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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29151/2024 del 18/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di appello che lo ha dichiarato colpevole del reato previsto dall'art. 186, comma 7, d.lgs. 285/1992 (guida in stato di ebbrezza e rifiuto di sottoporsi ad accertamento alcolemico). Il ricorso solleva tre motivi principali: 1) censura delle ordinanze del 27/11/2023 e del 14/12/2023 che hanno rigettato le proposte di concordato in appello, per presunta inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 599-bis c.p.p. e per mancata valutazione di una relazione psicologica che attesterebbe l'emenda dell'imputato; 2) doglianza per il diniego della sospensione condizionale della pena (artt. 163 e 164 c.p.), nonostante la prova dell'emenda, il consenso del Procuratore generale, il positivo percorso psicoterapeutico e la disponibilità ad attività non retribuita presso il Comune di Nus; la difesa sostiene inoltre che non vi siano ostacoli alla concessione del beneficio in quanto eventuali misure di messa alla prova non costituiscono condanne intermedie; 3) contestazione della mancata sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria o altra pena sostitutiva ai sensi dell'art. 545-bis c.p.p., nonché richiamo agli artt. 27 Cost. e 53 e 58 L. 24/11/1981 n. 689, con rilievo della motivazione generica e dell'assenza di valutazione della relazione psicologica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che l'ordinanza di rigetto della proposta di concordato in appello non sia impugnabile separatamente per carenza di interesse, seguendo l'orientamento secondo cui il rigetto riapre il processo e non lede il diritto di difesa. Sul secondo motivo ha ritenuto infondato il reclamo relativo alla sospensione condizionale della pena: dalla consultazione del certificato del casellario è emerso che l'imputato aveva precedenti condanne per guida in stato di ebbrezza e un procedimento sospeso ai sensi dell'art. 464-quater c.p.p. relativo a episodio successivo al fatto oggetto del processo, circostanza che impedisce di ritenere mutato lo stile di vita e favorevole la prognosi prevista dall'art. 163 c.p. Sul terzo motivo ha ritenuto che la negazione della sostituzione della pena rientra nella discrezionalità del giudice basata sui criteri dell'art. 133 c.p.; la Corte territoriale ha motivato in modo non manifestamente illogico il diniego, rilevando l'assenza di elementi utili a garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e precisando che l'art. 545-bis c.p.p. trova applicazione solo se ricorrono le condizioni per la sostituzione, qui escluse. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Norma sostanziale che incrimina la guida in stato di ebbrezza con rifiuto di sottoporsi ai controlli alcolemici; la condanna dell'imputato è fondata sul rifiuto rilevato nel caso di specie.

  • art. 599-bis c.p.p.

    Regola la procedura di concordato sulla pena in appello; la Corte ha interpretato che l'ordinanza di rigetto della proposta di concordato non è impugnabile separatamente per mancanza di interesse, essendo il rigetto un atto che riapre il processo e garantisce comunque le possibilità difensive.

  • art. 163 c.p.

    Criteri per la concessione della sospensione condizionale della pena (prognosi favorevole e mutamento di vita); la Corte ha ritenuto che non sussistano elementi concreti e aggiornati che consentano una prognosi favorevole per l'imputato.

  • art. 164 c.p.

    Regole procedurali sulla concessione della sospensione condizionale; richiamata insieme all'art. 163 per valutare il beneficio, ma il giudice può indicare solo gli elementi ritenuti prevalenti.

  • art. 545-bis c.p.p.

    Prevede la possibilità di sostituire la pena detentiva con una pena pecuniaria o altra sanzione; la Corte ha osservato che la norma è applicabile solo se ricorrono le condizioni per la sostituzione, che nel caso concreto sono state escluse.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato dalla difesa in relazione al principio di proporzionalità e dignità della pena; la Corte non ha ritenuto tale richiamo determinante in assenza dei presupposti per la sostituzione della pena.

  • art. 53 e art. 58, Legge 24 novembre 1981, n. 689

    Disciplinano le sanzioni sostitutive della pena detentiva breve e le prescrizioni correlate; la Corte ha ritenuto che l'accertamento dell'idoneità a sanzioni sostitutive sia di fatto e rimessa alla discrezionalità del giudice, purché motivata in modo non manifestamente illogico.

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena e per valutare l'ammissibilità di benefici; la Corte ha sottolineato che il giudice è vincolato all'esame dei criteri e che la sua valutazione discrezionale sfugge al sindacato di legittimità se adeguatamente motivata.

  • art. 464-quater c.p.p.

    Norma che consente la sospensione del processo per ricerca terapeutica o messa alla prova; la Corte ha rilevato che il GIP aveva disposto la sospensione per un reato commesso successivamente (02/10/2021), fatto che incide negativamente sulla valutazione della prognosi favorevole.

Massime di principio

  • L'ordinanza di rigetto della proposta di concordato in appello è in genere non impugnabile separatamente: il rigetto riapre il processo e non pregiudica le possibilità difensive, quindi l'interesse ad impugnare tale ordinanza è spesso carente.
  • Per ottenere la sospensione condizionale della pena occorre fornire elementi attuali e concreti che dimostrino la mutazione dello stile di vita e una prognosi favorevole; precedenti condanne e procedimenti successivi pendenti possono legittimamente escludere il beneficio.
  • La sostituzione della pena detentiva con pene pecuniarie o altre misure sostitutive è una valutazione discrezionale del giudice basata sui criteri dell'art. 133 c.p.; se la motivazione non è manifestamente illogica, il sindacato in sede di legittimità è limitato.
  • La mera produzione di una relazione psicologica non garantisce di per sé il riconoscimento dei benefici richiesti se il giudice ritiene che non manchino elementi di affidamento sufficienti; è utile integrare la prova con dichiarazioni dell'imputato e documentazione aggiornata sul suo comportamento.
  • In caso di rigetto del concordato, la difesa può proporre una nuova intesa o far valere i motivi nel prosieguo del processo: non conviene considerare il rigetto come un atto definitivo che impedisca successivi tentativi o la discussione dei motivi sostanziali.

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