Cassazione Civile, Ordinanza n. 01340/2023 del 17/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura fallimentare)
La controversia
La controversia trae origine dalla domanda proposta dalla procedura fallimentare per ottenere il rilascio di un immobile nella disponibilità di una persona fisica. In primo grado il convenuto aveva ottenuto un esito a lui favorevole, ma la Corte d’Appello ha riformato la decisione e ha accolto la domanda di rilascio, rigettando la riconvenzionale con cui l’occupante sosteneva di avere acquistato il bene per usucapione. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi: con il primo ha censurato l’esclusione dei presupposti dell’usucapione, sostenendo che la consegna del bene in forza di un accordo verbale nullo per difetto di forma avrebbe comportato il possesso utile ad usucapire; con il secondo ha dedotto che il giudice di merito non avrebbe valorizzato la protratta relazione con il bene e gli interventi di manutenzione e miglioria, qualificandoli come atti di interversione del possesso. La procedura fallimentare ha resistito con controricorso. La Cassazione ha ritenuto le censure inammissibili: la sentenza impugnata aveva qualificato la consegna dell’immobile come anticipata consegna in vista di una compravendita mai conclusa, quindi come detenzione qualificata e non come possesso; in mancanza di prova di un atto di interversione del possesso, la situazione di fatto non era idonea ai fini dell’usucapione. Le deduzioni sul preteso intervertimento sono state inoltre considerate nuove, perché non era indicato se e dove fossero state già introdotte nel giudizio di merito, né da quali atti o documenti risultassero provate. La Corte ha anche richiamato il principio per cui la valutazione dei presupposti di fatto del possesso utile ad usucapire è apprezzamento di merito non censurabile in cassazione se motivato in modo congruo.
La decisione
La Corte ha condiviso la proposta del relatore e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione della relazione con il bene come detenzione qualificata, perché la consegna dell’immobile era avvenuta in funzione di una compravendita programmata ma non perfezionata; ha inoltre rilevato che mancava la prova di un’interversione del possesso e che le deduzioni del ricorrente su questo punto erano nuove e quindi non scrutinabili. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, oltre all’ulteriore importo per il contributo unificato previsto dalla normativa applicabile.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
è richiamato per la proposta del relatore in camera di consiglio nel procedimento camerale accelerato
art. 1141 c.c.
l’interversione del possesso deve essere dimostrata con modalità idonee; in assenza di tale prova la detenzione qualificata non diventa possesso utile ad usucapionem
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nella promessa di vendita con consegna anticipata del bene, la disponibilità materiale dell’immobile non comporta di per sé anticipazione degli effetti traslativi: la relazione con la cosa resta, di regola, detenzione qualificata e non possesso utile ad usucapire.
- Per trasformare la detenzione in possesso ad usucapionem è necessaria la prova di un’interversione del possesso secondo le modalità richieste dall’art. 1141 c.c.; il semplice godimento prolungato del bene o l’esecuzione di lavori di manutenzione non sono, da soli, sufficienti.
- La valutazione sulla sussistenza, in concreto, dei presupposti fattuali del possesso utile all’usucapione è un accertamento di merito, censurabile in cassazione solo per vizi giuridici o motivazione non congrua.
- In sede di legittimità non sono esaminabili deduzioni nuove, ove il ricorrente non indichi con precisione in quale fase e tramite quali atti del giudizio di merito esse siano state introdotte e provate.
Come è indicizzato
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