Cassazione Penale, Sentenza n. 7063/2025 del 20/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, tramite difensore, impugnava la sentenza di appello che lo aveva condannato per tentata estorsione (capo A) e lesioni personali. I motivi dedotti in Cassazione sono: (1) censura sulla qualificazione della condotta come estorsiva (art. 629 c.p.), sostenendo che si trattò di una reazione di disappunto in un rapporto di prestiti ripetuti e non di una condotta finalizzata all'ottenimento di somme/ricariche; (2) violazione del principio di correlazione imputazione-sentenza per essere stato condannato anche per lesioni (art. 582 c.p.) non specificamente contestate in capo separato; (3) contestazione del rigetto delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), siccome la Corte avrebbe valorizzato solo i precedenti penali senza motivare il prevalere di questi sulle condizioni di vita e il comportamento processuale; (4) mancata motivazione sull'entità dell'aumento di pena per la continuazione (artt. 81, 132 e 133 c.p.), essendo stato aggiunto un aumento di mesi due senza adeguata spiegazione.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. In sintesi: (1) il primo motivo è inammissibile perché riporta pedissequamente doglianze già valutate e motivatamente respinte in appello: la motivazione di merito (anche congiunta alle decisioni di primo grado) è ritenuta logica e congrua nel ritenere la violenza finalizzata a costringere la vittima alla ricarica; (2) il secondo motivo è inammissibile perché introdotto per la prima volta in Cassazione (non dedotto in appello) e, comunque, infondato perché il capo di imputazione conteneva già la descrizione delle condotte lesive (testuale ricostruzione del fatto e l'evento lesivo con prognosi di 8 giorni); (3) il terzo motivo è manifestamente infondato: la Corte territoriale ha motivato il rifiuto delle attenuanti generiche valorizzando plurimi precedenti, compreso uno recente, come elemento decisivo di negativa personalità; (4) il quarto motivo è infondato perché l'aumento per continuazione (modesto: mesi due e euro cento di multa) non richiedeva una motivazione dettagliata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e al pagamento di somme ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (la sentenza dispone altresì la liquidazione delle spese), essendo ravvisati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Regola l'oggetto del sindacato di legittimità; la Corte ricorda che il controllo sulle motivazioni in Cassazione è limitato a questioni di diritto, assenza di manifesta illogicità o contraddittorietà e che non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione dei fatti.
art. 56 cod. pen.
Richiamato nei motivi in relazione alla valutazione della partecipazione e delle conseguenze sulle responsabilità; la Corte non entra in ricalcolo probatorio sostitutivo.
art. 629 cod. pen.
Definisce il reato di estorsione; la Corte ha ritenuto sussistere l'elemento volitivo e la violenza immediatamente successiva al rifiuto come strumento per costringere la vittima a ricariche, giustificando la qualificazione come tentata estorsione.
art. 582 cod. pen.
Norma sulle lesioni personali; la Corte ha ritenuto che il capo di imputazione conteneva una descrizione sufficiente della condotta e dell'evento lesivo (lesioni giudicate guaribili in 8 giorni), per cui non sussiste violazione del principio di correlazione.
art. 62, n. 4 cod. pen.
Una circostanza attenuante è stata riconosciuta ed equiparata all'aggravante contestata in sede di merito; la sentenza di appello ha comunque motivato la valutazione complessiva della personalità del reo.
art. 62-bis cod. pen.
Riguarda le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego operato dal giudice di merito in presenza di plurimi precedenti e di un recente episodio delinquenziale, elementi ritenuti decisivi.
artt. 81, 132, 133 cod. pen.
Regolano continuazione e determinatezza della pena; la Corte ha ritenuto che l'aumento per continuazione fosse modesto (mesi due, euro 100) e che tale entità non imponesse una motivazione particolarmente approfondita.
art. 581 cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta in cassazione; la Corte ha rilevato che i motivi devono essere specifici e non mera ripetizione di doglianze già decise in appello.
art. 521 cod. proc. pen.
Norma sul contenuto dell'imputazione e correlazione; la Corte sottolinea che le questioni relative alla violazione del principio di correlazione devono essere dedotte in appello e non possono essere proposte per la prima volta in Cassazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna per le spese del procedimento e prevede sanzioni pecuniarie in caso di ricorso inammissibile con profili di colpa; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a somme a titolo di responsabilità.
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e art. 8 D.L. n. 198/2022
Richiamati come norme procedurali relative al trattamento dell'atto e alla disciplina del rito per il processo trattato; la decisione è stata trattata ai sensi di tali disposizioni speciali.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito reiterare pedissequamente le stesse doglianze già dedotte e valutate in appello: i motivi devono essere specifici e mostrare una vera questione di diritto o un vizio di motivazione rilevante.
- Questioni nuove non sollevate in appello non possono di regola essere introdotte per la prima volta in Cassazione: il sindacato è devolutivo e la Cassazione non sostituisce il giudice di merito.
- Per valutare la corrispondenza tra imputazione e sentenza è sufficiente che il capo d'imputazione contenga, anche in via descrittiva, gli elementi essenziali della fattispecie poi ritenuta in decisione; in assenza di eterogeneità sostanziale non sussiste sorpresa dell'imputato.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito indica quali elementi decisivi (es. precedenti, recente recidiva) hanno prevalso sugli elementi favorevoli; non è obbligatorio valutare in dettaglio ogni fatto favorevole prospettato dalla difesa.
- L'obbligo motivazionale dell'aumento per continuazione è correlato all'entità dell'aumento: aumenti di modesta entità possono non richiedere una motivazione analitica, mentre aumenti consistenti richiedono motivazione dettagliata per assicurare il rispetto del principio di proporzione.
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