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Sentenza

Sentenza del 05/07/2017 n. 16532 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava due avvisi di liquidazione relativi a un acquisto immobiliare: uno per imposta di registro, ipotecaria e catastale e l'altro per la revoca delle agevolazioni "prima casa". L'Agenzia sosteneva che l'operazione, non essendo soggetta a IVA per esenzione della società venditrice, dovesse essere assoggettata a imposta di registro e che la contribuente non potesse compensare l'IVA pagata con l'imposta di registro dovuta. In particolare, per il periodo anteriore al D.M. 8 novembre 2011, l'imposta di registro non rientrava tra i tributi compensabili tramite il meccanismo previsto dal D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17. Inoltre, l'eventuale rimborso dell'IVA indebitamente addebitata doveva essere richiesto dalla venditrice, quale soggetto passivo IVA, e non direttamente dalla contribuente nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato integralmente la sentenza della Commissione tributaria regionale e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente. È stata quindi esclusa la possibilità di compensare l'IVA indebitamente pagata con l'imposta di registro dovuta. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre la contribuente è stata condannata a pagare le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 7.000,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17

    "Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi" ai tributi e contributi indicati dalla norma.

    Nel periodo oggetto della controversia, la compensazione era ammessa soltanto per i crediti e debiti espressamente ricompresi nell'elenco legislativo. L'imposta di registro non era inclusa e non poteva quindi essere compensata con un credito IVA.

  • D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 25

    Richiamato dall'Agenzia in relazione alle modalità e ai limiti del sistema di versamento e compensazione tributaria.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 8

    "L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione".

    La disposizione enuncia in via generale la possibilità di compensazione, ma, secondo la Corte, prima dell'emanazione della disciplina regolamentare necessaria non consentiva di derogare alle norme previgenti che ammettevano la compensazione solo nei casi espressamente previsti.

  • D.M. Economia e Finanze 8 novembre 2011

    Ha esteso le modalità di versamento tramite modello F24 anche all'imposta di registro e ai relativi accessori. La Corte ha escluso l'applicazione retroattiva del decreto a fatti anteriori alla sua entrata in vigore.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, comma 1, n. 8-bis

    La cessione del fabbricato da parte di un soggetto che non svolge attività di vendita immobiliare può rientrare nell'esenzione IVA, con conseguente applicazione dell'imposta di registro secondo il principio di alternatività.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 17 e 18

    Nel rapporto IVA con l'Amministrazione finanziaria, il soggetto passivo è il cedente o prestatore. Di conseguenza, il cedente è il soggetto legittimato a chiedere il rimborso dell'IVA indebitamente versata; il cessionario può eventualmente agire civilmente contro il cedente per la restituzione.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 40

    Esprime il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro: quando un'operazione non è soggetta a IVA, può trovare applicazione l'imposta di registro.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 3

    Lo Statuto dei diritti del contribuente non ha, di regola, efficacia retroattiva e non può essere utilizzato per applicare retroattivamente disposizioni regolamentari favorevoli al contribuente.

  • Art. 384 c.p.c.

    Ha consentito alla Corte di cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente nel merito rigettando il ricorso introduttivo.

Massime di principio

  • In materia tributaria la compensazione tra imposte diverse è ammessa solo quando espressamente prevista dalla legge o dalla disciplina applicabile ratione temporis; non basta il fatto che il contribuente vanti un credito verso l'Erario.
  • La possibilità di utilizzare un modello di pagamento o compensazione previsto per un tributo non può essere estesa automaticamente ad altri tributi, soprattutto per periodi anteriori all'introduzione della relativa disciplina.
  • Le disposizioni dello Statuto dei diritti del contribuente costituiscono criteri interpretativi importanti, ma non consentono normalmente di derogare retroattivamente a norme tributarie previgenti o di applicare retroattivamente regolamenti successivi.
  • Quando l'IVA è stata addebitata e versata indebitamente, il cessionario o acquirente non può di regola chiederne direttamente il rimborso all'Amministrazione finanziaria: la richiesta deve essere effettuata dal cedente, restando possibile un'azione civilistica del cessionario nei confronti del cedente.
  • L'errata applicazione dell'IVA non elimina automaticamente l'obbligo di versare l'imposta di registro quando l'operazione ne è soggetta; eventuali somme IVA versate in eccesso devono essere recuperate mediante il distinto procedimento previsto per il rapporto IVA.
  • Il principio di buona fede e collaborazione non consente, da solo, di creare un meccanismo di compensazione non previsto dalla normativa vigente al momento dell'operazione.

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