Sentenza n. 133/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento del provvedimento del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, n. -OMISSIS- notificato al ricorrente in data 27-11-2021, nonché del conseguente provvedimento del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il personale civile (1° reparto - 1^ Divisione - 1^ Sezione), n. -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data 16-12-2021;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari e conseguente provvedimento della Direzione Generale per il personale civile
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la perdita del grado per rimozione disciplinare, deducendo che l'Amministrazione non avrebbe adeguatamente valutato l'età, l'anzianità di servizio, il grado, le mansioni prevalentemente materiali svolte dal 2013 e l'assenza di precedenti disciplinari. Ha inoltre lamentato l'omessa considerazione della sopravvenuta dichiarazione di non idoneità permanente al servizio militare, della domanda di transito nei ruoli civili, della patologia psichiatrica dalla quale era affetto e dell'archiviazione per infondatezza degli addebiti nel procedimento penale. La vicenda disciplinare traeva origine dall'episodio dell'8 dicembre 2020, quando il militare era stato trovato all'esterno della propria abitazione in stato di agitazione, armato di un coltello con il quale aveva minacciato un vicino e si era avvicinato pericolosamente agli operanti, rendendo necessaria l'immobilizzazione anche mediante spray urticante. Nell'abitazione erano stati poi rinvenuti circa 8 grammi di hashish, materiale per uso personale, un dosatore di cocaina con tracce pulviscolari e una katana non dichiarata. Un esame di matrice cheratinica aveva inoltre evidenziato la non negatività a benzoilecgonina, cocaina e cocaetilene. Dopo l'inchiesta formale e il giudizio della Commissione di disciplina, che lo aveva ritenuto non meritevole di conservare il grado, era stato adottato il provvedimento di perdita del grado.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto evidente la gravità complessiva dei fatti contestati, caratterizzati non soltanto dalla detenzione e dall'accertata assunzione di sostanze stupefacenti, ma anche dalla minaccia con un coltello, dallo stato di agitazione e dal possesso di un'arma bianca non dichiarata. Ha escluso l'irragionevolezza o la sproporzione della massima sanzione disciplinare, rilevando che l'Amministrazione aveva valutato l'età, l'anzianità di servizio e il grado del militare, ma che tali elementi non avrebbero potuto giustificare una sanzione meno grave in rapporto alla gravità degli addebiti. Il giudice ha richiamato l'indirizzo del Consiglio di Stato secondo cui anche l'assunzione occasionale di stupefacenti viola frontalmente i doveri di correttezza e lealtà derivanti dal giuramento militare, con particolare rilevanza per un appartenente all'Arma dei Carabinieri, istituzionalmente impegnata nella repressione dei fenomeni connessi agli stupefacenti. La condotta è stata ritenuta lesiva dei principi di moralità e rettitudine propri dello status militare e idonea a compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario con l'Amministrazione. La sentenza non ha ritenuto decisivi la patologia psichiatrica, l'inidoneità al servizio, la richiesta di transito nei ruoli civili o l'archiviazione del procedimento penale. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della questione.
Norme richiamate
art. 917 d.lgs. 66/2010
La sospensione disciplinare dall'impiego a titolo facoltativo è stata disposta in relazione al procedimento disciplinare pendente.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La norma è richiamata in relazione alla trattazione da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Per un appartenente all'Arma dei Carabinieri, l'accertata assunzione di sostanze stupefacenti, anche occasionale o episodica e anche se riferita a droghe leggere, può integrare una grave violazione dei doveri di correttezza, lealtà, moralità e rettitudine derivanti dallo status militare e dal giuramento prestato.
- La perdita del grado per rimozione disciplinare non è sproporzionata quando la condotta del militare, valutata nel suo complesso, comprende l'assunzione o detenzione di stupefacenti, il possesso o uso minaccioso di un'arma bianca e fatti idonei a compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario con l'Amministrazione.
- La valutazione di età, anzianità di servizio, grado e assenza di precedenti disciplinari non impone l'applicazione di una sanzione meno grave quando la gravità concreta degli addebiti rende comunque incompatibile la conservazione del grado.
- La particolare gravità della condotta di un appartenente a un corpo di polizia può essere apprezzata anche in relazione ai compiti istituzionali del corpo, istituzionalmente preposto alla prevenzione e repressione dei fenomeni criminali connessi allo spaccio e alla diffusione di sostanze stupefacenti.
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