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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31587/2026 del 19/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Firenze, aveva escluso l'aggravante di cui all'art. 219 l. fall. relativa alla pluralità dei fatti di bancarotta, rideterminando la pena in anni cinque di reclusione e confermando nel resto la condanna di un soggetto ritenuto amministratore di fatto di una s.r.l. fallita, per bancarotta patrimoniale per distrazione contestata ai capi A) e B). Il ricorrente ha proposto due motivi. Con il primo ha dedotto violazione di legge in relazione agli artt. 517, 519 e 520 c.p.p., come modificati dal d.lgs. 150/2022, sostenendo che la nuova disciplina sulle contestazioni suppletive avrebbe dovuto consentirgli, anche in appello e per effetto della retroattività della lex mitior ex art. 2, comma 4, c.p., di chiedere il giudizio abbreviato non solo per le nuove contestazioni, ma anche per quelle originarie; ha quindi censurato il diniego della Corte territoriale, invocando anche la giurisprudenza CEDU sul caso Scoppola. Con il secondo motivo ha denunciato vizio di motivazione e violazione dello standard dell'oltre ogni ragionevole dubbio sulla prova del ruolo di amministratore di fatto, sostenendo che non fossero stati individuati atti di gestione significativi, che gli elementi indiziari fossero compatibili con un ruolo marginale di procacciatore/intermediatore e che mancasse prova di un effettivo impiego di somme o di una sua disponibilità formale dei conti sociali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi. Sul primo ha affermato che la modifica dell'art. 519 c.p.p. introdotta dal d.lgs. 150/2022 non consente il recupero della facoltà di chiedere il rito abbreviato per le imputazioni originarie rispetto alle quali l'imputato aveva già lasciato spirare il termine, ma solo per l'imputazione oggetto di nuova contestazione; ha escluso inoltre che vi sia una questione di retroattività in senso proprio, poiché le novità processuali restano regolate dal tempus regit actum. Sul secondo ha ritenuto immune da manifesta illogicità la motivazione sulla qualifica di amministratore di fatto, valorizzando gli elementi di gestione continuativa e significativa dei rapporti con fornitori, dipendenti e clienti, nonché il rinvenimento di documentazione societaria presso l'abitazione del ricorrente; ha poi confermato che le condotte contestate integravano distrazioni, sia per l'utilizzo di risorse sociali in assenza di causali societarie, sia per l'acquisizione nella disponibilità del ricorrente di titoli e proventi societari non riversati nel patrimonio della fallita. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 219 l. fall.

    Richiamato per l'aggravante relativa alla pluralità dei fatti di bancarotta; la Corte d'appello l'aveva esclusa perché i fatti contestati non integravano la pluralità richiesta.

  • art. 517 c.p.p.

    Norma sulle contestazioni suppletive richiamata dal ricorrente nel quadro della nuova disciplina processuale.

  • art. 519 c.p.p.

    La modifica introdotta dal d.lgs. 150/2022 non estende all'intero compendio originario la facoltà di chiedere riti alternativi dopo una contestazione suppletiva, ma solo all'imputazione modificata.

  • art. 520 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente insieme agli artt. 517 e 519 c.p.p. nel censurare la disciplina delle contestazioni in dibattimento.

  • d.lgs. 150/2022

    Ha riformulato la disciplina delle contestazioni suppletive e degli avvisi relativi ai riti alternativi.

  • art. 2, comma 4, c.p.

    Invocato dal ricorrente per sostenere la retroattività della disciplina più favorevole.

  • art. 2639 c.c.

    Richiamato per definire la nozione di amministratore di fatto, che richiede esercizio continuativo e significativo di poteri gestori.

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Richiamato per delimitare l'esposizione dei motivi di ricorso.

  • art. 168-bis c.p.

    Citato nel ragionamento sulla messa alla prova, quale istituto che la Corte costituzionale ha ritenuto non frazionabile.

Massime di principio

  • In tema di nuove contestazioni dibattimentali, la riforma dell'art. 519 c.p.p. non attribuisce all'imputato un recupero globale della facoltà di accedere al rito abbreviato per tutte le imputazioni originarie già decadute, ma soltanto la possibilità di optare per il rito alternativo in relazione alla sola imputazione sopravvenuta o modificata.
  • La disciplina processuale sopravvenuta sulle contestazioni suppletive, nella parte in cui riguarda avvisi e termini, è soggetta al principio tempus regit actum; non ogni innovazione che incida sull'accesso a riti alternativi comporta automaticamente retroattività in senso sostanziale.
  • Il sistema dei riti alternativi è retto dall'equilibrio tra funzione deflattiva e premialità: consentire il recupero tardivo del rito per imputazioni originarie sulle quali l'imputato ha consapevolmente lasciato spirare il termine altererebbe irragionevolmente tale equilibrio.
  • L'amministratore di fatto, anche ai fini penalistici, è colui che esercita in modo continuativo e significativo poteri gestori tipici, senza che sia necessario provare l'esercizio di tutti i poteri dell'organo formale; rileva l'inserimento organico del soggetto nella gestione societaria in modo non episodico.
  • La prova della qualifica di amministratore di fatto può essere desunta da indici sostanziali quali la gestione dei rapporti con fornitori, dipendenti e clienti, l'impartizione di direttive operative e il possesso di documentazione societaria, purché il quadro indiziario sia valutato nel suo insieme.
  • La bancarotta fraudolenta per distrazione può sussistere anche quando le risorse sociali siano impiegate senza causale societaria o quando titoli o proventi di pertinenza della società entrino nella disponibilità dell'agente senza essere riversati nel patrimonio sociale; non è necessario dimostrare un incasso formale se manca il reintegro nel patrimonio della fallita.
  • A fronte di una motivazione logica e coerente sulle distrazioni e sul ruolo gestorio dell'imputato, non è sufficiente una lettura atomistica e alternativa degli indizi per scardinare la decisione di merito; occorrono allegazioni concrete e verificabili idonee a spiegare in modo diverso gli impieghi delle somme.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimoniale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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