Cassazione Penale, Sentenza n. 36045/2024 del 26/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione articolato in tre motivi: (1) vizio di motivazione e lesione del diritto di difesa per il diniego della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale volta all'acquisizione della lettera manoscritta di Carmelo Bonetta, ritenuta prova decisiva ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p.; (2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento delle aggravanti della premeditazione e della crudeltà (e richiamo all'art. 61 n. 5 c.p.): si deduceva che la Buffa non aveva partecipato materialmente alla violenza, che la reiterazione di colpi non configurava automaticamente crudeltà e che la premeditazione non era provata perché il proposito omicidiario sarebbe sorto in brevissimo tempo; (3) violazione dell'art. 62-bis c.p. e vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, sostenendo il ruolo marginale della Buffa, il suo tentativo di impedire l'omicidio e la sua assenza di precedenti
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione principale: il giudice del rinvio ha correttamente rigettato la richiesta di acquisizione della lettera di Bonetta perché la responsabilità penale della Buffa, per la parte non annullata dalla precedente decisione, era ormai coperta da autorità di cosa giudicata e l'acquisizione di nuove prove non era indispensabile per le sole questioni devolute (le aggravanti della premeditazione e della crudeltà). Sulla premeditazione la Corte ha ritenuto provati gli elementi cronologici e ideologici (progetto omicidiario manifestatosi almeno venti giorni prima, con taglio dei freni e reiterata ostilità), mentre sulla crudeltà ha rilevato il carattere soggettivo della circostanza e la sua applicabilità anche al concorrente non esecutore materiale che condivide e approva l'azione esecutiva; il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto adeguatamente motivato in ragione dell'intensità del dolo e del comportamento persecutorio antecedente. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; nulla a carico per spese di rappresentanza delle parti civili
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma sulle forme e limiti dell'impugnazione in Cassazione; richiamata a presidio dei limiti di enunciazione dei motivi di ricorso
art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Individua i vizi di motivazione e le questioni di fatto/di diritto rilevabili in Cassazione; la difesa ha evocato l'articolo per sostenere che la prova richiesta fosse decisiva
artt. 468, 493, 495 cod. proc. pen.
Norme relative alle prove, escussione di testi e strumenti di prova; richiamate dalla difesa in ordine alla rilevanza della lettera di Bonetta come prova
art. 61, comma 1, n. 5 cod. pen.
Circostanza aggravante relativa all'aver agito approfittando di circostanze di tempo o luogo che hanno reso difficile la difesa della vittima; il ricorso sollevava la questione ma il giudice del rinvio non poteva decidere oltre il devolutum
art. 61, comma 1, n. 4 cod. pen. (crudeltà)
Circostanza aggravante relativa all'agire con sevizie o crudeltà; la Corte ha interpretato la fattispecie come riconducibile alla crudeltà anche per il concorrente non materiale quando condivida e approvi l'azione che determina patimenti gratuiti
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego motivato in relazione alla gravità del comportamento e all'intensità del dolo
art. 603 cod. proc. pen.
Disciplina dell'assunzione di prove nel giudizio di rinvio: il giudice del rinvio deve acquisire le prove indicate solo se indispensabili per la decisione devoluta
art. 627, comma 2 cod. proc. pen.
Criteri di rilevanza delle prove in relazione al devolutum rescissorio; richiamato per spiegare i limiti del giudice del rinvio
art. 624 cod. proc. pen. (richiamo a art. 545 del 1930)
Principio della formazione progressiva del giudicato e dell'efficacia delle parti della sentenza non annullate; utilizzato per escludere l'ammissione di prove che incidessero su questioni già passate in giudicato
art. 651, comma 1 cod. proc. pen.
Effetto di giudicato della sentenza penale irrevocabile nel giudizio civile; citato per spiegare la mancanza di interesse delle parti civili a impugnare questioni sulle aggravanti
Massime di principio
- Dopo un annullamento parziale, il giudice del rinvio può procedere solo sulle questioni devolute dalla Cassazione; non è tenuto a riaprire l'istruttoria per ogni prova richiesta dalle parti, salvo che la prova sia indispensabile e rilevante rispetto al devolutum
- La formazione progressiva del giudicato fa sì che le parti della sentenza non annullate acquistino autorità di cosa giudicata e, pertanto, nuove prove che incideranno esclusivamente su quelle parti possono essere escluse per mancanza di rilevanza
- Per la premeditazione occorrono due profili: un apprezzabile intervallo cronologico che permetta la ponderata riflessione e la persistenza della determinazione criminosa senza soluzione di continuità; prove di pianificazione e di resistenza al ripensamento rafforzano il riconoscimento dell'aggravante
- La crudeltà è circostanza soggettiva che può estendersi anche al concorrente non esecutore materiale se questi ha condiviso l'azione, rappresentandosi e approvando gli sviluppi dell'azione esecutiva, contribuendo così alla particolare intensità del dolo
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito indica le ragioni ostative prevalenti; non è richiesto che il giudice elenchi in modo esaustivo tutti gli elementi positivi mancanti, ma che motivi la valutazione discrezionale
- Le parti civili hanno interesse limitato a impugnare questioni concernenti aggravanti: l'aggravante incide sulla pena ma non sui criteri risarcitori nel giudizio civile, essendo applicabile l'efficacia di giudicato penale per l'accertamento del fatto
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