Sentenza n. 3473/2026 - Milano, Sezione 1
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, in persona del Giudice del Lavoro Dott.ssa Francesca La Russa, Sentenza n. 283/2025 pubbl. il 21.03.2025 ricorso RG n. 73/2024 a mezzo della quale è stato così disposto: “1) - dichiara il diritto del ricorrente Lorenzo De Miceli all'ottenimento della carta docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23 e del ricorrente Emanuele Poto all'ottenimento della carta docente per l'anno scolastico 2023/24, per l'importo di euro 500,00 per ciascun anno e, per l'effetto, - condanna il Ministero resistente a mettere a disposizione dei ricorrenti la carta docente, con accredito della somma complessiva di euro 1.500,00 in favore del ricorrente De Miceli e della somma di euro 500,00 in favore del ricorrente Poto, quale contributo da destinare alla formazione professionale…”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici indicati
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione. La pronuncia civile aveva riconosciuto a un ricorrente il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23, per complessivi euro 1.500,00, e all'altro ricorrente per l'anno scolastico 2023/24, per euro 500,00, condannando il Ministero a mettere a disposizione il beneficio. Nonostante la notificazione della sentenza al Ministero, l'Amministrazione non aveva eseguito il giudicato. Era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. I ricorrenti hanno quindi chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la rifusione delle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha ritenuto provati il passaggio in giudicato della sentenza civile, la sua notificazione al Ministero il 27 marzo 2025, la notificazione del ricorso per ottemperanza il 2 aprile 2026 e l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha pertanto accolto la domanda e ordinato al Ministero, salvo che abbia già medio tempore adempiuto, di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo ai ricorrenti il beneficio della carta elettronica del docente negli importi e per gli anni stabiliti dal giudicato. Per il caso di persistente inadempimento, il TAR ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza di fondi, al pagamento in conto sospeso secondo l'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato se versato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente la proposizione dell'azione esecutiva e, nel caso concreto, del giudizio di ottemperanza.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
In caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione debitrice, il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso, secondo la disciplina prevista dalla norma e dai relativi decreti attuativi.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti di un'amministrazione statale che non abbia eseguito una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e notificata, una volta decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Accertata l'inottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di dare piena esecuzione al giudicato entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale successiva esecuzione sostitutiva.
- Il commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, deve adottare tutti gli atti e le operazioni necessari all'esecuzione del giudicato; in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione debitrice può utilizzare il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
- Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, non deve essere liquidato alcun compenso per l'attività di commissario ad acta.
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