Ordinanza n. 3482/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del DM del 06/09/2021 del Ministero dell'Interno notificato il successivo 14/09/2021, mediante il quale è stato decretato il respingimento della domanda di cittadinanza K10-OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di respingimento della domanda di cittadinanza italiana
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il decreto del Ministero dell'Interno del 6 settembre 2021, notificato il 14 settembre 2021, con il quale è stata respinta la domanda di cittadinanza. Nell'ordinanza non sono indicati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. In sede di camera di consiglio istruttoria, le parti hanno confermato la persistenza dell'interesse alla decisione e hanno dichiarato di non avere richieste istruttorie né richieste di integrazione del contraddittorio.
La decisione
Il collegio non ha deciso nel merito l'impugnazione. Ha rilevato che il ricorso, per ordine cronologico, rientra tra quelli suscettibili di definizione nell'ambito delle udienze di smaltimento dell'arretrato e ha verificato la persistenza dell'interesse a ricorrere e la completezza dell'istruzione. Poiché l'interesse è stato confermato e non sono state prospettate esigenze istruttorie o di integrazione del contraddittorio, ha disposto la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR per la calendarizzazione dell'udienza di smaltimento dell'arretrato e la fissazione dell'udienza di merito. L'ordinanza non contiene statuizioni sull'annullamento del decreto di respingimento né sulla fondatezza dei motivi di ricorso.
Norme richiamate
artt. 72-bis e 73, comma 1-bis, c.p.a.
Il differimento della trattazione è soggetto ai limiti previsti dalle disposizioni richiamate, in relazione agli impegni assunti con il PNRR e al divieto di rinvio, salvo eccezionali motivi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, nell'ambito delle udienze di smaltimento dell'arretrato, le parti confermano la persistenza dell'interesse alla decisione e non formulano richieste istruttorie o di integrazione del contraddittorio, il collegio può trasmettere il fascicolo al Presidente del TAR per la calendarizzazione dell'udienza di merito, senza definire il giudizio nel merito.
- La conferma dell'interesse a ricorrere esclude, allo stato, la definizione del giudizio per improcedibilità derivante da sopravvenuta carenza di interesse o per estinzione conseguente a rinuncia.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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