Sentenza del 03/03/2017 n. 5435 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, che aveva confermato la cartella di pagamento relativa al recupero dell'IVA per gli anni 2006 e 2007. I motivi riguardavano: la presunta invalidità della notifica della cartella, per l'apposizione della relata sul frontespizio anziché in calce; l'omessa o incompleta indicazione del responsabile del procedimento; e l'illegittimità della permanenza della sanzione amministrativa tributaria a carico della società, dopo l'irrogazione di una sanzione penale al suo amministratore per le medesime omissioni IVA.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che l'eventuale nullità della notifica fosse sanata per raggiungimento dello scopo, poiché la società aveva tempestivamente impugnato la cartella e non aveva contestato la completezza dell'atto, che riportava la numerazione complessiva delle pagine. Ha inoltre ritenuto sufficiente l'indicazione del responsabile di Equitalia quale responsabile dell'emissione e della notificazione della cartella. Infine, ha confermato la legittimità della sanzione amministrativa a carico della società, distinta dalla sanzione penale eventualmente applicata all'amministratore. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 18.000 euro per compensi a favore dell'Agenzia delle Entrate e in 18.000 euro per compensi a favore di Equitalia Nord, oltre agli ulteriori accessori previsti.
Norme richiamate
Art. 148 c.p.c.
La disposizione è stata richiamata in relazione alle formalità della relata di notificazione, ma la Corte ha escluso conseguenze invalidanti definitive nel caso concreto.
Art. 156 c.p.c.
La nullità della notificazione è sanabile quando l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo, in particolare quando il destinatario lo ha tempestivamente impugnato, dimostrando di averne avuto piena conoscenza.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60
La norma disciplina le modalità di notificazione degli atti tributari e opera, nel caso esaminato, in combinato disposto con la disciplina della notificazione delle cartelle di pagamento.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26
La norma disciplina la notificazione della cartella di pagamento. Una difformità formale, se non integra inesistenza della notificazione e l'atto è stato conosciuto e impugnato, può essere sanata.
D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4-ter, convertito dalla L. n. 31 del 2008
La cartella deve indicare i responsabili dei procedimenti rilevanti. Nel caso concreto, l'indicazione del responsabile di Equitalia è stata ritenuta idonea a identificare il responsabile dell'emissione e della notificazione.
D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 19
La disciplina consente, in presenza di violazioni tributarie rilevanti anche penalmente, la permanenza della responsabilità amministrativa dell'ente collettivo secondo il regime previsto dalla normativa tributaria.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 11, comma 1
La norma concorre a fondare la responsabilità dell'ente per le sanzioni amministrative tributarie, senza escluderla per il solo fatto che la persona fisica responsabile sia stata sanzionata penalmente.
D.L. n. 269 del 2003, art. 7, convertito dalla L. n. 326 del 2003
Per le violazioni successive al 2 ottobre 2003, le sanzioni amministrative tributarie sono riferibili esclusivamente alla persona giuridica, e non al suo legale rappresentante in solido.
L. n. 205 del 1999, art. 9, comma 2
assicurare risposte punitive coerenti e concretamente dissuasive
Il criterio di delega giustifica un coordinamento tra sanzioni penali e amministrative volto a mantenere un sistema punitivo efficace e coerente, anche mediante la responsabilità amministrativa dell'ente.
Articoli 3 e 76 Cost.
La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa alla disciplina che mantiene la sanzione amministrativa a carico della società, non ravvisando violazione del principio di uguaglianza né eccesso di delega.
Massime di principio
- La notificazione di un atto tributario affetta da irregolarità formali, come la collocazione non corretta della relata, è normalmente nulla e non inesistente quando l'atto è comunque riconoscibile, completo e giunge a conoscenza del destinatario.
- La tempestiva impugnazione dell'atto notificato può sanare retroattivamente la nullità della notificazione, perché dimostra che l'atto ha raggiunto lo scopo previsto dalla legge.
- Per contestare efficacemente una notifica non basta indicare un vizio formale astratto: occorre dimostrare una concreta incertezza sull'atto ricevuto, la sua incompletezza o l'impossibilità di esercitare il diritto di difesa.
- L'indicazione nella cartella di un responsabile riferibile all'agente della riscossione può essere sufficiente a individuare il responsabile dell'emissione e della notificazione, purché la funzione sia concretamente identificabile.
- La sanzione penale applicata alla persona fisica che ha commesso la violazione non esclude automaticamente la sanzione amministrativa tributaria a carico della società, poiché si tratta di responsabilità riferite a soggetti diversi.
- Per le violazioni commesse dopo il 2 ottobre 2003, la sanzione amministrativa tributaria è normalmente riferita direttamente alla persona giuridica; ciò non comporta l'esonero della società per il fatto che il suo amministratore sia stato penalmente sanzionato.
- Il principio del ne bis in idem non opera automaticamente quando le sanzioni penale e amministrativa sono applicate a soggetti diversi, rispettivamente alla persona fisica e all'ente.
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