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Ordinanza

Ordinanza n. 14748/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento previa adozione di misure cautelari ex art. 55 c.p.a. - del provvedimento adottato dal Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, Centro di Selezione di Ancona, nell’ambito del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di Ufficiali in Servizio Permanente nei Ruoli Speciali – Anno 2026, notificato in data 10.06.2026 e recante “il giudizio di inidoneità all’ammissione al corso in oggetto, con riferimento al profilo psicofisico ed alle patologie riscontrate è motivato da: ESCLUSO PER RECENTE TRATTAMENTO -OMISSIS- VERIFICATO CON ESAME -OMISSIS- DEL BANDO DI CONCORSO – -OMISSIS- NON DEFINITO”; - nonché, per quanto occorrer possa, dell’art. 10, comma 7, lett. b) n. 5) per la parte in cui prevede che “L’utilizzo del trattamento ortocheratologico notturno verificato con esame topografico corneale costituirà motivo di esclusione dal concorso”; - oltre che di ogni altro atto e/o provvedimento comunque connesso, presupposto e/o conseguente in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202608750

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di inidoneità all'ammissione al corso concorsuale per recente trattamento ortocheratologico, nonché la clausola del bando che prevedeva tale causa di esclusione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa adozione di misure cautelari ai sensi dell'art. 55 c.p.a., il giudizio di inidoneità adottato dal Ministero della Difesa nell'ambito del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali per l'anno 2026. L'esclusione era motivata dal recente trattamento ortocheratologico, verificato mediante esame topografico corneale, ritenuto causa di inidoneità sulla base dell'art. 10, comma 7, lett. b), n. 5, del bando. Il ricorrente ha altresì impugnato, per quanto occorrer potesse, la clausola del bando che prevedeva tale causa di esclusione e ogni atto connesso, presupposto o conseguente. Il Collegio ha rilevato d'ufficio dubbi sulla procedibilità dell'impugnazione, poiché non risultava impugnata la graduatoria di merito del concorso, nelle more pubblicata e depositata dal ricorrente insieme alla memoria del 4 settembre 2026.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di annullamento né si è pronunciato sulla misura cautelare o sulla legittimità del giudizio di inidoneità e della clausola del bando. Rilevata d'ufficio una questione preliminare relativa alla procedibilità dell'impugnazione, il Collegio ha assegnato alle parti trenta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza, per depositare memorie limitate a tale questione. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio dell'11 novembre 2026, con riserva di ogni ulteriore provvedimento, comprese le spese.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Il ricorso era accompagnato da una domanda cautelare, sulla quale il TAR non si è ancora pronunciato.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il Collegio ha rilevato d'ufficio una questione potenzialmente ostativa alla procedibilità e ha assegnato alle parti un termine per presentare memorie sulla stessa.

  • art. 10, comma 7, lett. b), n. 5, del bando di concorso

    L’utilizzo del trattamento ortocheratologico notturno verificato con esame topografico corneale costituirà motivo di esclusione dal concorso

    La disposizione del bando è indicata come fonte della causa di esclusione contestata, ma la sua legittimità non è stata esaminata nell'ordinanza.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo rileva d'ufficio una questione potenzialmente incidente sulla procedibilità del ricorso, deve consentire alle parti di interloquire assegnando un termine per il deposito di memorie sulla specifica questione, prima di adottare la decisione.
  • In una controversia relativa all'esclusione da una procedura concorsuale, la mancata impugnazione della graduatoria di merito successivamente pubblicata può porre una questione preliminare di procedibilità dell'impugnazione dell'atto di esclusione; tale questione deve essere esaminata prima della decisione sulla legittimità dell'esclusione e della clausola del bando.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti speciali
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrerePartecipazione procedimentale

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