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Ordinanza

Ordinanza n. 87/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), Direzione Mercati Energia, prot. n. ARPR202500089708 del 24 dicembre 2025 (doc. n. 1), recante diniego della richiesta di proroga del termine di durata del Servizio di Default Trasporto relativo al Punto di Riconsegna n. 32176901; - della deliberazione ARERA n. 249/2012/R/gas e successive modifiche e integrazioni (doc. n. 10), nella parte in cui non prevede la possibilità di proroghe del Servizio di Default Trasporto per situazioni eccezionali di interesse strategico nazionale, ove ritenuta lesiva; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ivi comprese le comunicazioni di Snam Rete Gas S.p.A. relative alla programmazione della discatura del Punto di Riconsegna n. 32176901;

Giustizia amministrativa202505228

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di proroga del termine di durata del Servizio di Default Trasporto relativo a un Punto di Riconsegna e atti connessi alla programmata discatura del punto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa industriale)

Prevale il privato

La controversia

L'impresa ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il provvedimento ARERA del 24 dicembre 2025 che ha negato la proroga del Servizio di Default Trasporto relativo al proprio Punto di Riconsegna. È stata inoltre contestata, ove ritenuta lesiva, la deliberazione ARERA n. 249/2012/R/gas e successive modifiche, nella parte in cui non contempla proroghe del servizio per situazioni eccezionali di interesse strategico nazionale, nonché ogni atto presupposto o consequenziale, comprese le comunicazioni di Snam Rete Gas relative alla programmazione della discatura. Dalla motivazione dell'ordinanza emergono, ai fini cautelari, la prospettazione di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'interruzione della fornitura e dalla conseguente interruzione dell'attività siderurgica, con ricadute sulla sicurezza industriale e ambientale e sui livelli occupazionali. La continuità operativa è stata inoltre collegata alla composizione negoziata della crisi d'impresa, alle misure protettive accordate dal Tribunale di Firenze e alle trattative con un potenziale investitore.

La decisione

Il Collegio ha accolto la domanda cautelare e sospeso gli effetti dei provvedimenti impugnati. Ha valorizzato il periculum in mora, ritenendo grave e irreparabile il pregiudizio connesso alla discatura programmata da Snam Rete Gas e alla conseguente interruzione dell'attività siderurgica, considerata riferibile a un settore di rilevanza strategica per l'economia nazionale. Ha inoltre ritenuto che il mantenimento della continuità industriale fosse funzionale sia alla composizione negoziata della crisi d'impresa, anche alla luce delle misure protettive disposte dal Tribunale di Firenze, sia alla prosecuzione delle trattative per la ristrutturazione aziendale. L'ordinanza non contiene una valutazione definitiva sulla fondatezza dei motivi di merito; il merito è stato fissato alla prima udienza pubblica del gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con particolare rilievo attribuito al pregiudizio grave e irreparabile e alla ponderazione degli interessi contrapposti.

  • deliberazione ARERA n. 249/2012/R/gas

    È stata impugnata nella parte in cui non prevede la possibilità di prorogare il Servizio di Default Trasporto in situazioni eccezionali di interesse strategico nazionale; l'ordinanza non ne definisce in via definitiva la legittimità.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la sospensione dell'efficacia di un provvedimento può essere disposta quando l'interruzione di un'attività industriale strategica determini un pregiudizio grave e irreparabile per la sicurezza industriale e ambientale e per i livelli occupazionali.
  • La continuità operativa di un'impresa in crisi può assumere rilievo nella ponderazione cautelare degli interessi quando risulti funzionale alla composizione negoziata della crisi, all'efficacia delle misure protettive e alla prosecuzione di concrete trattative di ristrutturazione o investimento.
  • La tutela cautelare richiede una ponderazione degli interessi contrapposti e può essere accordata anche in ragione della rilevanza sistemica dell'attività interessata e delle conseguenze non reversibili derivanti dalla sua interruzione.

Come è indicizzato

MaterieRegolazione dell'energia (ARERA)Reti e impianti energetici
RamiAutorità indipendenti e regolazioneEnergia, infrastrutture e comunicazioni
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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