Sentenza n. 3806/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento - dell’Autorizzazione Unica ex art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006, rilasciata dalla Provincia di Varese con atto n. 1425 del 10.07.2023, comunicata a mezzo pec in data 11.07.2023, nelle sole parti in cui fa proprie le prescrizioni impartite da ARPA in relazione all’ammendante compostato verde ed alle operazioni R 13 ed R 3 (doc. 6); - del parere favorevole reso da ARPA – Dipartimento di Como e di Varese in data 2.3.2023, conosciuto a seguito di istanza di accesso in data 18.7.2023, nelle sole parti in cui, in relazione all’ammendante compostato verde ed alle operazioni R 13 ed R 3, impone le seguenti prescrizioni (doc. 9): 1) In relazione alla verifica, ai sensi dell’art. 184 ter, c.1 – condizioni per l’EoW, condizione di cui alla lett. c), ossia che “la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti standard tecnici”. Prescrizione: “ Dovrà essere valutata anche la normativa tecnica UNI 10780:18 che stabilisce una classificazione tecnico- commerciale del compost e relativi requisiti e metodi di prova, definisce inoltre gli usi ed i limiti di impego in modo da evitare effetti indesiderati sul suolo, sulla vegetazione sugli animali e sull’uomo …” 2) In relazione alla verifica, ai sensi dell’art. 184 ter, c.1 – condizioni per l’EoW, condizione di cui alla lett. d), ossia che l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana. Prescrizione: “In particolare, per EER 191207, costituito da frazione triturata proveniente da impianti terzi, è importante che gli accertamenti di omologa per le procedure di ingresso, comprenda la determinazione di metalli (quantomeno: Cr, As, Pb, Cu) e IPA (marker’s cancerogeni). Si dovrà fare riferimento al cap.4 della norma tecnica UNI richiamata”. 3) In relazione alla verifica dei criteri dettagliati di cui art. 184 ter, c. 3 del d.lgs. 152/2006, così come modificato dalla l. n. 128 del 02/11/2019, criterio c) Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall’operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario. Prescrizione: “Dovrà essere specificato, oltre al rispetto della norma di cui al D.Lgs.n°75/10, anche l’eventuale assoggettamento alla Uni 10780:18. Dovranno pertanto essere esplicitate, in funzione del singolo utilizzo dell’ACV (Ammendante Compostato Verde), i relativi assoggettamenti richiesti dalla normativa tecnica”. - di tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali, anche ove non conosciuti dalla ricorrente, aventi a oggetto prescrizioni più severe rispetto a quelle richieste dalla normativa vigente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Autorizzazione unica ex art. 208 d.lgs. 152/2006, nelle parti recanti prescrizioni ARPA sull’ammendante compostato verde e sulle operazioni R13 e R3, nonché il parere ARPA presupposto
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’autorizzazione unica rilasciata dalla Provincia di Varese e il parere favorevole di ARPA, limitatamente alle prescrizioni ritenute più severe rispetto alla normativa vigente in materia di ammendante compostato verde, cessazione della qualifica di rifiuto e operazioni di recupero R13 e R3. Le prescrizioni imponevano, tra l’altro, la valutazione della norma tecnica UNI 10780:2018, l’esecuzione di accertamenti analitici su metalli e IPA per determinati rifiuti in ingresso e la specificazione degli eventuali obblighi derivanti dalla medesima norma tecnica, oltre al rispetto del d.lgs. 75/2010. A seguito di ordinanza istruttoria presidenziale, le parti hanno comunicato che la Provincia aveva recepito un nuovo parere ARPA ed emendato l’autorizzazione dai vizi contestati, in senso pienamente satisfattivo per la ricorrente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che, dopo la proposizione del ricorso, l’amministrazione aveva modificato l’autorizzazione eliminando i profili oggetto di contestazione e soddisfacendo la pretesa della ricorrente. In applicazione del principio della soccombenza virtuale, ha posto le spese a carico della Provincia di Varese e di ARPA Lombardia, condannandole in solido alla rifusione complessiva di 1.500 euro, da suddividere in parti uguali, oltre IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 208 d.lgs. 152/2006
Disciplina l’autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, oggetto del provvedimento impugnato.
art. 184-ter, comma 1, d.lgs. 152/2006
Richiamato in relazione alle condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto, compresi i requisiti tecnici e l’assenza di impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
art. 184-ter, comma 3, d.lgs. 152/2006
criterio c) Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall’operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili
Richiamato con riferimento ai criteri dettagliati di qualità dei materiali ottenuti dal recupero e al possibile rilievo delle norme di prodotto applicabili.
art. 74 c.p.a.
La sentenza è pronunciata in forma semplificata ai sensi della disposizione richiamata.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione del ricorso, l’amministrazione modifica o sostituisce il provvedimento impugnato eliminando i vizi contestati e soddisfacendo integralmente la pretesa del ricorrente, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere.
- In caso di cessazione della materia del contendere determinata da un intervento amministrativo satisfattivo successivo al ricorso, la regolazione delle spese può essere effettuata secondo il principio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell’amministrazione la cui attività ha dato origine alla controversia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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