Sentenza del 01/07/2015 n. 6040 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - Avviso di accertamento - Notificazione prima che sia decorso il termine di 60 giorni dalla emissione del p.v.c. - Violazione dell'art. 12, comma 7, l 212/2000 - Violazione dell'obbligo di contraddittorio preventivo - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell'avviso di accertamento notificato prima che fossero trascorsi 60 giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione (p.v.c.). Tale anticipazione avrebbe violato l'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, impedendo al contribuente di presentare osservazioni e richieste e all'Amministrazione di valutarle prima dell'adozione dell'atto definitivo. È stato inoltre dedotto il mancato rispetto dell'obbligo di contraddittorio preventivo e dell'obbligo di motivare le eventuali ragioni di dissenso rispetto alle osservazioni del contribuente.
La decisione
La sentenza ha ritenuto sussistente la violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 e dell'obbligo di contraddittorio preventivo. L'avviso di accertamento emesso e notificato prima della scadenza del termine di 60 giorni dal p.v.c. deve essere dichiarato nullo, salvo che l'Amministrazione dimostri l'esistenza di una situazione di particolare e motivata urgenza. La norma è stata interpretata congiuntamente all'art. 10, lettera b), della stessa legge, imponendo all'Amministrazione di esaminare le osservazioni del contribuente e di indicare nella motivazione dell'atto le eventuali ragioni per cui non le accoglie.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Termine di 60 giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, salvo particolare e motivata urgenza
La disposizione garantisce al contribuente un termine dilatorio per presentare osservazioni e richieste. L'emissione anticipata dell'avviso determina la nullità dell'atto, a meno che l'Amministrazione dimostri una particolare e motivata situazione di urgenza.
Art. 10, lettera b), legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
La norma impone all'Amministrazione di valutare le osservazioni e le richieste dell'interessato e di esplicitare nella motivazione del provvedimento finale le eventuali ragioni di dissenso rispetto alle prospettazioni formulate dal contribuente.
Massime di principio
- Quando un avviso di accertamento segue un processo verbale di constatazione, il contribuente deve normalmente disporre di 60 giorni per presentare osservazioni prima dell'emissione dell'atto.
- L'Amministrazione non può limitarsi a ricevere formalmente le osservazioni: deve valutarle e indicare nella motivazione le ragioni dell'eventuale mancato accoglimento.
- L'emissione anticipata dell'avviso è illegittima e può comportare la nullità dell'atto, salvo un'urgenza concreta, specifica e adeguatamente motivata.
- In una controversia analoga occorre verificare la data di consegna del p.v.c., la data di emissione dell'avviso, l'eventuale presenza di osservazioni del contribuente e la motivazione dell'urgenza invocata dall'Amministrazione.
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