Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 28/03/2018 n. 7604 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva riqualificato l'atto di divisione come divisione di masse plurime, ritenendo che i beni derivassero da titoli diversi: da un lato la comproprietà originaria dei coniugi e, dall'altro, la successione del coniuge deceduto e la successiva rinuncia della superstite a favore dei figli. Di conseguenza, aveva considerato eccedenti le assegnazioni rispetto alle quote spettanti e aveva recuperato imposte suppletive di registro, ipotecaria e catastale per Euro 61.889,00, applicando la tassazione prevista per gli atti traslativi. I contribuenti sostenevano invece che la comunione fosse fiscalmente unitaria e che la rinuncia all'eredità avesse prodotto soltanto una variazione soggettiva delle quote, senza creare una nuova massa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto tutti i motivi di ricorso, cassato la sentenza della CTR delle Marche e deciso direttamente nel merito accogliendo il ricorso originario dei contribuenti. Ha stabilito che la cessione o rinuncia della quota di un coerede a favore degli altri non costituisce un nuovo titolo di provenienza e non genera una massa distinta, ma determina soltanto una variazione soggettiva delle quote nella stessa comunione ereditaria. Poiché le assegnazioni corrispondevano alle quote spettanti sulla massa comune, l'atto conservava natura dichiarativa ed era soggetto all'imposta di registro dell'1%, senza tassazione aggiuntiva come vendita per eccedenza. Le spese di tutti i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 34, comma 1

    La divisione, con la quale ad un condividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, è considerata vendita per la parte eccedente.

    La divisione è normalmente dichiarativa, ma la parte eccedente la quota di diritto del condividente assume natura traslativa ed è tassata come vendita.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 34, comma 4

    Agli effetti del presente articolo, le comunioni tra i medesimi soggetti, che trovano origine in più titoli, sono considerate come una sola comunione se l'ultimo acquisto di quote deriva da successione a causa di morte.

    Per individuare eventuali masse plurime occorre considerare i titoli che hanno generato le comunioni. I successivi trasferimenti di quote già comprese in una comunione non creano una nuova massa, perché producono solo variazioni soggettive.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 3, Tariffa, parte prima

    Gli atti di divisione aventi natura dichiarativa sono soggetti all'imposta di registro con aliquota dell'1%, quando le assegnazioni corrispondono alle quote di diritto.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 43, comma 1, lett. b

    La norma è stata richiamata dai contribuenti in relazione alla determinazione della base imponibile degli eventuali atti traslativi derivanti da eccedenze di assegnazione; la questione è risultata assorbita dall'accertamento della natura dichiarativa della divisione.

  • D.Lgs. n. 347 del 1990, artt. 1 della Tariffa e 10, comma 1

    Prevedono la disciplina delle imposte ipotecaria e catastale applicabili agli atti immobiliari; nel caso concreto, non sono dovute nella misura propria degli atti traslativi sulle presunte eccedenze, poiché la divisione è stata riconosciuta come dichiarativa.

  • Cass. n. 27075 del 2014

    La cessione della quota di un coerede agli altri non determina l'acquisizione di nuovi beni alla massa dividenda, ma una semplice variazione di tipo soggettivo, che non altera l'oggetto della comunione.

    Il principio è stato applicato al caso concreto: la rinuncia o cessione della quota ereditaria non modifica la massa ereditaria originaria né crea masse plurime.

Massime di principio

  • Per stabilire se esistano masse plurime occorre individuare i titoli che hanno originariamente creato le comunioni, non i successivi atti che trasferiscono quote già esistenti.
  • La successione o la cessione della quota di un comproprietario agli altri, quando riguarda beni già appartenenti alla massa comune, produce una variazione soggettiva e non una nuova comunione.
  • Una divisione mantiene natura dichiarativa e beneficia dell'aliquota propria dell'atto divisionale se ciascun condividente riceve beni di valore corrispondente alla propria quota di diritto sulla massa considerata.
  • La tassazione come vendita riguarda soltanto l'eventuale eccedenza rispetto alla quota spettante, purché l'eccedenza sia concretamente dimostrata e correttamente calcolata.
  • Nel valutare l'unitarietà fiscale della comunione bisogna privilegiare il rapporto genetico tra titolo e massa dei beni: il fatto che cambino i soggetti o le percentuali di partecipazione non basta, da solo, a creare masse distinte.
  • La rinuncia all'eredità o il trasferimento di una quota ereditaria non deve essere automaticamente trattato come titolo autonomo di provenienza dei beni, se non attribuisce ai condividenti una nuova massa di beni precedentemente appartenente in via esclusiva a un altro soggetto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.