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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/602

Regolamento delegato (UE) 2024/602 della Commissione, del 14 dicembre 2023, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione nel settore del luppolo e abroga il regolamento (CE) n. 1850/2006 della Commissione

Normativa europea32024R0602

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 dettando le norme di commercializzazione per il luppolo e per i prodotti derivati dal luppolo. Definisce l’ambito oggettivo di applicazione, le nozioni rilevanti, le condizioni di certificazione e le principali esenzioni, con particolare attenzione al luppolo destinato alle fabbriche di birra e alle vendite in piccole confezioni. Il testo aggiorna il quadro precedente e sostituisce il regolamento (CE) n. 1850/2006, coordinandosi con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/601 sulla certificazione e i controlli.

Norme di commercializzazione del luppolo e dei prodotti derivati dal luppolo, inclusa la certificazione e le esenzioni dall’obbligo di certificazione, nell’ambito dell’OCM unica.

Ambito di applicazione

Si applica ai coni di luppolo classificati NC 1210 10 00, raccolti nell’Unione o importati da paesi terzi conformemente all’articolo 190 del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché ai prodotti derivati dal luppolo classificati NC 1210 20 e 1302 13 00, preparati nell’Unione o importati da paesi terzi secondo la medesima disciplina. Non si applica ai prodotti isomerizzati derivati dal luppolo. Rileva per produttori, trasformatori, fabbriche di birra, autorità di certificazione competenti e operatori che commercializzano o esportano luppolo e derivati nel mercato UE.

Norme di commercializzazione del luppolo e dei prodotti derivati dal luppolo

Il regolamento delegato (UE) 2024/602 integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 con le regole di commercializzazione applicabili al luppolo e ai prodotti derivati dal luppolo. Il testo si inserisce nel sistema dell’OCM unica e coordina la disciplina con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/601, che detta le modalità applicative della certificazione e dei controlli.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda i coni di luppolo classificati NC 1210 10 00, purché raccolti nell’Unione o importati da paesi terzi ai sensi dell’articolo 190 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Si applica anche ai prodotti derivati dal luppolo classificati NC 1210 20 e 1302 13 00, preparati nell’Unione o importati in conformità della stessa disciplina. Restano esclusi i prodotti isomerizzati derivati dal luppolo.

Definizioni

L’articolo 3 contiene le definizioni operative necessarie per l’applicazione delle regole di certificazione e commercializzazione. Tra le nozioni centrali figurano: luppolo in coni, luppolo preparato e non preparato, luppolo contenente o senza semi, prodotto derivato dal luppolo, prodotto isomerizzato, partita, zona di produzione, sigillatura, bollatura, circuito operativo chiuso, autorità di certificazione competente, centro di certificazione, rappresentanti dell’autorità e controllo ufficiale.

Regola generale: certificazione per la commercializzazione

Il luppolo in coni e i prodotti derivati dal luppolo raccolti e/o preparati nell’Unione possono essere commercializzati solo se sottoposti alla procedura di certificazione prevista dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/601 e se accompagnati dal certificato di cui all’articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013. La certificazione è quindi condizione ordinaria di immissione sul mercato ed è funzionale alla garanzia dei requisiti minimi di qualità.

Esenzioni dall’obbligo di certificazione

L’articolo 5 prevede tre macro-casi di esenzione:

  • il luppolo coltivato su terreni di proprietà di una fabbrica di birra, oppure coltivato sotto contratto per una fabbrica di birra, quando è utilizzato dalla medesima fabbrica tal quale o trasformato;
  • i prodotti derivati dal luppolo trasformati sotto contratto per conto di una fabbrica di birra, purché destinati all’uso della stessa;
  • il luppolo e i prodotti derivati destinati alla vendita ai privati per uso proprio, in piccole confezioni, con i limiti di peso di 5 kg per luppolo in coni, luppolo in polvere e pellet, e di 1 kg per estratti di luppolo o prodotti isomerizzati derivati dal luppolo.

Per queste confezioni destinate ai privati, l’imballaggio deve indicare la designazione del prodotto e il peso.

Presidi specifici per le fabbriche di birra

Il regolamento disciplina in modo puntuale il luppolo destinato alle fabbriche di birra, con l’obiettivo di consentire un’esenzione dalla certificazione senza sacrificare la tracciabilità e il controllo pubblico.

Per il luppolo coltivato su terreni propri o sotto contratto e destinato all’uso della fabbrica, entro il 15 novembre di ogni anno la fabbrica deve trasmettere all’autorità di certificazione competente una dichiarazione di raccolta contenente:

  • varietà coltivate;
  • quantitativi raccolti;
  • luoghi di produzione;
  • superfici coltivate, con riferimento catastale o indicazione ufficiale equivalente.

Per il luppolo trasformato sotto contratto per conto della fabbrica, prima dell’entrata del luppolo nello stabilimento di trasformazione la fabbrica deve inviare al trasformatore e all’autorità di certificazione competente un documento di trasformazione con:

  • numero di riferimento unico del contratto;
  • fabbrica di birra destinataria;
  • nome e indirizzo dello stabilimento di trasformazione;
  • numero di riferimento unico del certificato che accompagna il luppolo o i prodotti derivati da trasformare e/o, per il luppolo importato, l’attestato di equivalenza dell’articolo 190, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e/o copia della dichiarazione di raccolta.

Dopo la trasformazione, il trasformatore deve indicare sul documento la designazione del prodotto trasformato e il relativo peso. Documento e imballaggio devono recare un numero di riferimento unico e la dicitura obbligatoria: «luppolo/prodotti derivati dal luppolo per uso proprio; è vietata la commercializzazione».

Frazionamento delle partite certificate

Se una partita certificata di luppolo viene frazionata per la vendita, la parte venduta deve essere accompagnata da una fattura o da un documento commerciale redatto dal venditore, con indicazione del peso della parte venduta. Il documento deve riportare anche i dati essenziali del certificato originario:

  • designazione del prodotto;
  • peso lordo o netto della partita certificata originaria;
  • luogo e zona di produzione;
  • varietà;
  • anno di raccolta;
  • numero di riferimento unico del certificato.

La disciplina mira a preservare la tracciabilità anche nelle operazioni di frazionamento commerciale.

Miscelatura e certificazione delle partite

La miscelatura è ammessa, ma sotto condizioni stringenti. I prodotti miscelati del settore del luppolo possono essere certificati solo se la miscela è effettuata sotto controllo ufficiale nei centri di certificazione.

Per il luppolo in coni destinato a essere utilizzato come tale o trasformato:

  • ogni partita impiegata nella miscela deve rispettare i requisiti minimi di qualità dell’allegato I;
  • il luppolo in coni destinato all’uso come tale può essere miscelato solo con luppolo della stessa varietà, della stessa zona di produzione e dello stesso anno di raccolta.

Per i prodotti derivati dal luppolo, invece, è consentita la miscelatura di prodotti certificati ottenuti da luppolo dello stesso anno di raccolta ma di varietà e/o zone di produzione diverse, purché il certificato del prodotto finale riporti:

  • le varietà utilizzate, le zone di produzione e l’anno di raccolta;
  • la percentuale in peso di ciascuna varietà che compone la miscela;
  • i numeri di riferimento dei certificati relativi al luppolo e ai prodotti derivati impiegati.

Requisiti minimi di qualità del luppolo in coni

L’allegato I fissa i requisiti minimi di commercializzazione per il luppolo in coni, distinguendo tra luppolo preparato e non preparato. I limiti massimi previsti sono:

  • umidità: 12,0% per il luppolo preparato, 14,0% per il luppolo non preparato;
  • foglie e steli: 6,0% per entrambe le categorie;
  • cascami di luppolo: 3,0% per il luppolo preparato e 4,0% per il non preparato;
  • per il luppolo senza semi: semi non superiori al 2,0% del peso dopo essiccamento.

Abrogazione del precedente regolamento e continuità dei rinvii

Il regolamento abroga espressamente il regolamento (CE) n. 1850/2006. I riferimenti al testo abrogato devono intendersi come riferiti al presente regolamento e al regolamento di esecuzione (UE) 2024/601, secondo la tavola di concordanza dell’allegato II.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essendo un regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e coordinamento con il regolamento (UE) n. 1308/2013

Il regolamento stabilisce disposizioni integrative sulle norme di commercializzazione del luppolo e dei prodotti derivati dal luppolo, nonché sulle condizioni di esenzione dall’obbligo di certificazione previsto dall’articolo 77, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Il quadro operativo è completato dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/601.

Ambito di applicazione e esclusioni

Si applica ai coni di luppolo e ai prodotti derivati dal luppolo identificati dai codici NC indicati nell’articolo 2, se raccolti o preparati nell’Unione, oppure importati da paesi terzi in conformità dell’articolo 190 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Sono esclusi i prodotti isomerizzati derivati dal luppolo.

Definizioni rilevanti

L’articolo 3 definisce, tra l’altro, luppolo in coni, luppolo non preparato e preparato, luppolo contenente o senza semi, prodotto derivato dal luppolo, prodotto isomerizzato, partita, zone di produzione, sigillatura, bollatura, circuito operativo chiuso, autorità di certificazione competente, centro di certificazione, rappresentanti dell’autorità e controllo ufficiale.

Obbligo generale di certificazione per la commercializzazione

Il luppolo in coni e i prodotti derivati dal luppolo raccolti e/o preparati nell’Unione possono essere commercializzati solo se sottoposti alla procedura di certificazione prevista dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/601 e accompagnati dal certificato previsto dall’articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Esenzioni dall’obbligo di certificazione

Sono esenti: il luppolo raccolto su terreni di proprietà di una fabbrica di birra o coltivato sotto contratto per una fabbrica di birra e utilizzato da quest’ultima tal quale o trasformato; i prodotti derivati dal luppolo trasformati sotto contratto per conto di una fabbrica di birra e utilizzati dalla stessa; il luppolo e i derivati destinati alla vendita a privati per uso proprio in piccole confezioni, con limiti di peso pari a 5 kg per luppolo in coni, luppolo in polvere e pellet, e 1 kg per estratti di luppolo o prodotti isomerizzati, con indicazione in etichetta della designazione del prodotto e del peso.

Regole particolari per le fabbriche di birra

Per il luppolo coltivato direttamente o sotto contratto e destinato all’uso della fabbrica, entro il 15 novembre di ogni anno la fabbrica deve trasmettere all’autorità di certificazione competente una dichiarazione di raccolta con varietà coltivate, quantitativi raccolti, luoghi di produzione e superfici coltivate, con riferimento catastale o equivalente. Per il luppolo trasformato sotto contratto, prima dell’ingresso nello stabilimento di trasformazione la fabbrica deve fornire al trasformatore e all’autorità un documento di trasformazione con numero di contratto, fabbrica destinataria, dati dello stabilimento, e riferimento del certificato o, per importazioni, dell’attestato di equivalenza e/o della dichiarazione di raccolta. Dopo la trasformazione, il documento è integrato con designazione del prodotto e peso. Documento e imballaggio riportano un numero di riferimento unico e la dicitura: «luppolo/prodotti derivati dal luppolo per uso proprio; è vietata la commercializzazione».

Frazionamento delle partite certificate

Se una partita certificata di luppolo è frazionata per la vendita, ciascuna parte deve essere accompagnata da fattura o documento commerciale del venditore, con indicazione del peso della parte venduta e dei dati ricavati dal certificato originario: designazione del prodotto, peso lordo o netto della partita originaria, luogo e zona di produzione, varietà, anno di raccolta e numero di riferimento unico del certificato.

Miscelatura di partite e prodotti derivati

I prodotti miscelati del settore del luppolo possono essere certificati solo se la miscelatura avviene sotto controllo ufficiale nei centri di certificazione. Per il luppolo in coni utilizzato come tale o da trasformare, ogni partita della miscela deve rispettare i requisiti minimi di qualità dell’allegato I; il luppolo in coni destinato all’uso come tale può essere miscelato solo con luppolo della stessa varietà, della stessa zona di produzione e dello stesso anno di raccolta. Per i prodotti derivati è ammessa la miscelatura di prodotti certificati ottenuti da luppolo dello stesso anno ma di varietà e/o zone diverse, purché il certificato indichi varietà, zone, anno di raccolta, percentuali in peso di ciascuna varietà e i numeri di riferimento dei certificati impiegati.

Requisiti minimi di qualità del luppolo in coni

L’allegato I stabilisce limiti massimi per il luppolo preparato e non preparato: umidità 12,0% e 14,0%; foglie e steli 6,0% per entrambi; cascami di luppolo 3,0% per il preparato e 4,0% per il non preparato; per il luppolo senza semi, semi 2,0% in entrambi i casi.

Abrogazione e disciplina transitoria dei rinvii

È abrogato il regolamento (CE) n. 1850/2006. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e al regolamento di esecuzione (UE) 2024/601, secondo la tavola di concordanza dell’allegato II.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticommercio dei prodotti agricolicertificazione di prodottotracciabilità

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