Cassazione Penale, Sentenza n. 40044/2022 del 21/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che confermava condanne per reati connessi al traffico di cocaina (art. 73 e 74 d.P.R. 309/1990 e capi B, B1, B2, B2-bis, B3, C1), deducendo: carenza di prove dell'esistenza di un'associazione (assenza di affectio societatis, occasionale episodicità delle condotte), inesistenza o carattere preparatorio delle trattative per le importazioni (mancanza di serietà, quantità, prezzo, contributo organizzativo e materiali), mancato accertamento chimico-toxicolgico sulle sostanze sequestrate (uso del solo narcotest), vizio di competenza territoriale, vizi procedurali (omessa notifica dell'avviso di udienza, traduzioni/intercettazioni), e illegittima applicazione dell'aggravante della transnazionalità.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibili alcune questioni processuali generiche e confermato molte valutazioni di merito, ma ha parzialmente accolto i ricorsi: 1) Ha confermato la correttezza della competenza territoriale individuata a Reggio Calabria e ha respinto la maggior parte delle doglianze sugli elementi probatori relativi ai tentativi d'importazione (B1) e al tentativo C1; 2) Ha ritenuto inammissibile o meramente confutativa gran parte dei motivi difensivi che chiedevano nuova lettura delle prove; 3) Ha accolto il motivo relativo all'assenza di prova dell'offensività concreta delle sostanze sequestrate: la Corte ha censurato la condanna basata solo sul narcotest e ha disposto l'annullamento con rinvio per i capi B2 e B2-bis affinché sia fatto un accertamento chimico-tossicologico e venga adeguatamente motivata la valutazione della qualità/quantità di principio attivo; 4) Ha ritenuto fondato il motivo riguardante il capo B3 (tentativo non provato nella sua serietà) e ha annullato senza rinvio per carenza del fatto (assoluzione per B3); 5) Ha escluso l'aggravante della transnazionalità rispetto al capo C1 per carenza di motivazione e ha annullato senza rinvio l'applicazione di tale circostanza aggravante; 6) Ha disposto l'annullamento con rinvio limitato (per i punti indicati) e ha confermato le restanti statuizioni di merito. In sintesi: confermate molte condanne, ma ottenute assoluzione per il capo B3, esclusione dell'aggravante transnazionalità su C1 e rinvio per approfondimento per B2/B2-bis sulla valenza drogante delle sostanze.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
comma 1-bis e altri riferimenti
Distinzione tra acquisto e importazione: per l'importazione la Corte richiede un quid pluris rispetto al mero accordo (materiale disponibilità della sostanza e controllo delle operazioni di trasporto/introduzione nel territorio nazionale) mentre per l'acquisto può essere sufficiente l'accordo su qualità, quantità e prezzo.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
Per configurare l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti occorrono elementi che dimostrino il patto associativo, la stabilità e l'organizzazione (anche rudimentale) e la disponibilità di risorse umane/materiali; la prova può emergere da facta concludentia quali linguaggio criptico, contatti ripetuti, viaggi, basi logistiche, ruoli divisi.
Codice penale, art. 56
Il tentativo è valutato sulla base della idoneità e univocità degli atti compiuti ex ante; per i reati di importazione rilevano atti idonei ad iniziare le operazioni d'introduzione della sostanza.
Codice di procedura penale, artt. 8, 9, 16
Criteri per la determinazione della competenza territoriale: in reati associativi rileva il luogo dove si svolgono programmazione, ideazione e direzione dell'attività criminosa (sede operativa effettiva).
Legge n. 146 del 2006, art. 4
Aggravante della transnazionalità: applicabile solo se sussistono gli elementi tipici di un gruppo criminale organizzato operante in più Stati; la Corte richiede motivazione puntuale sulla struttura, componenti e stabilità dei rapporti per applicarla.
Codice di procedura penale, artt. 272 e 192
Richiamati in tema di valutazione degli indizi e dei canoni di gravità, precisione e concordanza richiesti agli elementi indiziari; le contestazioni difensive su insufficienza degli indizi sono valutate nel contesto probatorio complessivo.
Codice di procedura penale, art. 268
Regole sulle intercettazioni e relative trascrizioni; censurate contestazioni difensive generiche relative a traduzioni o valutazioni delle conversazioni quando la motivazione del giudice di merito è congrua.
Codice di procedura penale, art. 546
Limiti di sindacabilità della motivazione della sentenza rispetto a precedenti decisioni cautelari: adesione acritica può integrare vizio di motivazione ma non ogni richiamo.
Massime di principio
- Importazione vs acquisto: per l'importazione la consumazione richiede il controllo materiale della sostanza e l'avvio concreto delle operazioni di trasporto/introduzione; il mero accordo non sempre basta.
- Tentativo di importazione punibile solo se le trattative sono 'serie' e specifiche: contatti frequenti, incontri, trasferte, versamenti come acconti, organizzazione logistica e scambi su qualità/quantità/prezzo possono dimostrarlo; atti meramente esplorativi o preparatori non lo sono.
- Prova dell'associazione dedita al narcotraffico può essere desunta da facta concludentia (linguaggio in codice, utenze intestate a terzi, contatti ripetuti, viaggi, ruoli distinti, modalità operative comuni); non è necessaria una sofisticata organizzazione, ma serve stabilità e risorse adeguate.
- Accertamenti sulle sostanze sequestrate: il narcotest da solo può non essere sufficiente quando è possibile una perizia chimico-toxicologica; se la sostanza è sequestrata e la sua efficacia drogante è rilevante per il fatto o per la gravità della pena, è spesso necessario l'esame peritale salvo che vi siano elementi univoci e altamente significativi che giustifichino diversamente.
- Competenza territoriale nei reati associativi va individuata nel territorio in cui la struttura esercita programmazione, ideazione e direzione operativa: la scelta richiede motivazione basata sulle risultanze probatorie.
- Aggravante transnazionalità: va provata con argomentazioni concrete sulla struttura del gruppo e sulla operatività in più Stati; affermazioni generiche o riferimenti a fornitori stranieri non sono sufficienti.
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