Cassazione Penale, Sentenza n. 34402/2024 del 12/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma in appello della sentenza di proscioglimento (non doversi procedere) pronunciata in primo grado in relazione al delitto previsto dall'art. 4, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, deducendo: (i) carenza e manifesta illogicità della motivazione della Corte d'appello, che avrebbe omesso di affrontare la massiccia prova negativa della difesa sulla totale estraneità di Aleotti alle società "Aratus AG" e "Investindustrial" (assenza del nome nei documenti sequestrati, consulenza tecnica con oltre 2000 documenti che non lo collegano alle società, attestazione della fiduciaria ATU, mancanza di contestazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate); (ii) omessa motivazione sulla impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del 26/11/2020, relativamente alla soglia di punibilità e al presunto "double-counting" degli elementi attivi del 2010. Chiedeva l'annullamento per nullità e la rinnovazione del giudizio di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. Ha ritenuto che i motivi proposti pongono, in realtà, richieste di riconsiderazione di profili di fatto e di valutazione probatoria riservati ai giudici di merito, non idonei a giustificare una pronuncia di assoluzione piena in presenza di una causa di estinzione per prescrizione. Ha richiamato il principio di cui all'art. 129, comma 2, c.p.p.: l'assoluzione piena per causa di estinzione è ammessa solo quando la causa risulti evidente dagli atti e non richieda valutazioni; nel caso di specie la Corte d'appello ha motivatamente escluso tale evidenza, evidenziando profili valutativi (confronto tra consulenze, valutazione di atti e documenti) che non potevano essere risolti con mera ricognizione. Analogamente è stata respinta la censura sull'ordinanza del 26/11/2020, in quanto anche quella questione richiedeva valutazioni di fatto. Il ricorso è quindi inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la Corte ha precisato che non sussistevano elementi di colpa grave nella proposizione del ricorso (richiamo alla sentenza Corte cost. 13/6/2000 n.186).
Norme richiamate
art. 4, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma sostanziale contestata in primo grado come capo di imputazione (reato fiscale). La sentenza si limita a riferire che tale fattispecie era stata oggetto del proscioglimento per prescrizione; la censura non mira a discutere l'esistenza del reato in diritto ma la riferibilità del fatto al ricorrente.
art. 129, comma 2, c.p.p.
Principio secondo cui l'assoluzione con formula piena per causa di estinzione è ammessa soltanto se la causa risulta evidente dagli atti, consentendo una mera attività di ricognizione senza valutazioni; la Corte ha ritenuto applicabile il principio ma esclusa la sua applicabilità al caso perché la questione richiedeva valutazioni probatorie non meramente ricognitive.
art. 616 c.p.p.
Norma che prevede l'onere delle spese processuali e la comminazione di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di euro 3.000,00 in applicazione della norma.
artt. 6 e 7 CEDU
Richiamati dalla difesa come violati per carenza motivazionale; la Corte ha ritenuto invece che la contestazione verteva su valutazioni di fatto e che non sussisteva specifica dimostrazione di violazione dei diritti garantiti dalla Convenzione.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per escludere che il ricorso fosse proposto con colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte di Cassazione ha ritenuto assente tale colpa, pur dichiarando l'inammissibilità.
Massime di principio
- Quando il reato è estinto per prescrizione, l'assoluzione piena è possibile solo se la causa di estinzione risulta in modo evidente dagli atti senza richiedere valutazioni: se la decisione richiede una nuova valutazione probatoria, il giudice non può procedere ad assoluzione piena per semplice ricognizione.
- La Corte di Cassazione non è sede per rinnovare la valutazione del merito sui fatti e sulle prove: i motivi che chiedono una diversa valutazione probatoria sono spesso inammissibili o manifestamente infondati in Cassazione.
- Lamentare carenze motivazionali richiede che si dimostri specificamente quale passaggio logico o quale prova non sia stato considerato; argomentazioni generiche o richieste di rivalutazione probatoria non sono sufficienti.
- Se si contesta la soglia di punibilità o errori tecnici (es. "double-counting"), bisogna dimostrare che la questione sia risolvibile unicamente con un accertamento documentale oggettivo e non con valutazioni peritali contrapposte: altrimenti resta questione di merito.
- In caso di inammissibilità del ricorso per Cassazione il ricorrente può essere condannato alle spese e a una somma alla Cassa delle ammende; è utile, per la difesa, concentrare i motivi su questioni di diritto, vizi procedurali o specifiche mancanze logiche nella motivazione, lasciando al merito le valutazioni tecniche dei fatti.
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