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Sentenza

Sentenza n. 14075/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento: • della determinazione dirigenziale 14 dicembre 2022, n. 2426/A1400A/2022, adottata dal Direttore della Direzione sanità e welfare della Regione Piemonte, avente ad oggetto “Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015”; • del comunicato pubblicato sul B.U. n. 47 S4 in data 24 novembre 2022, avente ad oggetto “Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e 15 e 16 della legge regionale 14/2014 in merito all'adozione della Determinazione del Direttore della Direzione Sanità e Welfare relativa agli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, del D.M. 6 luglio 2022 e del D.M. 6 ottobre 2022 del decreto 6 luglio 2022 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie generale, n. 216”; • del decreto 6 ottobre 2022 del Ministro della Salute, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, Serie generale, n. 251; • del decreto 6 luglio 2022 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie generale, n. 216; • nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso, “ancorché non noto”, ivi inclusi “per quanto occorrer possa”: (i) l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 28 settembre 2022, rep. atti n. 213/CSR, avente ad oggetto “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n. 142, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018”; (ii) l'intesa sancita dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 14 settembre 2022, atto n. 22/179/CR6/C7, avente ad oggetto “schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”; (iii) la nota del Ministero della Salute del 5 agosto 2022, avente ad oggetto “NOTA ESPLICATIVA RIPIANO DISPOSITIVI MEDICI ANNI 2015 – 2018, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 9 TER DEL DECRETO LEGGE 19 GIUGNO 2015 N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2015, N.125, COME MODIFICATO AL COMMA 8 DELL'ARTICOLO 1, COMMA 557, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145”; (iv) l'accordo 7 novembre 2019 rep. n. 181/CSR tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; (v) la circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, che ha previsto una ricognizione da parte degli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; (vi) la deliberazione n. 596 del 28/08/2019 del direttore generale dell'AO Ordine Mauriziano di Torino; (vii) la deliberazione n. 404 del 27/08/2019 del direttore generale dell'AO S. Croce e Carle di Cuneo; (viii) la deliberazione n. 369 del 23/08/2019 del direttore generale dell'AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria; (ix) la deliberazione n. 1142 del 28/08/2019 del direttore generale dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino; (x) la deliberazione n. 848 del 03/09/2019 del direttore generale dell'AOU Maggiore della Carità di Novara; (xi) la deliberazione n. 467 del 29/08/2019 del direttore generale dell'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano; (xii) la deliberazione n. 586 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AL; (xiii) la deliberazione n. 151 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AT; (xiv) la deliberazione n. 388 del 26/08/2019 del direttore generale dell'ASL BI; (xv) la deliberazione n. 909 del 06/09/2019 del direttore generale dell'ASL Città di Torino; (xvi) la deliberazione n. 361 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN1; (xvii) la deliberazione n. 309 del 22/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN2; (xviii) la deliberazione n. 320 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL NO; (xix) la deliberazione n. 510 del 23/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO3; (xx) la deliberazione n. 977 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO4; (xxi) la deliberazione n. 806 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO5; (xxii) la deliberazione n. 856 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL VC; (xxiii) la deliberazione n. 701 del 04/09/2019 del direttore generale dell'ASL VCO.

Giustizia amministrativa202303000

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione regionale di approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, nonché gli atti presupposti

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La società ha impugnato la determinazione della Regione Piemonte relativa al payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, insieme al comunicato di avvio del procedimento, ai decreti ministeriali del 6 luglio e del 6 ottobre 2022, alle intese, circolari, note e deliberazioni degli enti del Servizio sanitario nazionale presupposte. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso, rappresentando di avere aderito al regime previsto dall'art. 8, comma 3, del d.l. 34/2023, mediante il pagamento del 48% dell'importo dovuto, pari a euro 3.784,19, e che la Regione Piemonte aveva preso atto dell'avvenuto pagamento con successiva determinazione del 29 ottobre 2025. La ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere o, in subordine, di sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR ha preso atto dell'adesione della società al regime transattivo e premiale introdotto dall'art. 8, comma 3, del d.l. 34/2023, nonché dell'integrale e tempestivo pagamento della quota ridotta e della successiva presa d'atto regionale. Poiché tale disciplina prevede che il versamento della quota ridotta estingua l'obbligazione relativa agli anni 2015-2018 e determini la cessazione della materia del contendere nei giudizi promossi contro i provvedimenti di payback, il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Le spese di lite sono state compensate, in conformità alla disciplina richiamata.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 3, d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56

    Le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non hanno attivato contenzioso o che intendono abbandonare i ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali ... versano ... nella misura pari al 48 per cento dell'importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali. L'integrale e tempestivo versamento ... estingue l'obbligazione ... determinando la cessazione della materia del contendere nei giudizi ... con compensazione delle spese di lite.

    Il pagamento integrale e tempestivo della quota ridotta del 48%, da parte dell'azienda fornitrice che abbandona il contenzioso, estingue l'obbligazione di payback per gli anni 2015-2018 e impone la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.

  • art. 7, comma 1-bis, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118

    Alle aziende fornitrici ... gli importi, effettivamente versati, eccedenti la quota del 25 per cento ... sono riconosciuti in detrazione rispetto a quanto eventualmente dovuto ... per gli anni successivi al 2018.

    La norma riconosce, nei limiti previsti, gli importi versati oltre il 25% come detrazione da eventuali somme dovute per il payback relativo agli anni successivi al 2018.

  • artt. 34 e 35 c.p.a.

    Richiamati dal giudice nell'ambito della definizione del giudizio mediante dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato dal giudice tra le disposizioni processuali applicabili alla definizione del giudizio.

Massime di principio

  • Il pagamento integrale e tempestivo della quota ridotta prevista dalla disciplina speciale sul payback dei dispositivi medici, da parte dell'azienda fornitrice che intenda abbandonare il ricorso, estingue l'obbligazione relativa agli anni 2015-2018 e determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio contro i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano e i relativi atti presupposti.
  • Quando la disciplina speciale collega espressamente al pagamento della quota ridotta la cessazione della materia del contendere, il giudice deve dichiarare tale esito una volta verificati il pagamento e la presa d'atto dell'amministrazione.
  • Nei giudizi definiti mediante il meccanismo di adesione e pagamento previsto dall'art. 8, comma 3, del d.l. 34/2023, le spese di lite sono compensate.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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