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Sentenza

Sentenza n. 1870/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento: a) del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II dell’11.10.2022, prot. 3952, col quale sono stati approvati gli atti della Commissione di valutazione preposta alla procedura comparativa, ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 240/90, per la chiamata di un professore universitario di ruolo di prima fascia – settore concorsuale 05/HI – Anatomia umana – settore scientifico disciplinare BIO/16 – ANATOMIA UMANA – per le esigenze del Diparti-mento di sanità Pubblica – codice procedura 1_PO_2022_18C1_25 ed indetta con decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II del 21.6.2022, prot. 2580, b) in ogni caso, di ogni atto e/o provvedimento dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, col quale è stata nominato e/o selezionato il vincitore della procedura comparativa, ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 240/90 per la chiamata di un professore universitario di ruolo di prima fascia – settore concorsuale 05/HI – Anatomia umana – settore scientifico disciplinare BIO/16 – ANATOMIA UMANA – per le esigenze del Di-partimento di sanità Pubblica – codice procedura 1_PO_2022_18C1_25 in-detta con decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II del 21.6.2022, prot. 2580; c) del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II del 2.8.2022, prot. 3298, col quale è stata costituita la Commissione di valutazione preposta alla procedura comparativa, ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 240/90 per la chiamata di un professore universitario di ruolo di prima fascia – settore concorsuale 05/HI – Anatomia umana – settore scientifico disciplinare BIO/16 – ANATOMIA UMANA – per le esigenze del Dipartimento di sanità Pubblica – codice procedura 1_PO_2022_18C1_25; d) dei verbali e degli atti redatti dalla Commissione di valutazione preposta alla procedura comparativa di cui sopra; e) di ogni altro atto e/o provvedimento ad esso sotteso preordinato, connesso e conseguente comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202205979

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della procedura comparativa per la chiamata di un professore universitario di prima fascia, inclusi la nomina della commissione, i verbali, la valutazione dei candidati e l'approvazione degli atti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, professore di prima fascia di Anatomia Umana presso altra università, ha impugnato la procedura comparativa indetta ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge n. 240/1990, deducendo: 1) violazione del termine di conclusione della procedura; 2) violazione degli artt. 51 e 52 c.p.c. e del principio di imparzialità, poiché la commissaria aveva con le tre candidate classificatesi ai primi posti, inclusa la vincitrice, rapporti professionali e scientifici costanti e stabili, caratterizzati da un'elevata quota di pubblicazioni comuni, collaborazione editoriale, partecipazione congiunta a congressi, comune appartenenza dipartimentale e, per due candidate, cotitolarità di un brevetto; 3) illogicità, irragionevolezza e difetto di istruttoria nella valutazione comparativa, con particolare riguardo alla mancata valorizzazione della qualifica di professore di prima fascia, alla valutazione dell'attività didattica, delle pubblicazioni, della posizione degli autori, della continuità e consistenza della produzione scientifica, delle citazioni, dell'originalità e innovatività della ricerca, dell'attività di coordinamento e attrazione di finanziamenti e degli altri titoli accademici. Il ricorrente ha inoltre contestato la legittimazione passiva dei Ministeri, non essendo impugnati atti a essi riconducibili.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della Ricerca, poiché gli atti impugnati erano riconducibili all'Università. Nel merito ha accolto il motivo relativo all'obbligo di astensione della commissaria. Dall'esame dei curricula è emerso che la commissaria aveva realizzato con le tre candidate classificatesi davanti al ricorrente la maggior parte della loro produzione scientifica: rispettivamente circa l'81,4%, l'84,2% e il 67,6%, oltre alla collaborazione nel 50% delle pubblicazioni sottoposte a valutazione analitica, a numerosi progetti editoriali e congressi, alla comune appartenenza al Dipartimento e, per due candidate, alla cotitolarità di un brevetto. Tali rapporti sono stati ritenuti eccedenti la fisiologica collaborazione scientifica occasionale propria dell'ambiente accademico e incompatibili con la piena imparzialità della valutazione, poiché la commissaria era chiamata a giudicare una produzione scientifica in larga parte riconducibile anche alla propria attività. Il giudice ha precisato che non occorre dimostrare un'effettiva influenza dei rapporti sull'esito della selezione, essendo sufficiente il rischio concreto che tale influenza si sia verificata. Le ulteriori censure, concernenti il termine procedimentale e il merito delle valutazioni comparative, sono state assorbite, perché la procedura dovrà essere rinnovata da una commissione integralmente diversa. Sono stati annullati gli atti della sequenza procedimentale a partire dal decreto di nomina della commissione. L'Università e la controinteressata sono state condannate al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 1, l. 240/2010

    Disciplina la procedura comparativa per la chiamata di professori universitari di ruolo; la procedura è stata annullata per violazione del principio di imparzialità nella composizione della commissione.

  • artt. 51 e 52 c.p.c.

    Sono richiamati quali parametri dell'obbligo di astensione dei componenti della commissione quando ricorrano situazioni idonee a compromettere l'imparzialità.

  • art. 11 d.P.R. 487/1994

    È indicato quale disposizione che rinvia alle cause di incompatibilità e astensione previste dall'art. 51 c.p.c. per i componenti delle commissioni di concorso.

  • art. 6-bis l. 241/1990

    Il dovere di astensione per conflitto di interessi è richiamato quale ulteriore fondamento dell'obbligo di imparzialità del commissario.

Massime di principio

  • La mera esistenza di collaborazioni scientifiche tra un commissario e un candidato non determina automaticamente l'illegittimità della commissione, poiché tali rapporti possono essere fisiologici in settori accademici specialistici; occorre valutarne in concreto intensità, continuità e ampiezza.
  • Sussiste l'obbligo di astensione del commissario quando, alla luce del complessivo contesto relazionale, egli abbia con più candidati rapporti professionali e scientifici costanti e stabili, tali da eccedere una collaborazione occasionale e da porre in dubbio la sua piena imparzialità.
  • La collaborazione scientifica è incompatibile con la funzione valutativa quando una parte rilevante della produzione scientifica del candidato è riconducibile anche al commissario, perché quest'ultimo sarebbe chiamato a valutare, almeno indirettamente, risultati scientifici ai quali ha contribuito personalmente.
  • Per annullare gli atti di una procedura concorsuale viziata dalla mancata astensione non è necessario dimostrare che il rapporto personale o scientifico abbia effettivamente condizionato il giudizio: è sufficiente il concreto rischio di influenza sull'imparzialità della valutazione.
  • Accertata l'incompatibilità di un componente della commissione, gli atti della procedura devono essere annullati a partire dall'atto di nomina della commissione e la selezione deve essere rinnovata da una commissione integralmente diversa.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciResponsabile del procedimento e competenza
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniCommissione esaminatrice
IstitutiPartecipazione procedimentalePrincipio di legalità e tipicitàPonderazione degli interessi e interesse pubblicoDifetto di istruttoria

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