Cassazione Penale, Ordinanza n. 14747/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo violazione di legge e vizi motivazionali in relazione: 1) al mancato riconoscimento del giustificato motivo del porto di un coltello; 2) alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; 3) al diniego delle circostanze attenuanti generiche; 4) alla mancata sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria o con il lavoro di pubblica utilità. La Corte di cassazione ha ritenuto tutte le censure generiche e, in sostanza, volte a una nuova valutazione del merito già compiutamente esaminato dai giudici di appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto generico il motivo sul giustificato motivo del porto del coltello, perché la difesa non aveva allegato alcuna causa di giustificazione al momento del controllo e il motivo postumo è irrilevante secondo la giurisprudenza richiamata. Ha ritenuto parimenti generiche le doglianze sull'art. 131-bis c.p., poiché la Corte di appello aveva valorizzato le caratteristiche del coltello, i precedenti penali e la pericolosità della condotta per la pubblica sicurezza. Ha infine reputato infondate o comunque generiche le censure sulle attenuanti generiche e sulla mancata sostituzione della pena, essendo la motivazione di merito congrua e ancorata alla pessima biografia penale dell'imputato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 4 L. 18 aprile 1975, n. 110
"il 'giustificato motivo' rilevante ai sensi dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti"
Il giustificato motivo del porto di arma o oggetto atto ad offendere deve essere attuale e immediatamente percepibile/verificabile al momento del controllo, non potendo essere introdotto solo successivamente in giudizio.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità può essere esclusa valorizzando le caratteristiche dell'oggetto, i precedenti dell'imputato e l'idoneità concreta della condotta a mettere in pericolo la pubblica sicurezza.
art. 62-bis c.p.
"al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente"
Il giudice può fondare il diniego delle attenuanti generiche anche su un solo elemento ritenuto prevalente tra quelli ex art. 133 c.p., inclusi la personalità dell'imputato e le modalità del fatto.
art. 133 c.p.
È la norma richiamata per la valutazione complessiva della gravità del fatto e della personalità del reo ai fini delle attenuanti generiche.
art. 3 c.p.p.
Non citato espressamente nel testo fornito.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso che prospetta un giustificato motivo del porto di un coltello è inammissibile se si limita a una deduzione postuma e generica, senza una causa di giustificazione immediatamente allegata al momento del controllo.
- Ai fini dell'art. 4 della l. n. 110 del 1975, il giustificato motivo deve essere attuale, espresso contestualmente all'accertamento e suscettibile di verifica immediata da parte degli operanti.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando l'oggetto portato, le precedenti condotte dell'imputato e la concreta offensività della condotta denotano un apprezzabile pericolo per la pubblica sicurezza.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se sorretto da motivazione che valorizzi, anche con riguardo a un solo elemento prevalente, la personalità negativa dell'imputato, i suoi precedenti e le modalità del fatto.
- Le censure di legittimità che mirano soltanto a ottenere una rivalutazione del merito, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, sono generiche e non superano il vaglio di ammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 14 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14521/2025 del 14/04/2025
- ordinanza_penale · 14 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14529/2025 del 14/04/2025
- ordinanza_penale · 14 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14533/2025 del 14/04/2025
- ordinanza_penale · 14 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14534/2025 del 14/04/2025
- ordinanza_penale · 14 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14541/2025 del 14/04/2025
- ordinanza_penale · 14 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14542/2025 del 14/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →