Risposta n. 163 del 14/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'Agenzia ritiene che, per effetto delle modifiche normative richiamate e della successiva correzione del comma 4-ter dell'articolo 12 TUIR, il beneficio possa applicarsi anche alle spese sostenute per un familiare non convivente, nei limiti e alle condizioni previste dalla disciplina di riferimento.
Rimborso RSA per madre non convivente in welfare aziendale e non imponibilità ai fini IRPEF
Il quesito
Il contribuente chiede se il rimborso, tramite piano di welfare aziendale, delle spese per ricovero e assistenza della madre in RSA possa restare escluso dal reddito di lavoro dipendente anche se la madre non convive con lui, e da quando si applichino le modifiche normative intervenute sull'articolo 12 del TUIR.
Il parere dell’Agenzia
Il rimborso/utilizzo del welfare aziendale per spese RSA sostenute in favore della madre non convivente non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera f-ter), del TUIR, purché siano rispettate le altre condizioni previste dalla normativa applicabile.
Rimborso spese RSA per familiare non convivente nell'ambito del welfare aziendale
L'interpello riguarda la possibilità di escludere dal reddito di lavoro dipendente il rimborso delle spese sostenute nel 2025 per il ricovero e l'assistenza della madre dell'istante in una residenza sanitaria assistenziale (RSA), nell'ambito di un piano di welfare aziendale. Il caso nasce dopo le modifiche intervenute sull'articolo 12 del TUIR e i chiarimenti resi dal provider che gestisce il piano, secondo cui il beneficio sarebbe subordinato al requisito della convivenza con il familiare assistito.
Fattispecie concreta
L'istante è un lavoratore dipendente che può utilizzare il proprio credito welfare per ottenere il rimborso delle spese RSA sostenute per la madre. La madre risulta stabilmente ospitata nella struttura e quindi non convive con il contribuente. Il dubbio è se, nonostante tale circostanza, il rimborso possa beneficiare del regime di non imponibilità previsto per le prestazioni di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti.
Quesito del contribuente
Il contribuente domanda, in sostanza:
- se il rimborso o l'utilizzo del welfare aziendale per spese RSA sostenute in favore della madre non convivente possa fruire del trattamento fiscale di favore previsto dall'articolo 51, comma 2, lettera f-ter), del TUIR;
- da quale momento temporale si applichino le modifiche all'articolo 12 del TUIR introdotte dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192.
Soluzione interpretativa prospettata
Secondo l'istante, l'introduzione del requisito della convivenza non dovrebbe essere letta in modo estensivo o penalizzante. In assenza di una previsione normativa o di prassi univoca riferita espressamente alle spese RSA per un genitore non convivente, il regime fiscale di favore dovrebbe continuare ad applicarsi almeno per le posizioni già sorte nel 2025, e comunque fino a eventuali chiarimenti ufficiali.
Normativa richiamata dall'Agenzia
L'Agenzia richiama innanzitutto l'articolo 51, comma 1, del TUIR, che definisce reddito di lavoro dipendente come comprensivo di tutte le somme e valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro, secondo il principio di onnicomprensività. Richiama poi:
- l'articolo 51, comma 3, del TUIR, sulla valorizzazione dei beni e servizi concessi al dipendente o ai suoi familiari;
- l'articolo 51, comma 2, lettera f-ter), del TUIR, che esclude dalla base imponibile le somme e prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità o a categorie di dipendenti per la fruizione di servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo 12;
- l'articolo 12, comma 4-ter, del TUIR, modificato dall'articolo 1 del d.lgs. 18 dicembre 2025, n. 192, e successivamente dall'articolo 1 del d.lgs. 7 agosto 2026, n. 148.
Evoluzione del comma 4-ter dell'articolo 12 del TUIR
L'Agenzia ricostruisce il quadro normativo in due passaggi:
- con il d.lgs. n. 192 del 2025, a partire dal periodo d'imposta 2025, il comma 4-ter aveva previsto che, quando le disposizioni fiscali fanno riferimento alle persone indicate nell'articolo 12, si considerano familiari anche le altre persone elencate nell'articolo 433 c.c. solo se convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
- con il successivo d.lgs. n. 148 del 2026, il comma 4-ter è stato modificato in senso sostanzialmente ripristinatorio della disciplina previgente, eliminando per le norme che fanno riferimento genericamente alle persone dell'articolo 12 il requisito della convivenza o degli assegni alimentari.
L'Agenzia sottolinea che, nella formulazione vigente, il requisito della convivenza o degli assegni alimentari resta rilevante solo quando la norma richiami i familiari fiscalmente a carico e, per gli altri familiari dell'articolo 433 c.c., quando la disposizione richieda espressamente tali condizioni.
Motivazione dell'Agenzia
L'Agenzia evidenzia che dagli atti parlamentari relativi al d.lgs. n. 148 del 2026 emerge l'intenzione di superare le criticità generate dalla modifica del 2025, in particolare il rischio che il requisito della convivenza impedisse, ex post, la fruizione nel 2025 dei piani di welfare in favore di altri familiari non conviventi. Per questo motivo è stato eliminato il riferimento alla convivenza per le disposizioni che fanno genericamente riferimento ai familiari dell'articolo 12 del TUIR, mentre tale requisito continua a essere richiesto solo quando la norma parli di familiari fiscalmente a carico.
L'Agenzia precisa inoltre che, ai fini dell'individuazione dei familiari o familiari fiscalmente a carico, non rileva il fatto che non spettino le detrazioni per carichi di famiglia.
Parere dell'Agenzia delle Entrate
Alla luce del quadro normativo così ricostruito, l'Agenzia conclude che, nel rispetto di ogni altra condizione prevista dalla disciplina di riferimento e non oggetto dell'istanza, il rimborso o utilizzo del welfare aziendale per spese RSA sostenute in favore della madre non convivente non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera f-ter), del TUIR.
Conclusioni operative
In sintesi, il chiarimento riconosce la non imponibilità del rimborso welfare per la RSA della madre anche in assenza di convivenza, valorizzando la disciplina risultante dalle modifiche normative successivamente intervenute. Il parere è reso sulla base dei fatti rappresentati nell'istanza e resta impregiudicato il potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria sulla veridicità e concreta attuazione della fattispecie.
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