Cassazione Penale, Ordinanza n. 19026/2025 del 21/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare nel merito il motivo relativo all'art. 129 c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, definendo il procedimento de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio di merito la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena nei confronti dell'imputato per il reato di concorso in estorsione, dando atto dell'accordo intervenuto tra le parti e confermando per il resto la decisione del Tribunale. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione sottoscritto personalmente, con mera autentica del difensore, deducendo un solo motivo: ha lamentato che la Corte di appello non avrebbe valutato le condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte di cassazione non è entrata nel merito della doglianza, rilevando che il ricorso era inammissibile perché proposto personalmente dalla parte e non sottoscritto da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto dopo la modifica degli artt. 571 e 613 c.p.p. La mera autentica della sottoscrizione è stata ritenuta irrilevante, non attribuendo al difensore la titolarità dell'atto impugnatorio.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
richiamato come base del concorso di persone nel reato contestato nel giudizio di merito
art. 629 c.p.
richiamato quale norma incriminatrice del reato contestato nel giudizio di merito
art. 129 c.p.p.
invocato dal ricorrente per sostenere la mancata verifica delle condizioni per il proscioglimento immediato
art. 571 c.p.p.
richiamato insieme all'art. 613 c.p.p. per affermare che l'impugnazione deve essere sottoscritta da un difensore abilitato
art. 613 c.p.p.
richiamato per ribadire, dopo la riforma del 2017, la necessità della sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di un difensore iscritto all'albo speciale
legge 23 giugno 2017, n. 103
citata quale fonte della modifica normativa che ha rafforzato il requisito di sottoscrizione del ricorso per cassazione
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
utilizzato per definire il procedimento senza formalità, in ragione dell'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Dopo la riforma introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale dell'imputato non è sufficiente.
- La mera autentica apposta dal difensore sulla firma del ricorrente non equivale a sottoscrizione dell'atto da parte del difensore e non sana il difetto di legittimazione formale del ricorso.
- Quando il ricorso è inammissibile per ragioni formali, la Corte può definire il procedimento de plano e applicare la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
- La doglianza relativa al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. resta assorbita ove il ricorso sia dichiarato inammissibile per difetto di valida sottoscrizione.
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