Sentenza n. 749/2026 - Catania, Sezione 4
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento n. -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, di rigetto della richiesta di rilascio di permesso di soggiorno avanzata dal ricorrente; - di ogni altro atto ad esso presupposto, collegato e conseguente, anche se di estremi ignoti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di rilascio del permesso di soggiorno, deducendo, in primo luogo, carenza di motivazione e di istruttoria per l’omessa valutazione della propria situazione socio-familiare. Ha inoltre denunciato la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, sostenendo che il provvedimento non desse conto delle osservazioni presentate in risposta al preavviso di rigetto. L’Amministrazione ha sostenuto che, al momento della presentazione dell’istanza, operava ancora il divieto di ingresso nel territorio Schengen derivante da un decreto di respingimento alla frontiera del 4 agosto 2022, efficace sino al 3 dicembre 2025. Ha inoltre rappresentato che, mediante ricerche effettuate tramite il codice CUI indicato in atti, risultavano quattro diverse anagrafiche riferibili al ricorrente, una delle quali collegata al rigetto di una domanda di protezione internazionale. La domanda cautelare era stata respinta dal TAR e il relativo appello cautelare era stato respinto dal CGARS, valorizzando l’efficacia ostativa del respingimento alla frontiera.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato. Il diniego era fondato sull’esistenza di un provvedimento di respingimento alla frontiera, con conseguente divieto di ingresso nel territorio Schengen ancora vigente al momento dell’adozione del diniego. Secondo il giudice, in presenza di un valido divieto di ingresso ai sensi dell’accordo di Schengen, il diniego del permesso di soggiorno costituisce attività vincolata: l’Amministrazione deve verificare l’esistenza della segnalazione, la sua riferibilità allo straniero e la sua attuale validità ed efficacia, senza dover procedere a una valutazione discrezionale della situazione socio-familiare. Il TAR ha inoltre ritenuto applicabile l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, poiché era palese che il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. La sentenza non ha quindi accolto le censure relative alla motivazione, all’istruttoria e alla mancata valutazione delle osservazioni ex art. 10-bis. È stata revocata l’ammissione anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato ed è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento di euro 2.500,00, oltre accessori, per spese di lite.
Norme richiamate
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
rende palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato
La natura vincolata del diniego e l’efficacia ostativa del divieto di ingresso rendono non invalidanti le censure relative a vizi formali o procedimentali, poiché il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
art. 10-bis l. 241/1990
La violazione è stata dedotta dal ricorrente con riferimento alla mancata valutazione delle osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto, ma la censura non ha condotto all’annullamento del diniego, stante la sua natura vincolata e l’applicazione dell’art. 21-octies, comma 2.
art. 74, comma 2, d.P.R. 115/2002
La manifesta infondatezza del ricorso ha comportato la revoca dell’ammissione anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La sussistenza dei presupposti previsti dalla norma ha imposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.
Massime di principio
- Il diniego del permesso di soggiorno fondato sull’esistenza di un divieto di ingresso nel territorio Schengen ancora valido costituisce esercizio di attività vincolata, purché l’Amministrazione verifichi l’esistenza della segnalazione, la sua riferibilità allo straniero interessato e la sua attuale validità ed efficacia.
- Quando il divieto di ingresso vigente è ostativo al rilascio del permesso di soggiorno, non è necessario procedere a una valutazione discrezionale della situazione socio-familiare dello straniero, se tale valutazione non può comunque superare l’effetto impeditivo del divieto.
- Ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, le censure relative a carenze motivazionali o procedimentali non determinano l’annullamento del provvedimento vincolato quando sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
- La verifica giudiziale dell’effetto ostativo del divieto di ingresso deve riguardare la presenza della segnalazione, l’identità del soggetto cui essa si riferisce e la sua perdurante efficacia al momento dell’adozione del diniego.
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