Cassazione Civile, Ordinanza n. 01014/2025 del 15/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce dall’esecuzione di lavori di appalto su immobili della società committente. La Corte d’appello, in parziale accoglimento dell’appello della committente, ha condannato quest’ultima a pagare all’appaltatore € 21.200,00 a titolo di corrispettivo dei lavori, dopo avere operato la compensazione con il danno derivante dai plurimi difetti delle opere, difetti che l’appaltatore aveva riconosciuto, denunciandoli al proprio assicuratore e ottenendo un indennizzo. Il ricorrente ha proposto due motivi: (1) violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la condanna al risarcimento per i difetti fosse stata pronunciata senza specifica domanda della committente; (2) violazione degli artt. 1227 e 2056 c.c., deducendo che il giudice d’appello avesse liquidato d’ufficio il danno nonostante la consulenza tecnica avesse evidenziato l’impossibilità di quantificarlo, nonostante l’indennizzo già percepito dalla committente e nonostante l’assenza di una riduzione definitiva di valore degli immobili.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la committente, sin dal primo grado, aveva contestato la domanda di pagamento deducendo i plurimi difetti delle opere e sollevando eccezione di inadempimento; la Corte d’appello, nel detrarre dal prezzo dell’appalto l’importo necessario a eliminare il danno, ha compiuto una compensazione impropria/atecnica, cioè una mera operazione contabile tra reciproche poste di dare e avere derivanti dallo stesso rapporto, consentita anche d’ufficio e in appello se basata su fatti tempestivamente acquisiti al processo. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo perché, una volta accertata l’esistenza di un danno patrimoniale causato dai difetti, la sua quantificazione poteva essere effettuata equitativamente dal giudice in mancanza di utili indicazioni del c.t.u.; non era ammissibile un "non liquet". La somma percepita a titolo di indennizzo è stata correttamente detratta e la decisione ha anche considerato la mancanza di una definitiva riduzione di valore degli immobili. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese, alla somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La censura di ultrapetizione è infondata quando il giudice si limita a definire i reciproci rapporti di dare e avere tra le parti mediante compensazione impropria fondata su fatti già introdotti in causa.
art. 1227 c.c.
Richiamato per contestare la liquidazione del danno; la Corte afferma che, una volta accertato il danno, la sua quantificazione può essere fatta equitativamente dal giudice.
art. 2056 c.c.
La liquidazione del danno segue i criteri propri della responsabilità aquiliana, consentendo la quantificazione equitativa quando non siano disponibili elementi precisi.
art. 380 bis c.p.c.
La decisione è stata assunta in conformità alla proposta del consigliere; ciò ha reso applicabili le conseguenze sanzionatorie previste dal comma 3, ultima parte.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
In caso di definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha applicato la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti di legge.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Quando le reciproche pretese derivano dallo stesso rapporto contrattuale, il giudice può procedere d’ufficio alla compensazione impropria o atecnica, anche in appello, senza necessità di domanda riconvenzionale o eccezione di parte, purché i fatti fondanti siano già ritualmente emersi nel processo.
- La compensazione impropria non integra una pronuncia nuova su una domanda autonoma, ma una mera operazione contabile tra poste contrapposte di dare e avere; perciò non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
- Accertata l’esistenza di un danno patrimoniale, la mancata possibilità di una precisa quantificazione tecnica non impedisce la decisione: il giudice deve procedere alla liquidazione equitativa, senza poter pronunciare un non liquet.
- Le somme già percepite dal danneggiato da terzi a titolo di indennizzo devono essere considerate in detrazione dal risarcimento, nei limiti in cui incidano sul medesimo pregiudizio, al fine di determinare correttamente il saldo finale tra le parti.
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