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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32207/2026 del 28/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo adeguatamente motivata la decisione di condanna e non consentita in sede di legittimità una rilettura degli elementi di fatto o una diversa valutazione delle prove. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione le conformi sentenze di merito che lo avevano ritenuto responsabile del reato di detenzione di stupefacenti di lieve entità. La difesa ha dedotto vizio di motivazione, contestando la responsabilità dell'assistito. Secondo la ricostruzione recepita dai giudici di merito, l'imputato era stato sorpreso nel luogo in cui erano occultati lo stupefacente, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi; inoltre, alla vista degli operanti, si era dato alla fuga. Da tali elementi era stata desunta la responsabilità per il reato contestato. La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze fossero esclusivamente dirette a ottenere una diversa valutazione delle risultanze fattuali e che la motivazione della sentenza impugnata fosse logica, coerente e priva di evidenti aporie.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    La disposizione individua la fattispecie contestata, relativa alla detenzione illecita di sostanze stupefacenti di lieve entità.

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso è stato esaminato sotto il profilo del vizio di motivazione; la Corte ha escluso che tale vizio possa consistere nella mera richiesta di una diversa valutazione dei fatti.

Massime di principio

  • Il giudice di legittimità non può procedere a una nuova lettura o a una diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, attività riservata al giudice di merito.
  • Non integra vizio di motivazione la mera prospettazione di una ricostruzione alternativa o di una valutazione delle risultanze processuali più favorevole al ricorrente, quando la motivazione impugnata sia logica, coerente e priva di evidenti aporie.
  • La presenza dello stupefacente occultato insieme a un bilancino di precisione e al materiale per il confezionamento delle dosi, unitamente alla fuga dell'imputato alla vista degli operanti, può essere valorizzata dal giudice di merito, mediante motivazione congrua, quale insieme di elementi indiziari fondanti la responsabilità per la detenzione illecita di stupefacenti di lieve entità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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