Cassazione Civile, Ordinanza n. 19780/2025 del 17/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso, a seguito di verifica della Guardia di Finanza, nei confronti di più soggetti qualificati dall'Ufficio come componenti di una società di fatto, con conseguente disconoscimento dei benefici fiscali spettanti alle associazioni sportive dilettantistiche per l'anno d'imposta 2005. Dopo un primo contenzioso, definito in cassazione con annullamento senza rinvio per intervenuta estinzione dell'associazione prima della notifica dell'avviso, gli interessati chiesero in autotutela l'annullamento delle iscrizioni a ruolo, lo sgravio delle cartelle e il rimborso di quanto pagato. Il diniego di autotutela fu impugnato e, in quella sede, i contribuenti ottennero anche una pronuncia favorevole sulla definizione agevolata ex art. 6 d.l. 119/2018, che aveva comportato la cessazione della materia del contendere nel giudizio principale. L'Agenzia ricorse per cassazione contro tale decisione, deducendo la violazione dell'art. 6 d.l. 119/2018, perché il diniego di autotutela non sarebbe un atto impositivo definibile. Separatamente, un contribuente propose ricorso contro il diniego di definizione agevolata ex art. 1, commi 186 ss., l. 197/2022, sostenendo che la nuova disciplina non richiede che la lite abbia ad oggetto un atto impositivo e che la controversia, pur avente ad oggetto il diniego di autotutela e di precedente definizione agevolata, originava pur sempre da un avviso di accertamento. La Corte ha riunito i giudizi e ha ritenuto infondato il ricorso del contribuente, ma fondato quello dell'Agenzia, affermando che il diniego di autotutela non rientra tra le controversie definibili né ai sensi dell'art. 6 d.l. 119/2018 né ai sensi dell'art. 1, commi 186 ss., l. 197/2022, perché non è atto impositivo né riscossivo e non incorpora una pretesa tributaria autonoma.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi. Ha rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso il diniego di definizione agevolata ex l. 197/2022, ritenendo che una lite avente ad oggetto il diniego di autotutela non sia definibile, poiché non riguarda un atto impositivo o meramente riscossivo. Ha invece accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate contro la sentenza della CTR che aveva ammesso la definizione agevolata ex art. 6 d.l. 119/2018 in una controversia sul diniego di autotutela. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, per il nuovo esame dell'appello dell'Ufficio e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del contribuente ricorrente nel giudizio sul diniego di definizione agevolata.
Norme richiamate
art. 1, commi 186 e ss., L. 197/2022
"le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate [...] pendenti in ogni stato e grado del giudizio [...] possono essere definite"
La definizione agevolata non riguarda qualsiasi lite tributaria in astratto, ma solo quelle che, per natura dell'atto impugnato, coinvolgono una pretesa tributaria definibile; sono escluse le controversie su dinieghi di autotutela privi di contenuto impositivo o riscossivo.
art. 6 d.l. 119/2018
La definizione agevolata ex d.l. 119/2018 è limitata alle controversie aventi ad oggetto atti impositivi; il diniego di autotutela, non essendo atto impositivo, non è definibile.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro di legittimità dedotto da entrambe le parti per denunciare violazione o falsa applicazione della disciplina sulla definizione agevolata.
art. 19 d.lgs. n. 546/1992
È richiamato per individuare gli atti impugnabili in materia tributaria; il diniego di autotutela è impugnabile solo entro limiti ristretti e non equivale a un atto impositivo.
art. 12, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
È richiamato per il criterio di determinazione del valore della controversia ai fini della definizione agevolata.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato per dare atto dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La definizione agevolata delle liti tributarie presuppone che l'oggetto del giudizio sia un atto che esprima o confermi una pretesa tributaria; i meri dinieghi di autotutela, se privi di contenuto impositivo o riscossivo, restano fuori dall'ambito applicativo della disciplina.
- Il fatto che la controversia origini da un precedente avviso di accertamento non basta, da solo, a renderla definibile: occorre guardare all'atto concretamente impugnato nel giudizio pendente.
- Il diniego di autotutela non ha contenuto precettivo autonomo e non ribadisce, di regola, una nuova pretesa tributaria; pertanto la sua impugnazione non consente di riaprire il sindacato sul merito della pretesa fiscale originaria.
- In tema di condoni e definizioni agevolate, la nozione di 'controversia definibile' va interpretata in modo coerente con la natura dell'atto impugnato e non in base alla sola provenienza fattuale del contenzioso.
- Quando il giudizio di legittimità cassa con rinvio per erronea ammissione a definizione agevolata, il giudice di rinvio deve riesaminare l'appello originario dell'Ufficio e provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
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