Cassazione Civile, Ordinanza n. 14642/2023 del 25/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia rituale al ricorso, intervenuta prima dell'adunanza camerale e accettata dalla controricorrente, e ha dichiarato l'estinzione del procedimento. Ha inoltre compensato le spese processuali in conformità all'accordo tra le parti. La Corte ha precisato che, trattandosi di estinzione e non di rigetto o inammissibilità, non si applica l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (gestore rifiuti)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui il gestore del servizio rifiuti richiedeva a una società alberghiera il pagamento di TIA e sanzioni per l'anno 2007, in relazione a tre aree demaniali asseritamente occupate e utilizzate nell'ambito dell'attività ricettiva. La contribuente contestava l'assoggettamento a tariffa delle aree, sostenendo: la prescrizione del credito e la mancata interruzione del termine; l'irretroattività della tariffa deliberata per il 2007 e la sua applicabilità solo dal 2008; l'esclusione dalla tassazione delle aree accessorie o pertinenziali non produttrici di rifiuti; la necessità di riduzione della tariffa per la chiusura stagionale; la non debenza dell'IVA sulla TIA; nonché la prescrizione e l'illegittimità delle sanzioni amministrative per difetto di base legale. La CTR aveva respinto l'appello della società, che proponeva ricorso per cassazione con nove motivi, tutti incentrati su violazioni di legge e omesso esame di fatti decisivi. In corso di causa, però, la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso a seguito di transazione, accettata dalla controparte.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, c.p.c.
Indicate come norme processuali poste a fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.
art. 31 del Regolamento del Comune di Portoferraio per l'applicazione della tariffa TIA
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la non debenza della tariffa sulle aree oggetto di causa.
art. 21 del Regolamento del Comune di Portoferraio per l'applicazione della tariffa TIA
Evocato in relazione all'obbligo di comunicazione di occupazione delle aree e al tema della decorrenza della pretesa.
art. 8, L. n. 212 del 2000
Richiamato dalla ricorrente nel contesto della dedotta prescrizione e delle garanzie dello statuto del contribuente.
art. 2935 c.c.
Citato nei motivi sulla prescrizione, con riferimento alla decorrenza del termine dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.
art. 2948, n. 4, c.c.
Richiamato quale termine prescrizionale triennale applicabile alla pretesa tariffaria secondo la prospettazione della ricorrente.
art. 2943 c.c.
Evocato in tema di interruzione della prescrizione.
artt. 1 e 3, L. n. 212 del 2000
Richiamati per sostenere l'irretroattività della pretesa tariffaria e il rispetto dei principi dello statuto del contribuente.
art. 49, comma 3, d.lgs. n. 22 del 1997
Invocato per l'esclusione dalla tassabilità delle aree accessorie o pertinenziali.
art. 115 c.p.c.
Richiamato in relazione alla valutazione delle circostanze di fatto e alla comune esperienza.
art. 175 Trattato CE
Richiamato insieme alla normativa eurounitaria sul principio 'chi inquina paga'.
art. 15, lett. a), direttiva CE 442/1975
Evocato per sostenere la riduzione/esclusione tariffaria e l'equiparazione delle aree scoperte a quelle coperte; la sentenza lo richiama solo come disposizione indicata dalla parte.
direttiva 2006/112/CE
Richiamata per contestare l'assoggettamento a IVA della TIA.
artt. 21 e 25 Regolamento TIA
Richiamati per la prescrizione e il regime delle sanzioni amministrative.
art. 1, L. n. 689 del 1981
Richiamato come norma di legalità in materia di sanzioni amministrative.
art. 76, d.lgs. n. 507 del 1993
Citato per sostenere che la disciplina richiamata per le sanzioni TARSU non fosse più vigente alla data dell'avviso.
art. 390 c.p.c.
secondo comma; terzo comma
La Corte ne afferma il rispetto, ritenendo rituale la rinuncia perché proposta prima dell'adunanza camerale, sottoscritta dal difensore munito di procura speciale e accettata dalla controparte.
art. 391, quarto comma, c.p.c.
Applicato per disporre la compensazione delle spese processuali in conformità all'accordo raggiunto tra le parti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude la sua applicabilità nei casi di estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se intervenuta prima dell'adunanza camerale, sottoscritta dal difensore munito di procura speciale e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, la Corte può disporre la compensazione delle spese in conformità all'accordo tra le parti.
- L'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato non si applica quando il procedimento si estingue per rinuncia al ricorso, poiché tale esito non equivale a rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
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