Sentenza n. 549/2026 - Bari, Sezione 3
per l'accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio osservato dal Comune di Rutigliano sulla seguente istanza: del 21/05/2025 protocollata in pari data per l’occupazione del suolo pubblico e per l’installazione di: n. 1 cartello pubblicitario di dimensioni 6,00x3,00 mt – bifacciale – da installare in Rutigliano (Pratica n. 08708060721-21052025-1015). nonchè per la condanna del Comune di Rutigliano a provvedere sulla predetta istanza mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune sull’istanza di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico e all’installazione di un cartello pubblicitario bifacciale di dimensioni 6,00 x 3,00 metri
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore pubblicitario)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha presentato il 21 maggio 2025 un’istanza per l’occupazione di suolo pubblico e l’installazione di un impianto pubblicitario nel territorio comunale. A fronte della richiesta, documentata dalla certificazione di avvenuto deposito, il Comune non ha adottato alcun provvedimento espresso. La ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990 e degli artt. 3 e 97 della Costituzione, sostenendo che l’amministrazione fosse obbligata a concludere il procedimento con un provvedimento espresso, anche ove avesse ritenuto l’istanza irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata. Il Comune non si è costituito. La controversia ha riguardato anche la possibilità di ritenere formato un titolo tacito, nonché l’applicabilità degli istituti di silenzio-assenso e SCIA all’installazione di impianti pubblicitari.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha escluso che sulla domanda si fosse formato un titolo autorizzatorio tacito: l’installazione di impianti pubblicitari è soggetta a uno specifico provvedimento autorizzatorio comunale, in ragione dell’art. 3, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 507/1993 e dell’art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 285/1992. Il silenzio-assenso dell’art. 20 della legge n. 241/1990 è stato ritenuto non applicabile, poiché l’installazione dei cartelli pubblicitari richiede una valutazione amministrativa connessa alla disciplina regolamentare, alla tipologia e quantità degli impianti e alla tutela di interessi pubblici; il relativo procedimento è quindi distinto dall’affissione diretta di materiale pubblicitario in spazi propri. Per la stessa ragione, l’attività è stata qualificata come contingentata ed esclusa dalla SCIA ex art. 19 della legge n. 241/1990. Il TAR ha tuttavia ritenuto applicabile l’obbligo generale di conclusione del procedimento previsto dall’art. 2 della legge n. 241/1990: il Comune avrebbe dovuto adottare un provvedimento espresso, non risultando ragioni endoprocedimentali o carenze documentali idonee a giustificare il protrarsi dell’inerzia. Le difficoltà organizzative dell’ente non sono state ritenute giustificative. Il Comune è stato ordinato a concludere il procedimento entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. È stato nominato, per l’eventuale ulteriore inadempimento, il Segretario generale o comunale quale commissario ad acta, con facoltà di delega. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in 1.500 euro oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Impone all’amministrazione di concludere con un provvedimento espresso i procedimenti conseguenti obbligatoriamente a un’istanza, anche quando la domanda sia ritenuta irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata.
art. 19 l. 241/1990
La SCIA non è applicabile all’installazione di impianti pubblicitari quando l’attività è soggetta a limiti o contingenti complessivi e richiede valutazioni amministrative discrezionali.
art. 20 l. 241/1990
Il silenzio-assenso non si forma nel procedimento relativo all’installazione di cartelli pubblicitari, distinto dal procedimento di affissione diretta di materiale pubblicitario.
art. 3, commi 2 e 3, d.lgs. 507/1993
le modalità di effettuazione della pubblicità e può stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse; in ogni caso determinare la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione
Attribuisce al Comune il potere di disciplinare, limitare e contingentare gli impianti pubblicitari e di stabilire le modalità per ottenere il provvedimento autorizzatorio alla loro installazione.
art. 23, comma 4, d.lgs. 285/1992
Rileva quale base normativa del potere autorizzatorio comunale sull’installazione degli impianti pubblicitari.
art. 2, commi 8 e 9, l. 241/1990
Fondano, rispettivamente, la trasmissione della decisione alla Procura regionale della Corte dei conti e all’organismo interno di valutazione in relazione all’inerzia amministrativa.
Massime di principio
- L’installazione di impianti e cartelli pubblicitari su suolo pubblico è subordinata a uno specifico provvedimento autorizzatorio comunale e non può essere realizzata sulla base del solo decorso del termine procedimentale.
- Il silenzio-assenso non si applica al procedimento per l’installazione di impianti pubblicitari quando la disciplina comunale prevede limiti, divieti, contingentamento e valutazioni relative alla tipologia e alla quantità degli impianti; tale procedimento è distinto dall’affissione diretta di materiale pubblicitario su impianti già disponibili.
- La qualificazione dell’installazione di impianti pubblicitari come attività contingentata esclude l’applicazione della SCIA, poiché manca il presupposto dell’assenza di limiti o contingenti complessivi e possono essere necessarie valutazioni tecniche o discrezionali.
- Anche quando non si forma un titolo tacito, l’amministrazione è obbligata, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990, a concludere con un provvedimento espresso il procedimento avviato da un’istanza privata; l’obbligo sussiste anche se l’amministrazione ritiene la domanda infondata o improcedibile.
- Le difficoltà organizzative e le disfunzioni interne dell’amministrazione non giustificano il protrarsi del silenzio-inadempimento né esonerano l’ente dall’obbligo di adottare il provvedimento conclusivo.
- In caso di persistente inerzia successiva all’ordine giudiziale di provvedere, il giudice può nominare già nella sentenza un commissario ad acta incaricato di adottare il provvedimento in luogo dell’amministrazione inadempiente.
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