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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29497/2023 del 24/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società assicuratrice aveva rilasciato una garanzia a favore dell'impresa affidataria del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi locali e proventi di fiere per conto di un comune. Dopo l'annullamento della gara da parte del giudice amministrativo, il comune escuteva la polizza per somme non riversate dall'affidataria relative alle ultime mensilità del 2008 e otteneva decreto ingiuntivo. La società proponeva opposizione sostenendo, da un lato, che il credito comunale fosse estinto o comunque insussistente perché la garanzia si collegava alla gara annullata e, dall'altro, che nel giudizio monitorio il comune avesse introdotto un titolo diverso da quello originario, incorrendo in mutatio libelli. La Corte d'appello respingeva l'opposizione ritenendo ammissibile la modifica della domanda e interpretando la polizza come garanzia autonoma riferita all'attività di riscossione indipendentemente dallo specifico titolo contrattuale. Con il ricorso per cassazione la società denunciava: violazione delle norme processuali sulla modificazione della domanda (artt. 167, 183 e 645 c.p.c.); violazione dei canoni ermeneutici contrattuali (artt. 1362, 1363, 1364, 1367 e 1369 c.c.) per avere la Corte d'appello attribuito alla polizza un significato sganciato dal bando di gara e dagli atti amministrativi; violazione degli artt. 1938 e 1346 c.c. per indeterminatezza dell'oggetto della garanzia, ove riferita a obbligazioni future; violazione degli artt. 1941 e 1939 c.c. per avere la garanzia operato oltre il limite temporale dell'obbligazione principale e dei contratti di proroga del servizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi dal terzo al quinto perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva ritenuto persistente l'affidamento del servizio fino alla nuova convenzione del 2009 e quindi legittima la richiesta anche per le somme del 2008. Ha inoltre ritenuto infondati i primi due motivi: la modifica del titolo della pretesa nel giudizio di opposizione era una mera modificazione consentita della domanda, collegata alla medesima vicenda sostanziale; l'interpretazione della polizza operata dal giudice di merito non era censurabile in cassazione, perché la ricorrente proponeva solo una lettura alternativa fondata su elementi esterni al testo contrattuale e, in ogni caso, sul comportamento unilaterale del solo creditore. Nel dispositivo la Corte ha tuttavia formalmente dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente alle spese, dando atto anche dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 633 c.p.c.

    richiamato come base del ricorso per decreto ingiuntivo promosso dal creditore

  • art. 645 c.p.c.

    nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto assume sostanzialmente la posizione di attore e può modificare la domanda nei limiti consentiti

  • art. 167 c.p.c.

    evocato dalla ricorrente in tema di preclusioni difensive e mutamento della domanda

  • art. 183 c.p.c.

    evocato dalla ricorrente in tema di emendatio e mutatio libelli

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma sul vizio di violazione di legge processuale e sostanziale dedotto nei motivi

  • art. 1362 c.c.

    richiamato per l'interpretazione del contratto; la Corte ribadisce che in cassazione non basta opporre una lettura alternativa del testo contrattuale

  • art. 1363 c.c.

    evocato per l'interpretazione complessiva delle clausole

  • art. 1364 c.c.

    evocato per sostenere che il significato generale della garanzia dovesse essere limitato dal resto del testo

  • art. 1367 c.c.

    evocato per il criterio di conservazione del contratto, sostenendo che l'interpretazione avversaria renderebbe la polizza nulla

  • art. 1369 c.c.

    evocato per l'interpretazione secondo la natura e l'oggetto del contratto

  • art. 1938 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la validità della garanzia rispetto a obbligazioni future e indeterminate

  • art. 1346 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per dedurre indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto

  • art. 1941 c.c.

    richiamato per sostenere che la garanzia non poteva eccedere, per durata e contenuto, l'obbligazione principale

  • art. 1939 c.c.

    evocato in correlazione all'asserita cessazione della garanzia insieme all'obbligazione principale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto, pur non essendo formalmente attore originario, può modificare la domanda introduttiva purché la modifica resti collegata alla medesima vicenda sostanziale e non introduca una pretesa nuova, aggiuntiva o del tutto sganciata da quella iniziale.
  • La distinzione tra emendatio e mutatio libelli va letta in termini sostanziali: è consentita la sostituzione o rimodulazione della domanda iniziale anche su elementi fondamentali, quando la nuova prospettazione non si aggiunge ma si pone in rapporto di alternatività rispetto alla domanda originaria.
  • In cassazione l'interpretazione del contratto non può essere censurata proponendo semplicemente una lettura alternativa plausibile delle clausole; occorre indicare errori ermeneutici specifici o elementi che rendano manifestamente erronea la ricostruzione del giudice di merito.
  • Quando il testo contrattuale è ambiguo, la critica di legittimità non può fondarsi prevalentemente su dati esterni al contratto o sul comportamento unilaterale di una sola parte, perché la comune intenzione negoziale deve desumersi da elementi condivisi e dal testo complessivo dell'accordo.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, cioè con il passaggio argomentativo decisivo posto a fondamento della decisione.
  • Una garanzia va interpretata secondo il rapporto sostanziale effettivamente garantito se il giudice di merito accerta che essa si collega all'affidamento del servizio in sé e non a un singolo titolo contrattuale specifico; tale accertamento, se sorretto da motivazione, non è sindacabile come violazione di legge solo perché la parte ne propone una lettura diversa.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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