Cassazione Penale, Sentenza n. 923/2023 del 13/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato il riesame avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio (mascherine FFP2 e altri DPI) emesso dalla Procura. Le censure principali erano: nullità dell'ordinanza e del decreto per mancata e insufficiente motivazione (artt. 125, 354, 355 c.p.p. e altre norme), contestazione dell'attendibilità del rapporto di prova del laboratorio (presunte violazioni del par. 7.9.2 delle norme UNI EN 149:2009 sulla prova di penetrazione), omissione di valutazione della documentazione difensiva (certificati CE e documenti in lingua straniera), e mancanza di motivazione sulla pertinenzialità e proporzionalità del sequestro.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di nullità del decreto di convalida emesso dal Pubblico Ministero, perché limitato ad un mero timbro privo delle motivazioni richieste dalla giurisprudenza (descrizione del fatto contestato, relazione tra beni e reato, finalità probatorie e valutazione degli elementi difensivi). Richiamando la giurisprudenza di legittimità e l'incidenza della legge n.47/2015 (e del richiamo di cui all'art. 324, comma 7 c.p.p.), la Corte ha dichiarato la radicale nullità del decreto del PM e, di conseguenza, ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza impugnata sia il decreto del 05/03/2022, disponendo la restituzione degli oggetti sequestrati all'avente diritto. La Corte non ha comunque dovuto entrare nel merito tecnico dei test di laboratorio, perché ha deciso per la nullità formale del provvedimento di convalida.
Norme richiamate
art. 354 c.p.p.
Rilevanza del verbale di sequestro redatto dalla polizia giudiziaria; la convalida del PM deve poggiare su un adeguato verbale e su una motivazione autonoma e sufficiente
art. 355 c.p.p.
Disciplina delle misure cautelari reali e convalida; richiede adeguata motivazione del decreto di convalida del sequestro probatorio
art. 125 c.p.p.
Norme di forma e pubblicità degli atti decisori richiamate nelle censure di nullità; la decisione deve rispettare i requisiti formali e motivazionali
art. 324, comma 7 c.p.p.
Richiamo che estende al procedimento di riesame le disposizioni sul potere di annullamento del tribunale nei confronti dei provvedimenti cautelari reali; il tribunale del riesame deve verificare la presenza di motivazione autonoma e valutare gli elementi difensivi
art. 309 c.p.p. (comma nono) / legge n.47/2015
legge n. 47 del 2015; art. 309 c.p.p., comma nono
Modifiche legislative che hanno rafforzato l'obbligo motivazionale per i provvedimenti cautelari e la possibilità di annullamento del tribunale del riesame in assenza di motivazione autonoma
Norme UNI EN 149:2009, par. 7.9.2
par. 7.9.2 UNI EN 149:2009
Norma tecnica richiamata dalla difesa per contestare la metodologia dei test di penetrazione del materiale filtrante; la difesa ha sostenuto che eventuali difformità metodologiche incidono sull'attendibilità dei risultati di laboratorio
Normativa penale contestata (articoli)
art. 515, 517, 483, 357 c.p.; art. 14, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 475/1992
Fattispecie penali richiamate nell'atto di sequestro come presupposto del fumus commissi delicti, ossia le ipotesi di reato per le quali la Procura riteneva pertinenti i beni sequestrati
Massime di principio
- Un decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero deve contenere una motivazione autonoma e sufficiente: descrizione della condotta ipotizzata, collegamento tra i beni sequestrati e la fattispecie incriminatrice, finalità probatorie perseguita e valutazione degli elementi difensivi specifici.
- La mera apposizione di un timbro o di una formula generica senza argomentazione tecnica o fattuale è insufficiente e determina la nullità del decreto di convalida; ciò comporta l'annullamento del provvedimento e la restituzione dei beni.
- Il Tribunale del riesame, richiamando la legge n.47/2015 e la giurisprudenza di legittimità, deve valutare autonomamente la motivazione del provvedimento impugnato e gli elementi forniti dalla difesa; in assenza di motivazione autonoma, deve annullare il provvedimento senza rinvio.
- Contestazioni tecniche sui risultati di laboratorio (es. presunte violazioni di norme tecniche UNI) sono rilevanti, ma non possono supplire all'obbligo preliminare del PM di motivare la convalida del sequestro; se la motivazione è nulla, il giudice di legittimità può non entrare nel merito tecnico.
- Documenti e certificazioni in lingua straniera non sono in linea di principio inutilizzabili; l'organo inquirente deve considerarli e motivarne l'eventuale non utilizzabilità. La difesa ha diritto che tali elementi vengano valutati nel decreto di convalida o nel riesame.
- La pertinenzialità, proporzionalità e gradualità del sequestro devono essere motivate; il sequestro indiscriminato di ampi stock senza adeguata valutazione può essere viziato e impugnabile.
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