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Sentenza

Sentenza n. 1137/2026 - Catania, Sezione 1

per l'esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 95 del 30 gennaio 2025 del Tribunale di Messina – sezione lavoro.

Giustizia amministrativa202501896

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia dell’Azienda Ospedaliera Papardo nell’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 95 del 30 gennaio 2025 del Tribunale di Messina – sezione lavoro

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (azienda ospedaliera)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo con cui l’Azienda Ospedaliera Papardo era stata condannata a corrispondere al creditore euro 41.218,65, oltre interessi legali, a consegnare buste paga e fogli presenza relativi al periodo settembre-dicembre 2009 e i cedolini della tredicesima mensilità dal 2009 al 2016, nonché a rifondere le spese del procedimento. Il ricorso è stato ritenuto potenzialmente inammissibile perché non risultavano depositati né il decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. né la prova della notificazione all’amministrazione del titolo esecutivo. Con ordinanza istruttoria il TAR ha assegnato un termine per integrare la documentazione, avvertendo che il mancato adempimento sarebbe stato valutato ai fini dell’inammissibilità ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. I ricorrenti non hanno prodotto la documentazione richiesta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha affermato che un decreto ingiuntivo non opposto può valere come cosa giudicata e costituire titolo per il giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., ma soltanto se previamente dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. La mera attestazione di cancelleria non equivale al decreto di esecutorietà, poiché si limita ad attestare la mancata opposizione, mentre il provvedimento previsto dall’art. 647 c.p.c. presuppone anche il controllo sulla regolarità della notificazione. Il Collegio ha inoltre rilevato che non era stata depositata la prova della notificazione all’amministrazione del titolo esecutivo e del decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, disposizione applicabile anche al giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo. L’Azienda resistente non si è costituita; pertanto, non vi è stata pronuncia sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il ricorso per l’ottemperanza anche per l’esecuzione dei decreti ingiuntivi divenuti esecutivi, purché sussista un titolo idoneo avente valore di cosa giudicata.

  • art. 647 c.p.c.

    Il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia esecutiva mediante uno specifico decreto di esecutorietà, che presuppone il controllo sulla regolarità della notificazione e sulla mancata opposizione.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il creditore non può procedere all’esecuzione nei confronti di una pubblica amministrazione prima del decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; il termine opera anche nel giudizio di ottemperanza amministrativo.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di segnalare alle parti una possibile questione rilevabile d’ufficio e di assegnare un termine per il contraddittorio e per il deposito della documentazione necessaria.

Massime di principio

  • Il decreto ingiuntivo non opposto può fondare il giudizio di ottemperanza solo dopo che sia stato dichiarato esecutivo con il provvedimento previsto dall’art. 647 c.p.c.; la mera attestazione di cancelleria della mancata opposizione non è equipollente al decreto di esecutorietà.
  • Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione, il ricorrente deve depositare la prova della notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione e del decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • La mancanza del decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. e della prova della notificazione del titolo esecutivo integra un difetto documentale essenziale che rende inammissibile il ricorso per ottemperanza, anche quando il giudice abbia assegnato un termine per sanarlo e la parte non vi abbia provveduto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoTermini del procedimento

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