Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19559/2020 del 18/09/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza di appello denunciando: omissione di esame di fatti e documenti ritenuti decisivi (trascrizioni di verbali del collegio sindacale); violazioni processuali (artt. 112, 115, 116 c.p.c.) per mancato esame delle sue argomentazioni sulla congruità del fondo svalutazione crediti; attribuzione di responsabilità e violazione di norme del codice civile concernenti i sindaci (artt. 2403, 2407, 2409-bis, 2381, 2391, ecc.), rilevando che era sindaco solo dal 2007 e che i finanziamenti più rilevanti del 2007-2010 non erano contestati nel provvedimento sanzionatorio; vizio di proporzionalità/adeguatezza della sanzione rispetto alla responsabilità personale; doglianze sull'omesso esame di fatti «decisivi» ex art. 360 n.5 c.p.c.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi perché: (i) ai sensi della giurisprudenza richiamata (ordinanza n. 27415/18) l'art. 360 n.5 c.p.c. consente censura solo se sono indicati fatti storici specifici e decisivi; la ricorrente si è limitata a trascrivere stralci senza indicare quali fatti, decisivi, fossero stati omessi; (ii) le doglianze sulle violazioni degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. sono prive di pertinenza rispetto alle motivazioni della sentenza d'appello, che ha fondato il rigetto sulla complessiva inadeguatezza dell'attività del collegio sindacale dovuta all'inaffidabilità del sistema contabile e alle perdite del portafoglio; (iii) la Corte ha confermato che la responsabilità dei sindaci può essere valutata con il criterio della probabilità causale (nexus probabilistico) quando ipoteticamente l'esercizio dei poteri sindacali avrebbe ragionevolmente potuto evitare l'illecito (richiamando giurisprudenza rilevante, es. Cass. 18770/19); (iv) il motivo relativo alla non proporzionalità della sanzione è infondato perché la quantificazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e la motivazione evidenzia il richiamo ai parametri dell'art. 11 L. 689/81; (v) molte doglianze sono state qualificate come mero sindacato di merito o come difetto di specificazione dei fatti decisivi richiesti dall'art. 360 n.5 dopo la riforma (d.l. 83/2012). Il ricorso è pertanto rigettato; la ricorrente è condannata alle spese di cassazione e può essere tenuta al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c. (n. 4 e n. 5)

    L'art. 360 n.5 richiede che il ricorrente indichi fatti storici specifici e decisivi non esaminati; le doglianze generiche o le richieste di rivalutazione del merito sono inammissibili. Il n.4 è invocato per violazione di legge, ma va comprovata nella motivazione del giudice di merito.

  • artt. 112, 115, 116 c.p.c.

    Richieste di valutazione delle regole processuali vanno inquadrate nei limiti del sindacato di legittimità: la Corte di cassazione non supplisce al giudice di merito, salvo specifiche violazioni motivazionali e di legge.

  • art. 2403 c.c.

    Disposizione sui poteri dei sindaci; la Corte ricorda che l'esercizio od omissione di tali poteri rileva ai fini della responsabilità; va valutata concretamente la idoneità delle azioni sindacali a prevenire l'illecito.

  • art. 2407 c.c.

    Regola la responsabilità dei sindaci: la sentenza applica una interpretazione conforme alla giurisprudenza della Cassazione che ammette la valutazione della responsabilità in base a un nesso causale di probabilità se l'azione sindacale avrebbe ragionevolmente potuto evitare il danno.

  • art. 2409-bis c.c. e artt. 2381, 2391 c.c.

    Norme richiamate in relazione ai doveri di denuncia e conflitto di interesse: la Corte richiama l'elenco delle possibili attività che i sindaci possono svolgere (ispezioni, segnalazioni, impugnazioni, ecc.) per valutare responsabilità e poteri.

  • art. 2623, 2423, 2432 c.c.

    Richiamate in quanto attinenti alla formazione del bilancio e responsabilità connesse alla rilevazione delle perdite e al controllo contabile; la Corte ritiene che la valutazione globale dell'inadeguatezza del sistema contabile sia pertinente alla decisione.

  • legge n. 366/2001

    Citata fra le norme rilevanti per la materia bancaria e le sanzioni amministrative; la Corte ne rileva il riferimento ma decide principalmente su profili di responsabilità amministrativa e disciplinare.

  • L. 689/1981 art. 11

    Parametro richiamato per la quantificazione della sanzione: la gravità della violazione è criterio rilevante e il giudice di merito ha discrezionalità nel valutare la congruità della sanzione nei limiti edittali.

  • Costituzione, art. 3

    Invocato dalla ricorrente in tema di ragionevolezza/proporzionalità della sanzione; la Corte ritiene il richiamo non idoneo a scalfire la discrezionalità del giudice di merito senza elementi comparativi precisi.

  • d.P.R. 115/2002 art. 13, comma 1-quater

    Disposto sul contributo unificato: la Corte dà atto dei presupposti per il versamento supplementare/raddoppio a carico della ricorrente, se dovuto.

  • decreto legge n. 83/2012 (riforma art. 360 c.p.c.)

    Riforma che ha stretto il paradigma dell'art. 360 n.5: dopo la riforma, il ricorso per cassazione che denunzia omissioni di fatti deve indicare fatti specifici e decisivi.

  • Ordinanza/Cassazione n. 27415/2018 (giurisprudenza)

    Precedente richiamato per affermare che la censura ex art. 360 n.5 riguarda l'omesso esame di fatti storici specifici e decisivi, non l'omesso esame di documenti in senso lato.

  • Cass. nn. 20934/2009, 6037/2016, 18770/2019, 9126/2017 (giurisprudenza)

    Precedenti della Corte che definiscono i criteri di responsabilità dei sindaci (nexus probabilistico), i poteri sindacali rilevanti e la discrezionalità nella quantificazione delle sanzioni.

Massime di principio

  • Per censurare l'omesso esame di fatti in Cassazione (art. 360 n.5 c.p.c.) è necessario indicare in modo puntuale i fatti storici non valutati e dimostrarne la decisività rispetto all'esito: semplici trascrizioni di documenti o riferimenti generici non sono sufficienti.
  • La Corte di cassazione non sostituisce il giudice di merito nel valutare le prove: le doglianze che chiedono una rivalutazione del materiale probatorio sono inammissibili se non indicano errori di diritto o omissioni motivazionali specifiche.
  • Nei procedimenti contro sindaci di banche, la responsabilità può essere accertata anche con nesso causale basato sulla probabilità, se si dimostra che l'esercizio dei poteri sindacali avrebbe ragionevolmente potuto prevenire l'illecito.
  • Per contestare la quantificazione della sanzione occorre fornire elementi concreti e comparativi: il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella commisurazione entro i limiti edittali, purché emerga che sono stati considerati i parametri (es. art. 11 L. 689/81).
  • Quando si reclama la non imputabilità per breve durata nell'incarico (es. sindaco insediato solo dal 2007), bisogna documentare e dimostrare quali e quante iniziative concrete erano possibili durante quel periodo e perché non erano ragionevolmente attese.
  • Le impugnazioni che ripropongono argomenti di merito (es. dedurre dall'assenza di menzione di finanziamenti nel provvedimento sanzionatorio l'assenza di responsabilità) sono spesso dichiarate inammissibili: occorre mostrare come il fatto omesso, se esaminato, avrebbe determinato con certezza (non mera probabilità) un esito diverso.
  • È utile, in sede di merito e di legittimità, indicare chiaramente quali poteri sindacali sarebbero stati esercitati (ispezioni, segnalazioni, impugnazioni, convocazioni assemblea, denunzie) e produrre prove documentali che attestino l'effettiva possibilità/limite di tali iniziative.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.