Cassazione Civile, Ordinanza n. 22273/2022 del 14/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino del Ghana ha impugnato davanti alla Corte di cassazione la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato il rigetto, da parte del Tribunale, della sua domanda di riconoscimento della protezione umanitaria. La Corte territoriale aveva escluso la sussistenza di particolari condizioni di vulnerabilità personale e anche una sufficiente integrazione sociale in Italia, ritenendo non decisiva la frequenza di un corso di alfabetizzazione in lingua italiana e non provato lo svolgimento di attività di commercio ambulante. Con l'unico motivo di ricorso, il ricorrente ha svolto contestazioni giudicate generiche e dirette, in sostanza, a ottenere un nuovo esame del merito; inoltre ha invocato l'applicazione della nuova disciplina sulla protezione umanitaria in casi speciali introdotta dal d.l. n. 130 del 2020, sostenendo che dovesse trovare applicazione nel giudizio di appello pendente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili le censure perché generiche e volte a sollecitare un nuovo giudizio di fatto, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre escluso l'applicabilità della nuova disciplina della protezione umanitaria al giudizio di appello pendente, richiamando la norma transitoria dell'art. 15 del d.l. n. 130 del 2020, che ne prevede l'immediata applicazione solo ai procedimenti pendenti davanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali. Non sono state liquidate spese, poiché il Ministero non ha svolto attività difensiva. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
È richiamato per qualificare come inammissibile il motivo che non supera il vaglio di legittimità e mira sostanzialmente a una nuova valutazione del fatto.
d.l. n. 130 del 2020
La nuova disciplina sulla protezione umanitaria in casi speciali non si applica al giudizio di appello pendente, in base al regime transitorio.
L. n. 173 del 2020
Conversione con modificazioni del d.l. n. 130 del 2020.
art. 15 d.l. n. 130 del 2020
La norma transitoria prevede l'immediata applicazione della nuova disciplina solo ai procedimenti pendenti davanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, non al giudizio di appello.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Ha introdotto la previsione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che, sotto veste di violazione di legge o vizio motivazionale, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto già compiuta dal giudice di merito.
- La mera frequenza di un corso di lingua italiana o allegazioni non specificamente provate sull'attività lavorativa non sono di per sé sufficienti a dimostrare un adeguato radicamento sociale, se il giudice di merito ha escluso in fatto l'integrazione e la vulnerabilità.
- La disciplina sopravvenuta sulla protezione umanitaria in casi speciali si applica secondo il regime transitorio previsto dal legislatore e non si estende automaticamente ai giudizi di appello pendenti se la norma transitoria limita l'efficacia ai procedimenti espressamente indicati.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, può trovare applicazione il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
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