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Sentenza

Sentenza n. 102/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 124/2024.

Giustizia amministrativa202401986

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 124/2024, che aveva ordinato l'assegnazione della carta docente e delle somme spettanti per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza dopo che il Ministero, nonostante la notifica della sentenza civile e la richiesta di accredito, era rimasto inerte. La sentenza passata in giudicato aveva condannato l'amministrazione a mettere a disposizione la carta docente, con assegnazione delle somme spettanti per le annualità indicate. Il ricorrente ha chiesto l'integrale esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il TAR ha verificato il decorso del termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza, avvenuta il 4 marzo 2024 tramite posta elettronica certificata, con indicazione del codice fiscale e delle annualità interessate, nonché il perdurante inadempimento ministeriale.

La decisione

Il TAR ha accolto l'azione di ottemperanza, ritenendo sussistente l'inadempimento dell'amministrazione e ordinando al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Vibo Valentia entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta un dirigente o funzionario individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale, incaricandolo di provvedere in via sostitutiva entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ulteriore inottemperanza, compiendo tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Le spese e i compensi dell'attività commissariale sono stati posti a carico dell'amministrazione inadempiente, ritenendoli compresi nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e applicando analogicamente l'art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., perché ritenuta manifestamente iniqua in considerazione della funzione della carta docente, qualificata come contributo per l'aggiornamento e la formazione, non come corrispettivo. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 828,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario; la disposizione è stata ritenuta applicabile a fronte del perdurante inadempimento ministeriale.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di fissare una somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato. Nel caso concreto la penalità di mora è stata negata perché manifestamente iniqua rispetto alla funzione non corrispettiva della carta docente.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    La regola relativa ai compensi e alle spese dell'attività commissariale nei giudizi di ottemperanza è stata applicata analogicamente anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.

  • art. 1, comma 777, l. n. 208/2015

    Disposizione richiamata quale norma che ha introdotto l'art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001.

Massime di principio

  • Decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notificazione della sentenza del giudice ordinario e persistendo l'inadempimento dell'amministrazione, è esperibile l'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione della condanna, anche quando essa comporti l'accredito di somme o l'assegnazione di un beneficio amministrativo.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, conferendogli il potere di adottare tutti gli atti necessari all'esecuzione, comprese eventuali modifiche di bilancio.
  • I compensi e le spese dell'eventuale attività commissariale possono essere posti a carico dell'amministrazione inadempiente; la disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001, pur prevista per i giudizi relativi ai decreti decisori emessi ai sensi della legge Pinto, può essere applicata analogicamente alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, in relazione alla natura e alla funzione della prestazione dovuta, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua; tale iniquità ricorre, secondo la decisione, rispetto alla carta docente, che costituisce un contributo per l'aggiornamento e la formazione e non un corrispettivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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