Ordinanza n. 6957/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento - del provvedimento di valutazione medica di non idoneità a qualsiasi patente di guida formulata dalla commissione medica RFI - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiano, protocollo n. P/RM/25/27111123/CVK del 16/9/25 e notificato in data 19 settembre 2025 a mezzo pec presso lo studio dell'avv. Stefano Bertuzzi, con il quale veniva rigettata l'istanza di riesame in autotutela ex art. 119 co. 5 d.lgs. 285/92 e s.m.i. avverso la valutazione della CML dell'ASL di Latina - Commissione Patenti Speciali di Gaeta - del 25 maggio 2025; - di ogni altro atto, antecedente o consequenziale, conosciuto e non, comunque connesso ivi compresa la valutazione della CML presso ASL di Latina - Commissione Patenti Speciali di Gaeta - del 13 maggio 25;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità alla guida per qualsiasi categoria di patente adottato dalla Commissione medica RFI, nonché precedente valutazione della Commissione medica locale dell'ASL di Latina
Esito
La controversia
Il ricorrente, titolare di patenti delle categorie A, B, C, BE e CE, era stato sottoposto a revisione in ragione di dubbi sulla persistenza dei requisiti psicofisici. La Commissione medica locale dell'ASL di Latina lo aveva giudicato idoneo alle sole categorie A e B, con prescrizioni relative alla velocità massima e alla distanza dalla residenza. A seguito dell'istanza di riesame in autotutela proposta per conseguire il riconoscimento dell'idoneità anche alla patente superiore di categoria C, la Commissione medica RFI aveva eseguito test sui tempi di reazione e test psicoattitudinali, rilevando tempi di reazione insufficienti, un severo deficit prestazionale nella memoria a breve termine e un rallentamento ideomotorio, ritenuto incompatibile con qualsiasi patente di guida. Il ricorrente ha impugnato tale valutazione e gli atti connessi, chiedendone l'annullamento. Ai fini della domanda cautelare, il TAR aveva già ritenuto necessario un accertamento tecnico mediante verificazione ex art. 66 c.p.a.; il primo organismo designato ha rinunciato all'incarico per l'assenza di specialisti in neurologia.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda cautelare né il merito, ma ha disposto una nuova verificazione tecnica, sostituendo il precedente organismo con il Collegio Medico Legale della Difesa. Quest'ultimo dovrà costituire una commissione ad hoc composta da tre ufficiali medici, di cui almeno uno specialista in neurologia, eventualmente avvalendosi di specialisti del Policlinico militare Celio. Il ricorrente dovrà trasmettere la documentazione sanitaria entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza; entro i successivi dieci giorni dovranno essere nominati i componenti della commissione; la verificazione dovrà essere eseguita nei trenta giorni successivi, previo eventuale pagamento delle spese iniziali da parte del ricorrente, mediante somministrazione dei test, visita personale, colloquio e ulteriori accertamenti ritenuti utili. Le parti dovranno essere avvisate almeno cinque giorni prima delle operazioni, mentre la relazione motivata dovrà essere depositata entro quindici giorni dal loro completamento. La liquidazione definitiva delle spese e dei compensi del verificatore è stata rimessa alla definizione del giudizio. La trattazione dell'istanza cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 24 giugno 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi e sanitari.
Norme richiamate
art. 119, comma 5, d.lgs. 285/1992
istanza di riesame in autotutela
La disposizione è richiamata quale base dell'istanza di riesame della valutazione di idoneità alla guida.
art. 66 c.p.a.
Il TAR utilizza la verificazione come mezzo istruttorio per accertare, con competenze mediche specialistiche, l'idoneità del ricorrente alla guida e la sussistenza della causa di inidoneità ravvisata dall'amministrazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute
La norma è richiamata a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi e sanitari in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
dati idonei a rivelare lo stato di salute
Il richiamo giustifica la protezione dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
dati relativi alla salute
La disposizione è richiamata insieme alla normativa europea e nazionale per disporre l'oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Quando la decisione cautelare dipende da valutazioni mediche specialistiche controverse, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ex art. 66 c.p.a. diretta ad accertare tecnicamente la condizione sanitaria rilevante ai fini dell'esercizio del potere amministrativo.
- Se l'organismo inizialmente designato non dispone delle competenze specialistiche necessarie, il giudice può sostituirlo con un diverso organismo e prescrivere la composizione di una commissione ad hoc, imponendo la presenza della specializzazione medica indispensabile all'accertamento.
- La verificazione può comprendere esame della documentazione sanitaria, somministrazione di test, visita personale, colloquio con l'interessato e ogni ulteriore accertamento ritenuto utile dal verificatore; le parti devono essere previamente informate delle operazioni e la relazione deve essere motivata.
- Quando il provvedimento giudiziario contiene dati sanitari, il giudice può ordinare l'oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 17 apr 2026Ordinanza n. 238/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 17 apr 2026Ordinanza n. 240/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 17 apr 2026Ordinanza n. 241/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 17 apr 2026Ordinanza n. 242/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 17 apr 2026Ordinanza n. 243/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 17 apr 2026Ordinanza n. 244/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →