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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25746/2021 del 22/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (produttore)

La controversia

Un acquirente di motociclo, dopo avere ottenuto un accertamento tecnico preventivo sul mezzo, conveniva in giudizio il rivenditore e il soggetto che aveva eseguito l'intervento di depotenziamento del veicolo, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in occasione di un sinistro verificatosi mentre guidava il motociclo. Sosteneva che il blocco dell'accelerazione fosse dovuto a un'avaria del sistema di depotenziamento, con piastrina metallica rimasta incastrata nel meccanismo delle valvole a farfalla. Nel giudizio di merito veniva però ritenuto non provato il vizio originario del bene né il nesso causale tra il preteso difetto e l'incidente, anche perché il gruppo farfallato era stato smontato prima delle verifiche peritali e non si poteva escludere che l'alterazione fosse stata causata proprio da tale smontaggio; veniva inoltre valorizzato che lo stesso attore avesse smontato il gruppo farfallato, ponendo le premesse del blocco. In cassazione il ricorrente denunciava violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 1, 6 e 7 del d.lgs. 206/2005, sostenendo che, in materia di responsabilità del produttore, la responsabilità è oggettiva e il consumatore non dovrebbe sopportare l'onere probatorio che i giudici di merito gli avevano invece addossato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il motivo, da un lato, richiamava le risultanze di merito senza rispettare l'art. 366, n. 6, c.p.c., perché non ne indicava specificamente il contenuto e la collocazione processuale; dall'altro, risultava privo di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata, integrando la causa di inammissibilità secondo il principio di diritto richiamato dalla giurisprudenza di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese in favore delle resistenti ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Il ricorrente lo invocava per sostenere che la prova del difetto e del nesso causale non dovesse gravare sul consumatore; la Corte, tuttavia, non entra nel merito di tale censura perché dichiara il motivo inammissibile.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il motivo è stato ritenuto inammissibile perché richiamava le risultanze dei giudizi di merito senza una specifica indicazione, nei termini richiesti dalla norma, degli atti e dei documenti rilevanti.

  • artt. 1, 6 e 7 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206

    Sono evocati dal ricorrente quale disciplina della responsabilità del produttore e della tutela del consumatore; la Corte non ne sviluppa l'interpretazione, limitandosi a dichiarare inammissibile il motivo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • comma 1-bis dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro richiamato per determinare l'ulteriore importo del contributo unificato in caso di ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • In cassazione il motivo di ricorso che richiama risultanze fattuali o documenti di merito deve rispettare specificamente l'art. 366, n. 6, c.p.c., indicando in modo puntuale gli atti e il loro contenuto rilevante; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che non si correla alla ratio decidendi della sentenza impugnata, perché non confuta la concreta motivazione posta a base della decisione.
  • La qualificazione della responsabilità del produttore come oggettiva non esonera il ricorrente dall'onere di articolare in cassazione una censura processualmente autosufficiente e pertinente alla decisione impugnata.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese e può essere tenuto al pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGaranzia dei beni di consumoDanno da prodotto difettoso
RamiProcesso civileConsumatoriResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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