Sentenza n. 5097/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sardegna n. 295/2026, limitatamente alla liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La docente aveva ottenuto in primo grado l'accoglimento del ricorso per l'ottemperanza del giudicato civile che le riconosceva il beneficio economico della Carta elettronica per il docente, previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, per complessivi euro 2.500,00. L'appello riguardava esclusivamente la misura delle spese di lite liquidate dal TAR, ritenuta inadeguata. Il Ministero, appellato, resisteva al gravame. Il Consiglio di Stato ha richiamato il proprio consolidato indirizzo in materia di liquidazione delle spese nei giudizi analoghi, nonché la possibilità di motivare mediante rinvio a precedenti conformi.
La decisione
L'appello è stato accolto parzialmente. Il Consiglio di Stato ha riformato in parte la sentenza del TAR Sardegna, liquidando in euro 800,00 le spese del giudizio di ottemperanza di primo grado, oltre agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Ministero è stato inoltre condannato a rimborsare il contributo unificato versato o anticipato per i giudizi di primo e secondo grado. Le spese del grado di appello sono state compensate, poiché l'impugnazione è stata accolta solo parzialmente e tenuto conto delle incertezze interpretative sui criteri di liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Richiamato quale disposizione applicabile al giudizio di ottemperanza.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
la sentenza deve contenere «la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi»
Consente alla sentenza di motivare sinteticamente anche mediante rinvio a precedenti conformi.
art. 74 c.p.a.
la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme
Consente, nelle sentenze semplificate, una motivazione sintetica fondata sul punto decisivo o su un precedente conforme.
art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015
Individua la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica per il docente riconosciuto nel giudicato civile.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la liquidazione delle spese di lite può essere riveduta in appello quando l'importo riconosciuto in primo grado risulti inadeguato rispetto ai criteri applicati dalla giurisprudenza consolidata in controversie analoghe.
- La sentenza amministrativa può motivare mediante un sintetico rinvio a precedenti conformi, purché questi contengano la ratio decidendi applicabile alla controversia e consentano di individuare le ragioni della decisione.
- Quando l'appello è accolto solo parzialmente e sussistono incertezze interpretative sui criteri di liquidazione delle spese, le spese del grado di appello possono essere compensate, pur ponendo a carico dell'amministrazione le spese del primo grado rideterminate dal giudice.
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