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Sentenza

Sentenza n. 6604/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202404823

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva dichiarato improcedibile l'azione avverso il silenzio e respinto i motivi aggiunti contro la valutazione dell'UVI relativa al diniego di un PTRI sanitario finanziato mediante Budget di Salute

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli originari ricorrenti avevano chiesto al TAR l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'ASL sull'istanza del 25 ottobre 2022, volta all'attivazione di un Progetto Terapeutico Riabilitativo Individuale sanitario sostenuto mediante Budget di Salute, con condanna dell'Azienda a provvedere e riconoscimento delle pretese economiche e dell'indennizzo da ritardo. Nel corso del giudizio l'ASL adottava un provvedimento espresso, sottoponendo la posizione della minore all'Unità di Valutazione Integrata, che approvava la scheda SVaMDI e riteneva non appropriato il PTRI richiesto, in ragione dell'elevata compromissione funzionale e dei correlati bisogni assistenziali, individuando come più adeguato l'inserimento in un contesto semiresidenziale sanitario. Con motivi aggiunti gli interessati deducevano la tardività della costituzione dell'ASL, l'illegittimità del procedimento valutativo, l'erronea applicazione della disciplina regionale sui PTRI e sui Budget di Salute, il diritto della minore a un PTRI sanitario ad alta intensità nel percorso casa-scuola, la compatibilità del PTRI con l'assegno di cura e il diritto a prestazioni terapeutiche riconducibili ai LEA e ai trattamenti ABA. In appello censuravano il rigetto di tali doglianze, sostenendo inoltre la violazione dei principi nazionali e sovranazionali di tutela delle persone con disturbo dello spettro autistico e l'illegittimo rigetto delle domande risarcitorie e indennitarie.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto non decisiva la questione della tardiva costituzione dell'ASL: dopo l'adozione del provvedimento espresso e la proposizione dei motivi aggiunti, il giudizio era proseguito secondo il rito dell'azione impugnatoria ai sensi dell'art. 117, comma 5, c.p.a., e gli appellanti non avevano indicato una concreta lesione del contraddittorio o del diritto di difesa. È stata confermata l'improcedibilità dell'azione avverso il silenzio, poiché l'azione aveva ormai esaurito la propria funzione con l'adozione del provvedimento espresso, restando da verificare soltanto la legittimità di quest'ultimo mediante i motivi aggiunti. Nel merito, il Collegio ha escluso che la gravità della patologia fondi automaticamente il diritto al PTRI sostenuto mediante Budget di Salute. La disciplina regionale attribuisce all'UVI il compito di effettuare una valutazione multidimensionale e di individuare il setting assistenziale più appropriato. La valutazione dell'UVI è stata ritenuta coerente con il quadro clinico della minore, con il PDTA regionale e con la necessità di livelli di tutela sanitaria superiori a quelli assicurati dai percorsi finanziati mediante Budget di Salute. Gli appellanti avevano contrapposto una diversa opzione terapeutica senza dimostrare specifici vizi di illogicità, travisamento, errore tecnico o manifesta incongruità, né avevano prodotto elementi tecnico-scientifici persuasivi idonei a infirmare la valutazione specialistica. Il giudice amministrativo non può sostituire le proprie valutazioni a quelle degli organi tecnici sanitari quando queste siano coerenti, motivate e non manifestamente irragionevoli. I richiami ai LEA, ai trattamenti ABA e alla tutela delle persone con disabilità non incidevano sulla questione concreta, che riguardava la scelta del modello assistenziale appropriato e non il riconoscimento astratto del diritto alle cure. È stata ritenuta irrilevante anche la dedotta compatibilità tra PTRI e assegno di cura, poiché il diniego non era fondato sull'incompatibilità dei benefici, ma sulla non appropriatezza del PTRI rispetto al quadro clinico. Sono state infine confermate le statuizioni sulle domande economiche, risarcitorie e di indennizzo: mancava, per l'indennizzo da ritardo, il presupposto dell'attivazione del potere sostitutivo; le ulteriori pretese presupponevano l'illegittimità dell'azione amministrativa, non ravvisata, e non risultavano adeguatamente provate quanto al danno. Le spese del grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 46 l.r. Campania n. 1/2012

    La disciplina regionale dei PTRI sostenuti mediante Budget di Salute non attribuisce la prestazione automaticamente in ragione della gravità della patologia, ma richiede una valutazione multidimensionale del bisogno e l'individuazione del setting assistenziale appropriato da parte dell'UVI.

  • art. 117, comma 5, c.p.a.

    Quando, nel corso del giudizio avverso il silenzio, l'amministrazione adotta il provvedimento espresso e questo viene impugnato con motivi aggiunti, il giudizio prosegue secondo il rito dell'azione impugnatoria.

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    L'azione avverso il silenzio è funzionale a ottenere una determinazione espressa; sopravvenuto il provvedimento, l'azione diviene improcedibile e il giudizio si concentra sulla legittimità dell'atto sopravvenuto.

  • articolo 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Consente l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche quando ciò sia necessario per tutelarne i diritti o la dignità.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali nella diffusione della sentenza.

Massime di principio

  • L'azione avverso il silenzio ha per oggetto l'ottenimento di una determinazione espressa dell'amministrazione; se, nel corso del giudizio, sopravviene il provvedimento e questo viene impugnato con motivi aggiunti, la domanda avverso il silenzio diviene improcedibile e il giudizio prosegue sull'impugnazione dell'atto sopravvenuto.
  • La tardiva costituzione dell'amministrazione non determina conseguenze invalidanti quando, dopo la proposizione dei motivi aggiunti contro il provvedimento sopravvenuto, la parte non dimostri una concreta lesione del contraddittorio o del diritto di difesa; una censura meramente formale non è idonea a incidere sulla decisione.
  • La gravità di una patologia non comporta automaticamente il diritto a uno specifico modello assistenziale o terapeutico finanziato mediante Budget di Salute quando la disciplina applicabile rimette a un organismo tecnico una valutazione multidimensionale del bisogno e la scelta del setting più appropriato.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecnico-sanitarie non può tradursi nella sostituzione della valutazione giudiziale a quella dell'organismo competente, quando quest'ultima sia coerente, motivata e non manifestamente irragionevole; il privato deve fornire elementi tecnici specifici e persuasivi per dimostrarne l'errore, il travisamento, l'illogicità o la manifesta incongruità.
  • La compatibilità astratta tra diverse misure assistenziali non è decisiva quando il provvedimento impugnato sia fondato su un'autonoma ragione ostativa, costituita dalla non appropriatezza del trattamento richiesto rispetto alle condizioni cliniche del beneficiario.
  • L'indennizzo da ritardo richiede la sussistenza dei presupposti previsti dalla disciplina applicabile, tra cui l'attivazione del potere sostitutivo; le pretese risarcitorie e patrimoniali richiedono inoltre l'illegittimità dell'azione amministrativa e un'adeguata dimostrazione del danno.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieOrganizzazione del servizio sanitarioTermini e notificazione del ricorsoDanno da ritardo
RamiSanitàProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaSilenzio della pubblica amministrazioneRisarcimento del danno da attività amministrativa

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