Cassazione Penale, Sentenza n. 7525/2022 del 02/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di riesame del sequestro preventivo finalizzato alla confisca di euro 77.250,00 rinvenuti in contanti. Il ricorrente censurava: a) presunta violazione del giudicato cautelare formatosi con precedente provvedimento del Tribunale di Massa che aveva annullato il primo sequestro e escluso il reato di autoriciclaggio; b) carenza del fumus commissi delicti (il mero possesso del denaro non prova l'origine delittuosa e, se si ipotizza un reato fiscale, la somma sarebbe sotto la soglia di punibilità); c) violazione del principio di proporzionalità nel mantenimento del sequestro sull'intera somma; d) omessa motivazione circa le condizioni economiche dell'indagato giustificanti la detenzione del denaro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovo giudizio al Tribunale della Spezia. I giudici hanno ritenuto che il Tribunale del riesame non abbia fornito un concreto quadro indiziario a fondamento del fumus commissi delicti: non è sufficiente l'affermazione generica che possa configurarsi il reato fiscale (omessa dichiarazione) senza indicare elementi idonei a dimostrare il superamento della soglia di punibilità e senza quantificare la verosimile imposta evasa. Occorre dunque, anche in sede cautelare, indicare elementi e presunzioni fattuali che giustifichino il sequestro; le altre censure sono state assorbite.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
Norma relativa al reato di ricettazione: la Corte rileva che il Tribunale aveva escluso la qualificazione originaria del reato, ma l'istruttoria cautelare non può limitarsi a riclassificazioni astratte senza indizi concreti che colleghino l'indagato al fatto
art. 5 D.Lgs. 74/2000
Fattispecie dell'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi: il giudice del riesame aveva invocato questa norma per giustificare il sequestro, ma la Cassazione richiede che sia indicato, anche in sede cautelare, il superamento della soglia di punibilità mediante valutazione dell'ammontare della imposta verosimilmente evasa
art. 12-bis D.Lgs. 74/2000
Presupposto per la confiscabilità delle somme costituenti prezzo o profitto del reato fiscale: la Corte segnala che la riconducibilità delle somme al prezzo/profitto deve essere supportata da elementi indiziari adeguati
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato come termine comparativo per il grado di persuasività probatoria richiesto dalle misure cautelari personali; la Cassazione distingue i diversi livelli di convincimento necessari per misure reali e personali
art. 324 co. 5 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la rimessione in giudizio alla stessa o ad altra sezione del tribunale per nuovo esame; invocata per disporre il rinvio della causa al Tribunale della Spezia
D.L. n. 137/2020 art. 23 co. 8 (riferimento procedurale)
Citato in relazione alle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale, senza che dal testo emerga un'interpretazione normativa decisiva sul merito
Massime di principio
- Per disporre un sequestro preventivo reale occorre un "fumus commissi delicti" fondato su elementi di fatto concreti e non su mere affermazioni astratte sulla qualificazione giuridica del fatto.
- Il mero possesso di denaro contante non è di per sé sufficiente a dimostrare l'origine delittuosa: il giudice deve indicare elementi indiziari che colleghino la somma al reato contestato.
- Se si invoca un reato fiscale che richiede il superamento di una soglia di punibilità, in sede cautelare va comunque fornita una valutazione (anche presuntiva) dell'ammontare della imposta verosimilmente evasa per dimostrare il superamento della soglia.
- La motivazione del provvedimento cautelare deve indicare, anche sinteticamente, come si è pervenuti alla conclusione dell'esistenza di indizi sufficienti; altrimenti è necessaria la revoca o il riesame.
- Eventuali pronunce di giudicato cautelare pregresse devono essere specificamente prese in considerazione: se non chiariscono definitivamente l'esclusione dell'origine delittuosa, il giudice deve spiegare come le nuove valutazioni le integrino o le superino.
- In caso di dubbio sull'esistenza di indizi adeguati, il rimedio è l'annullamento con rinvio per un nuovo esame che valuti concretamente prove, presunzioni e condizioni personali ed economiche dell'indagato.
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