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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13469/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi non idonei a scalfire la motivazione della sentenza impugnata perché meramente ripetitivi rispetto alle doglianze già respinte e, per la parte residua, diretti contro apprezzamenti di merito. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 16/12/2024. Dal testo emerge che il ricorso censurava la decisione di merito in relazione alle condanne per oltraggio e resistenza, contestando anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la motivazione sul giudizio prognostico relativo alla pena sostitutiva invocata. La Corte di cassazione rileva tuttavia che i motivi erano, per i primi due punti, meramente riproduttivi di doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito, con argomentazioni coerenti e prive di manifeste incongruenze logiche; quanto alle ulteriori censure, esse investivano valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato in relazione alle conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già dedotte in appello e già specificamente disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione impugnata.
  • In sede di legittimità non sono proponibili censure che sollecitino una nuova valutazione del merito, quando la decisione di appello presenti una motivazione coerente e priva di manifeste illogicità.
  • Il diniego delle attenuanti generiche e la valutazione prognostica sulla concedibilità di una pena sostitutiva, ove fondati su apprezzamenti di merito adeguatamente motivati, non sono censurabili in cassazione se il ricorso non evidenzia specifici vizi di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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