Cassazione Penale, Sentenza n. 3085/2024 del 24/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Violazione di norme processuali e vizio di motivazione per omissione: il difensore, anche tramite procura speciale inviata via PEC il 16/01/2023, aveva tempestivamente richiesto la sostituzione della pena detentiva breve con una pena sostitutiva; tale istanza non è stata richiamata né valutata nella sentenza di appello e non è stato dato alcun avviso ex art. 545-bis cod. proc. pen., con conseguente omessa decisione su punto rilevante per la misura della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla questione della pena sostitutiva ex art. 545-bis cod. proc. pen., rinviando ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino per decidere su tale punto. La Corte ha accertato che l'istanza era effettivamente presentata (documentazione: procura speciale del 16/01/2023 e richieste richiamate il 24/01/2023), che la Corte d'appello non l'ha menzionata né ha dato l'avviso previsto, e ha richiamato la liceità di proporre l'istanza anche per la prima volta in grado di appello (art. 53 L. 689/1981; conformemente alla giurisprudenza), nonché l'applicazione, se più favorevole, delle disposizioni del d.l. 150/2022, art. 95, ai procedimenti pendenti.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen.
Norma sostanziale relativo al delitto contestato (truffa); citata come riferimento al reato per cui è stata inflitta la pena.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiama il limite della esposizione del motivo in cassazione: il ricorso è riportato nei limiti necessari per la motivazione, ma non incide sul merito della censura sostanziale qui esaminata.
art. 545-bis cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di dare avviso e di pronunciarsi sulla richiesta di applicazione di una pena sostitutiva per pene detentive brevi; la Corte d'appello ha omesso di dare tale avviso e di decidere sulla richiesta, motivo dell'annullamento limitato.
art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689
Consente la richiesta di sostituzione della pena detentiva breve con pene alternative; la Corte ha ritenuto legittimo proporre tale istanza anche in appello per la prima volta.
art. 95 d.l. 150/2022 (disposizioni transitorie)
Stabilisce che le norme sulle pene sostitutive previste dalla legge n. 689/1981, se più favorevoli, si applicano ai procedimenti pendenti in primo grado o in appello al momento dell'entrata in vigore del decreto; ciò rafforza la possibilità di valutare la sostituzione anche in procedimenti pendenti.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 15293 del 08/04/2021
Richiamata per confermare che non esiste divieto di avanzare l'istanza di sostituzione della pena per la prima volta in secondo grado.
Massime di principio
- La richiesta di sostituzione della pena detentiva breve può essere legittimamente proposta anche per la prima volta in appello; il giudice d'appello è tenuto a menzionarla e a decidere esplicitamente sulla stessa.
- Se viene avanzata una richiesta di pena sostitutiva, il giudice deve dare l'avviso previsto dall'art. 545-bis c.p.p.; l'omissione di tale avviso e della valutazione costituisce vizio che può determinare annullamento limitato e rinvio in Cassazione.
- Le norme più favorevoli introdotte in via transitoria (art. 95 d.l. 150/2022) si applicano ai procedimenti pendenti e possono giustificare la valutazione di sostituzione anche su fasi successive al primo grado.
- In caso di omissione da parte del giudice, la Cassazione può annullare limitatamente alla questione omessa e rinviare perché venga valutata nel merito senza sostituirsi al giudice di merito.
- Prassi difensiva consigliata: documentare con cura la presentazione dell'istanza (PEC, procura speciale), richiamarla espressamente nelle conclusioni, chiedere che venga annotata in dispositivo; se omessa, sollevare immediatamente il vizio per consentire il rimedio in Cassazione.
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