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Circolare

Circolare 21653 del 14/07/2026

integrazione alla circolare 19476 del 24/06/2026 e n. 20448 del 3.07.2026 Autorizzazione di deroga per l’immatricolazione di veicoli fine serie, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Regolamento UE 2018/858 e successive modifiche ed integrazioni, per le categorie internazionali M1 ed N1, aventi un’omologazione europea scaduta, non conformi ai requisiti di cui al regolamento (UNECE) R160 emendamento 01 (EDR).

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti21653

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare integra le precedenti note del 24 giugno 2026 e del 3 luglio 2026 in materia di immatricolazione in deroga di veicoli "fine serie" per le categorie internazionali M1 e N1. La Direzione generale motorizzazione amplia l’elenco dei costruttori autorizzati, richiamando l’art. 49, comma 1, del regolamento (UE) 2018/858 e le modalità operative del DD n. 288 del 6 agosto 2025. Vengono precisati durata della deroga, limiti quantitativi, documentazione da presentare e un’ulteriore applicazione della procedura ai veicoli con omologazione non più valida rilasciata ai sensi del D.M. 277/2001.

Integrazione alla circolare su deroga fine serie per l’immatricolazione di veicoli M1 e N1 con omologazione europea scaduta

Integrazione alla disciplina dei veicoli fine serie per M1 e N1

La circolare integra le precedenti disposizioni del 24 giugno 2026 e del 3 luglio 2026 in materia di immatricolazione in deroga di veicoli "fine serie". L’intervento riguarda le categorie internazionali M1 e N1 con omologazione europea scaduta e non conformi ai requisiti del regolamento (UNECE) R160 emendamento 01 (EDR), richiamando l’art. 49, comma 1, del regolamento (UE) 2018/858 e il DD della Direzione generale prot. n. 288 del 06/08/2025.

Presupposti dell’intervento

La Direzione generale motorizzazione rappresenta che, a seguito di ulteriori richieste pervenute dai costruttori e delle motivazioni tecniche o economiche addotte per l’impossibilità di adeguamento alle nuove prescrizioni, sussistono le condizioni per consentire il ricorso alla procedura di fine serie. La circolare estende quindi l’elenco dei costruttori autorizzati all’immatricolazione in deroga, secondo le modalità operative già stabilite dal DD 288.

Durata della deroga

La deroga è resa operativa per un periodo massimo di:

  • 12 mesi per i veicoli completi;
  • 18 mesi per i veicoli completati.

Il termine decorre dal 1° luglio 2026.

Limiti quantitativi e condizioni di utilizzo

Per l’ipotesi prevista dal punto 1 dell’allegato V, lettera B, del regolamento (UE) 2018/858, i limiti massimi sono i seguenti:

  • per la categoria M1, fino al 10% dei veicoli di tutti i tipi immessi in circolazione in Italia nell’anno precedente;
  • per tutte le altre categorie, fino al 30% dei veicoli di tutti i tipi immessi in circolazione in Italia nell’anno precedente.

Qualora il 10% o il 30% risultino inferiori a 100 veicoli, è comunque autorizzata l’immissione in circolazione di un massimo di 100 veicoli.

Per l’ipotesi prevista dal punto 2, il numero di veicoli di un dato tipo è limitato a quelli dotati di un certificato di conformità ancora valido per almeno tre mesi; la circolare precisa che ciò equivale a un certificato rilasciato entro il 30 marzo 2026.

Documentazione da presentare in sede di immatricolazione

Per i veicoli oggetto di deroga, al momento dell’immatricolazione devono essere presentati:

  • il certificato di conformità;
  • la dichiarazione integrativa prevista dal DD 288.

La medesima impostazione viene applicata, in via analogica, ai veicoli muniti di omologazione non più valida ai fini dell’immatricolazione ai sensi del D.M. 277/2001, per i quali devono essere presentati:

  • la dichiarazione di conformità;
  • la dichiarazione integrativa prevista dal DD 288.

Costruttori autorizzati

La circolare rende noto che:

  • per l’applicazione del punto 1: nessun costruttore è autorizzato;
  • per l’applicazione del punto 2: sono autorizzati NISSAN ITALIA SRL e VOLVO CAR CORPORATION.

Potere di controllo e aggiornamenti successivi

L’ufficio si riserva di effettuare controlli sulla corretta applicazione della disciplina. Inoltre, il provvedimento sarà pubblicato sul sito del Ministero e potrà essere integrato con successive note, secondo quanto previsto dal citato DD 288.

Punti principali

Oggetto e base normativa

La circolare integra le note n. 19476 del 24/06/2026 e n. 20448 del 03/07/2026 sull’autorizzazione alla deroga per l’immatricolazione di veicoli "fine serie". Il fondamento è l’art. 49, comma 1, del regolamento (UE) 2018/858, con applicazione delle modalità operative fissate dal DD della Direzione generale prot. n. 288 del 06/08/2025.

Presupposti per l’estensione della deroga

A seguito delle ulteriori richieste dei costruttori e dei motivi tecnici o economici che impediscono l’adeguamento alle nuove prescrizioni, l’ufficio ritiene sussistenti le condizioni per il ricorso alle procedure di fine serie. Viene quindi ampliato l’elenco dei costruttori autorizzati all’immatricolazione in deroga, secondo le modalità previste dal regolamento UE e dal DD 288.

Durata della deroga e limiti quantitativi

La deroga opera per un massimo di 12 mesi per i veicoli completi e di 18 mesi per i veicoli completati, decorrenti dal 1° luglio 2026. Per l’ipotesi di cui al punto 1 dell’allegato V, lettera B, del regolamento (UE) 2018/858, i limiti sono fissati al 10% per i veicoli M1 e al 30% per tutte le altre categorie, rispetto ai veicoli immessi in circolazione in Italia nell’anno precedente; se tali percentuali risultano inferiori a 100, è comunque autorizzata l’immissione in circolazione di 100 veicoli.

Ipotesi di punto 2 e requisito del certificato di conformità

Per l’ipotesi di cui al punto 2, il numero di veicoli di un dato tipo è limitato a quelli muniti di un certificato di conformità rimasto valido almeno per tre mesi, ossia rilasciato entro il 30/03/2026. Per i veicoli in deroga, all’immatricolazione deve essere presentato il certificato di conformità unitamente alla dichiarazione integrativa prevista dal DD 288.

Applicazione anche ai veicoli con omologazione D.M. 277/2001

La procedura viene estesa, in analogia, anche ai veicoli muniti di omologazione non più valida ai fini immatricolativi rilasciata ai sensi del D.M. 277/2001. In questo caso devono essere presentati la dichiarazione di conformità e la dichiarazione integrativa previste dal DD 288.

Elenco dei costruttori autorizzati

Per l’applicazione del punto 1 non risulta alcun costruttore autorizzato. Per l’applicazione del punto 2 risultano autorizzati NISSAN ITALIA SRL e VOLVO CAR CORPORATION.

Controlli e pubblicazione

L’amministrazione si riserva di effettuare controlli in merito alla corretta applicazione della procedura. Il provvedimento è pubblicato sul sito del Ministero e potrà essere integrato con successive note secondo quanto previsto dal DD 288.

Come è indicizzato

Materiemotorizzazioneautotrasportosicurezza stradale

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