Sentenza n. 565/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento - dell’ordinanza del Sindaco del Comune di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 23.4.2025 avente per oggetto “ordinanza di inagibilità di immobile e messa in sicurezza di versante interessata da una frana tra via -OMISSIS- ai sensi dell’art. 54 c. 4 del D.lgs 267/2000”; - i rapporti di sopralluogo del -OMISSIS- con le note Geologiche e Tecniche (allegate a doc. D); - nonché ogni altro atto presupposto e/o consequenziale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale contingibile e urgente che ha dichiarato inagibile un immobile e imposto misure di messa in sicurezza di un versante collinare interessato da una frana
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
A seguito di una frana verificatasi tra il 17 e il 18 aprile 2025, il Comune ha adottato un'ordinanza ai sensi dell'art. 54, comma 4, TUEL, dichiarando inagibile l'abitazione dei ricorrenti e imponendo due fasi di intervento. La prima comprendeva l'interdizione dell'accesso ai terreni, l'apposizione di segnaletica, la regimentazione delle acque piovane, la protezione del terreno e la rimozione del materiale instabile; la seconda imponeva la presentazione di un progetto e la realizzazione della messa in sicurezza definitiva del versante. I ricorrenti hanno eseguito le misure della prima fase, ma hanno impugnato l'ordinanza nella parte relativa agli interventi permanenti sull'intero versante. Con i primi tre motivi hanno dedotto la violazione degli artt. 13, 19 e 54 TUEL, dell'art. 21-octies l. 241/1990, della normativa regionale e ambientale richiamata, l'incompetenza, l'eccesso di potere per inesigibilità dei comportamenti imposti, la violazione della proporzionalità e il difetto dei presupposti di contingibilità, urgenza e temporaneità. Hanno sostenuto che il potere extra ordinem non può essere utilizzato per trasferire sui privati l'onere della sistemazione definitiva di un versante, né per sostituire i poteri ordinari dell'amministrazione. Con il quarto motivo hanno lamentato l'indeterminatezza dell'ordinanza quanto ai soggetti obbligati, alle aree interessate e alla possibilità di eseguire opere su terreni altrui. Con il quinto motivo hanno dedotto la violazione dell'art. 7 l. 241/1990 per omesso avviso di avvio del procedimento.
La decisione
Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ritenuto legittime le misure della prima fase, consistenti nelle immediate cautele necessarie a fronteggiare il pericolo attuale, quali l'interdizione dell'accesso, la segnaletica e gli interventi urgenti di mitigazione. Tali misure sono state considerate ragionevoli e coerenti con il potere contingibile e urgente. Ha invece annullato l'ordinanza nella parte relativa alla seconda fase. La realizzazione di opere di consolidamento e sistemazione definitiva dell'intero versante è sproporzionata per rilevanza e costi, priva di una durata temporalmente circoscritta e non giustificata dall'impossibilità di utilizzare i poteri ordinari, eventualmente anche in via d'urgenza. In assenza di specifiche responsabilità dei privati accertate e dimostrate, la sistemazione definitiva del versante resta a carico della parte pubblica e non può essere imposta mediante un'ordinanza extra ordinem. Il TAR ha inoltre ritenuto fondata la censura di indeterminatezza, poiché l'atto non chiariva se gli interventi dovessero essere realizzati soltanto dai ricorrenti o anche dagli altri proprietari indicati, né se i ricorrenti dovessero intervenire su aree altrui. Ha respinto invece la censura relativa all'omesso avviso di avvio del procedimento, poiché il pericolo era obiettivamente attuale e incombente con riguardo alle misure della prima fase, consentendo di prescindere dall'adempimento partecipativo. Sono state compensate le spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000
Le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale ufficiale del Governo, per prevenire e eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
Il potere extra ordinem può essere esercitato soltanto in presenza di un pericolo attuale e concreto non fronteggiabile con gli strumenti ordinari; può giustificare misure urgenti e temporanee, ma non interventi permanenti di sistemazione del territorio.
art. 7 l. 241/1990
L'avviso di avvio del procedimento può essere omesso quando ricorrono esigenze obiettive di immediatezza, connotate da un pericolo attuale e incombente, almeno quanto alle misure urgenti necessarie a fronteggiarlo.
art. 21-octies l. 241/1990
La disposizione è stata richiamata tra i parametri di legittimità dedotti, senza una specifica applicazione autonoma nella motivazione decisoria.
artt. 13 e 19 d.lgs. 267/2000
Richiamati tra i parametri normativi dedotti, senza una specifica applicazione autonoma nella motivazione decisoria.
art. 93 l.r. Liguria n. 18/1999
Richiamato tra i parametri normativi dedotti, senza una specifica applicazione autonoma nella motivazione decisoria.
art. 2 l.r. Liguria n. 9/1993
Richiamato tra i parametri normativi dedotti, senza una specifica applicazione autonoma nella motivazione decisoria.
artt. 5 e 12 l.r. Liguria n. 15/2015
Richiamati tra i parametri normativi dedotti, senza una specifica applicazione autonoma nella motivazione decisoria.
d.lgs. 152/2006
Richiamato tra i parametri normativi dedotti, senza una specifica applicazione autonoma nella motivazione decisoria.
Massime di principio
- Il potere contingibile e urgente del sindaco, quale potere extra ordinem, presuppone un pericolo imminente e irreparabile per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con gli strumenti ordinari, l'impossibilità di differire l'intervento, la temporaneità delle misure e il rispetto della proporzionalità.
- Un'ordinanza contingibile e urgente può imporre ai privati misure immediate e temporanee di interdizione, segnalazione e mitigazione del pericolo attuale, ma non può essere utilizzata per imporre la sistemazione definitiva o il consolidamento permanente di un intero versante, quando l'amministrazione possa intervenire mediante poteri ordinari, eventualmente esercitati d'urgenza.
- In assenza di specifiche responsabilità del privato accertate e dimostrate, le opere di sistemazione definitiva di un versante franoso gravano sulla parte pubblica e non possono essere trasferite al privato mediante un'ordinanza extra ordinem.
- Un'ordinanza contingibile e urgente è illegittima per indeterminatezza quando non chiarisce con sufficiente precisione i soggetti obbligati, le aree sulle quali devono essere eseguiti gli interventi e la ripartizione degli adempimenti tra proprietari diversi.
- L'esigenza di fronteggiare un pericolo obiettivamente attuale e incombente può giustificare l'omissione dell'avviso di avvio del procedimento, limitatamente alle misure immediate necessarie per eliminare o contenere quel pericolo.
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