Risposta n. 162 del 14/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contribuente ritiene che il riporto degli attributi fiscali di BETA non realizzi i vantaggi indebiti che la norma intende impedire, perché BETA è una società-veicolo costituita per l'OPA, ha sostenuto costi professionali e interessi passivi direttamente funzionali all'acquisizione e non presenta una finalità elusiva nel successivo riporto delle perdite e degli interessi passivi.
Fusione inversa del veicolo BETA nella target ALFA dopo OPA e delisting; richiesta di disapplicazione dell'art. 172, comma 7, TUIR
Il quesito
ALFA chiede se, in relazione alla fusione inversa di BETA in ALFA ex art. 2501-bis c.c., possano essere disapplicate le limitazioni al riporto di perdite fiscali e interessi passivi indeducibili previste dall'art. 172, comma 7, TUIR, sia per ALFA sia per BETA, con particolare riguardo agli attributi fiscali maturati da BETA nel 2025.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia esprime parere favorevole alla disapplicazione dell'art. 172, comma 7, TUIR per le perdite fiscali e le eccedenze di interessi passivi indeducibili di BETA. Esclude invece la necessità di disapplicazione per ALFA, perché non ha proprie posizioni fiscali da riportare e le perdite maturate nel consolidato restano nella fiscal unit. Precisa che restano fermi i poteri di controllo sulla corretta quantificazione degli importi e che il parere non valuta profili di abuso del diritto.
Fusione inversa del veicolo BETA nella target ALFA dopo OPA e delisting
L'interpello riguarda una fusione inversa tra ALFA e BETA, realizzata dopo un'OPA totalitaria sulle azioni speciali della target ALFA e il successivo delisting. La questione centrale è la possibile disapplicazione delle limitazioni al riporto di perdite fiscali e interessi passivi indeducibili previste dall'art. 172, comma 7, TUIR, con particolare riferimento alle posizioni fiscali maturate da BETA, società-veicolo costituita per l'operazione.
Fattispecie e operazione straordinaria
BETA, società di nuova costituzione interamente detenuta da DELTA, a sua volta controllata al 100% da GAMMA, ha promosso un'OPA volontaria totalitaria sulle azioni speciali di ALFA, con l'obiettivo del delisting della società quotata. L'offerta è stata finanziata prevalentemente tramite un contratto di finanziamento bancario con Banca X, per un importo massimo di Euro ... e utilizzato per Euro ..., oltre a un conferimento equity di circa Euro ....
Conclusa l'OPA, BETA e GAMMA hanno raggiunto complessivamente una partecipazione pari al ... per cento del capitale sociale rappresentato da azioni speciali di ALFA e al ... per cento del capitale sociale complessivo. Dopo l'esercizio dello squeeze-out e la revoca dalla quotazione, il Documento di Offerta prevedeva la fusione inversa della società partecipata ALFA nella società BETA, fusione funzionale anche al rimborso del debito residuo contratto per l'operazione.
La fusione è stata trattata volontariamente secondo la disciplina dell'art. 2501-bis c.c. I consigli di amministrazione hanno approvato progetto di fusione e relazione degli amministratori con rinuncia ad alcuni termini e documenti civilistici, è stata acquisita la relazione dell'esperto sulla ragionevolezza del piano finanziario, poi sono state approvate le delibere assembleari e stipulato l'atto di fusione. L'efficacia giuridica è intervenuta nel 2026, con effetti contabili e fiscali retrodatati al ...2026.
Posizioni fiscali di ALFA e BETA
ALFA partecipa come consolidante al consolidato fiscale nazionale con TETA e ZETA. Dai dati dichiarativi risulta che il consolidato dispone di perdite fiscali maturate in periodi antecedenti al 2024, in parte già utilizzate nel 2025; ALFA, tuttavia, non ha attributi fiscali propri antecedenti al consolidato, né eccedenze di interessi passivi o ACE riportabili.
BETA, invece, nel primo esercizio sociale (2025) ha maturato perdite fiscali ed eccedenze di interessi passivi indeducibili derivanti quasi integralmente dai costi professionali sostenuti per l'OPA e dagli oneri finanziari del debito acceso per l'acquisizione. Anche nel periodo interinale del 2026 fino alla fusione ha prodotto ulteriori perdite e interessi passivi. L'istante precisa che gli attributi del 2026 rientrerebbero nell'esimente infragruppo di cui all'art. 177-ter TUIR e al DM 27 giugno 2025, mentre l'istanza riguarda in sostanza le posizioni maturate nel 2025.
Quesito del contribuente
La società chiede la disapplicazione delle limitazioni di cui all'art. 172, comma 7, TUIR in relazione alla fusione inversa, per consentire il riporto degli attributi fiscali di BETA e, in via prospettica, verificare la posizione di ALFA. La richiesta è presentata ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. d), legge n. 212/2000.
Soluzione interpretativa proposta dall'istante
Secondo ALFA, il riporto in avanti delle perdite e degli interessi passivi di BETA non determinerebbe alcun vantaggio fiscale indebito, perché tali poste sono strettamente collegate al ruolo di società-veicolo assunto nell'ambito dell'OPA. Le perdite derivano dai costi per l'assistenza professionale nelle fasi prodromiche e realizzative dell'offerta e dalla gestione ordinaria; gli interessi passivi discendono dai finanziamenti contratti per l'operazione.
Normativa e prassi richiamate
L'Agenzia ricostruisce l'art. 172, comma 7, TUIR, come modificato dal d.lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, evidenziando che il riporto delle perdite nelle fusioni è consentito entro il limite del patrimonio netto economico della società che riporta le perdite, con riduzione per i conferimenti e versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. In assenza di relazione giurata di stima, vale il patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale ex art. 2501-quater c.c., sempre al netto dei versamenti recenti.
Richiama inoltre il test di vitalità, fondato su ricavi e proventi caratteristici e spese per lavoro dipendente, che devono superare il 40% della media degli ultimi due esercizi anteriori. Il comma 7-ter estende tali limiti anche agli interessi passivi indeducibili riportabili ex art. 96 TUIR e all'eccedenza ACE. Viene richiamata la ratio antielusiva della disciplina, volta a contrastare il commercio di "bare fiscali" e la compensazione intersoggettiva di perdite prive di collegamento con un'attività economica vitale.
L'Agenzia richiama anche l'art. 177-ter TUIR, introdotto dal d.lgs. n. 192/2024, che esclude l'applicazione dei limiti in caso di operazioni infragruppo, ma non per le posizioni fiscali maturate fino al periodo d'imposta antecedente all'entrata in vigore del decreto, salvo specifiche regole attuative del DM 27 giugno 2025.
Valutazione dell'Agenzia sulle posizioni di BETA
Con riferimento a BETA, l'Agenzia osserva che, in astratto, l'applicazione dell'art. 172, comma 7, TUIR impedirebbe il riporto delle perdite e degli interessi passivi per gli importi indicati, poiché la società non supera il test di vitalità e, per effetto della nettizzazione dei conferimenti e versamenti ultimi 24 mesi, il patrimonio netto di riferimento risulta negativo.
Tuttavia, la fattispecie concreta è ritenuta peculiare: BETA è una società-veicolo di nuova costituzione, creata solo per acquisire la partecipazione in ALFA mediante equity e finanziamento bancario, ha effettivamente impiegato le risorse ricevute per l'acquisto, ha sostenuto costi professionali e oneri finanziari direttamente connessi all'OPA e il suo bilancio mostra attività e passività strumentali all'operazione. Le perdite e gli interessi passivi derivano esclusivamente da tali costi e non da una cessazione o sterilizzazione di un'attività produttiva preesistente.
Alla luce della ratio della norma, l'Agenzia ritiene che nel caso non vi sia l'effetto elusivo che l'art. 172, comma 7, intende contrastare. Per questo, nei confronti di BETA, le limitazioni qualitative e quantitative al riporto non si applicano alle perdite fiscali e alle eccedenze di interessi passivi indeducibili maturate nel 2025.
Valutazione dell'Agenzia sulle posizioni di ALFA
Per ALFA non viene svolta una vera disamina disapplicativa, perché la società incorporante non dispone di proprie posizioni fiscali da riportare. Le perdite maturate nel consolidato restano nella disponibilità della fiscal unit, e la società non presenta perdite ante consolidato, eccedenze di interessi passivi o ACE proprie. Di conseguenza, non si pone per ALFA l'applicazione delle limitazioni dell'art. 172, comma 7, TUIR.
Conclusioni operative
L'Agenzia esprime parere favorevole alla disapplicazione dell'art. 172, comma 7, TUIR con riferimento alle perdite fiscali e alle eccedenze di interessi passivi indeducibili di BETA, valorizzando la funzione meramente strumentale e di mero veicolo dell'operazione di acquisizione. Resta fermo che gli asset fiscali di BETA devono considerarsi pregressi rispetto al consolidato di ALFA e, pertanto, utilizzabili solo per compensare eventuali redditi imponibili della società incorporante, secondo l'art. 7, comma 1, del DM 27 giugno 2025.
Il parere è reso esclusivamente sulla base dei fatti e documenti rappresentati nell'istanza, assunti come veri e concretamente attuati, senza alcuna valutazione sui profili di abuso del diritto ex art. 10-bis legge n. 212/2000 e senza pregiudicare i poteri di controllo dell'Amministrazione sulla corretta determinazione e quantificazione delle posizioni fiscali soggettive.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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