Cassazione Penale, Sentenza n. 12026/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia trasmessa dal difensore del ricorrente in data 22/01/2026. Ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la Corte ha quindi dichiarato l'inammissibilità; non è stata applicata la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Decisione del 28/01/2026.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'istanza di riesame contro l'applicazione degli arresti domiciliari disposti dal GIP di Cosenza per il reato di estorsione nei confronti di Federico De Rango. Il ricorrente lamentava insufficienza e vaghezza del giudizio di gravità indiziaria, contestando la mancata indicazione puntuale di azioni e condotte a lui attribuite e la valorizzazione di indizi deboli (la mera presenza sull'autovettura durante un appostamento e un'unica intercettazione in cui il suo nome viene menzionato). Inoltre censurava la valutazione delle esigenze cautelari fondata sui soli precedenti penali, senza accertare l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione del reato.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Ripresa nella sentenza come prescrizione procedurale che limita e organizza l'enunciazione dei motivi di ricorso in cassazione; il ricorrente ha esplicitato le censure nei limiti richiesti da tale disposizione.
art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Norma applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso a causa della rinuncia del ricorrente al gravame; la trasmissione della rinuncia da parte del difensore ha determinato l'estinzione dell'azione impugnatoria.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede una sanzione pecuniaria per ricorsi manifestamente infondati o abusivi; la Corte ha esaminato la possibilità di applicarla ma ha deciso di non comminare la sanzione al ricorrente.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, anche se comunicata dal difensore, estingue il gravame e porta all'inammissibilità ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen.: prima di rinunciare occorre valutare le conseguenze definitive sull'impugnazione.
- Se il ricorrente vuole che la Corte valuti il merito della gravità indiziaria o delle esigenze cautelari, non può permettere che questioni procedurali (es. rinuncia) impediscano l'esame: mantenere attivo il ricorso è essenziale.
- Per contestare la gravità indiziaria è necessario fornire argomentazioni precise e puntuali su azioni e condotte attribuite, nonché indicare perché gli elementi raccolti (presenze, intercettazioni) siano insufficienti o caratterizzati da scarsa affidabilità.
- La mera presenza del sospetto in un luogo o la semplice menzione in una conversazione intercettata richiedono elementi di corroborazione oggettiva per fondare misure cautelari: giudici di merito possono ritenere tali indizi insufficienti se non supportati da riscontri.
- Per dimostrare l'insussistenza delle esigenze cautelari basate sui precedenti penali, il ricorrente deve provare l'assenza di un rischio attuale e concreto di reiterazione; i precedenti, da soli, possono non essere sufficienti a giustificare la misura.
- Anche quando si propongono censure sul vizio di motivazione, occorre rispettare i limiti e le formalità previste per il ricorso (es. art. 173 disp. att. cod. proc. pen.); omissioni procedurali possono compromettere la valutazione delle questioni sostanziali.
- La Corte può scegliere di non applicare sanzioni pecuniarie previste per ricorsi impropri o abusi se valuta le circostanze del caso; tuttavia, la condanna alle spese processuali rimane possibile in caso di inammissibilità.
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