Sentenza n. 167/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza irrevocabile del Giudice di Pace di Lagonegro n. 95/2025, recante condanna della Regione al pagamento di somme di denaro e delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori esecutanti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a., deducendo l’inottemperanza della Regione Basilicata alla sentenza del Giudice di Pace di Lagonegro n. 95/2025. La pronuncia, notificata in forma esecutiva alla Regione il 28 maggio 2025, è divenuta irrevocabile, ma l’amministrazione non ha provveduto al pagamento delle somme dovute, comprese le spese di lite liquidate in favore dei procuratori costituiti nel giudizio civile. Sono stati chiesti l’accertamento dell’obbligo di esecuzione, la fissazione di un termine per l’adempimento e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il TAR ha verificato il rispetto dei termini processuali e il decorso infruttuoso del termine di centoventi giorni previsto per l’esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto che l’inerzia della Regione costituisse violazione dell’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato del giudice ordinario. In assenza di prova dell’integrale adempimento, il cui onere grava sul debitore pubblico, il Collegio ha dichiarato l’obbligo della Regione di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza del Giudice di Pace, pagando le somme spettanti ai ricorrenti, detratto quanto eventualmente già corrisposto. È stato fissato il termine di sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Potenza o un funzionario delegato, con compenso di euro 500,00 a carico della Regione. La Regione è stata inoltre condannata alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato. Il TAR ha precisato che nelle spese di lite rientrano omnicomprensivamente anche le spese, i diritti e gli onorari relativi agli atti successivi alla sentenza azionata e funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a.
Consente l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giudiziari esecutivi del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre l’azione di ottemperanza è stato ritenuto rispettato.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale per l’accertamento dell’obbligo di esecuzione e per la nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza.
art. 87, comma 2, lettera d), e comma 3, c.p.a.
I termini processuali relativi al rito camerale sono stati ritenuti rispettati.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso infruttuoso del termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo alla pubblica amministrazione consente la proposizione dell’azione esecutiva nei confronti dell’ente pubblico.
art. 2 dell’allegato n. 1 al D.M. 30 maggio 2002
Parametro utilizzato per determinare il compenso del commissario ad acta in euro 500,00.
D.M. 10 marzo 2014, n. 55
Parametro richiamato per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- L’amministrazione è tenuta a conformarsi integralmente a una sentenza irrevocabile del giudice ordinario che contenga una condanna pecuniaria; la mancata esecuzione configura inottemperanza azionabile davanti al giudice amministrativo.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria, spetta al debitore pubblico dimostrare l’avvenuto integrale adempimento del titolo esecutivo, non essendo sufficiente una generica allegazione di pagamento.
- Quando l’amministrazione non esegue il giudicato entro il termine previsto per l’adempimento spontaneo dei titoli esecutivi nei suoi confronti, il giudice dell’ottemperanza può fissare un ulteriore termine e nominare, sin dalla sentenza, un commissario ad acta per l’eventuale successivo inadempimento.
- Nel giudizio di ottemperanza, le spese di lite possono comprendere in modo omnicomprensivo anche le spese, i diritti e gli onorari relativi agli atti successivi alla sentenza azionata e funzionali all’introduzione del giudizio esecutivo.
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