Cassazione Penale, Sentenza n. 04201/2026 del 02/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava la sentenza di appello che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado confermando la responsabilità per estorsione aggravata e continuata in danno di una dipendente. I motivi principali: (i) violazione di legge e omessa motivazione in relazione all'art. 629 c.p. circa la sussistenza della minaccia idonea a integrare l'estorsione, con oltraggio alla valutazione probatoria della "minaccia" descritta come generica e attribuita soltanto alla posizione di superiorità del datore di lavoro; (ii) censura sulla gestione dei profili di prescrizione (richiesta, in caso di accoglimento del primo motivo, di annullamento senza rinvio ex art.129 c.p.p. anche per le fattispecie ormai prescritte); (iii) doglianza sulla mancata derubricazione in appropriazione indebita per la sottrazione delle somme percepite come retribuzione e sull'uso della carta elettronica intestata alla lavoratrice; (iv) richiesta di riconoscimento delle attenuanti (speciale tenuità del danno e risarcimento); (v) critica alla rideterminazione della pena, anche alla luce della sentenza n.120/2023 della Corte costituzionale.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e ripetitività dei motivi. La Corte di Cassazione ha ritenuto congrua la valutazione svolta dal tribunale e dalla Corte d'appello: la condotta è stata qualificata come estorsione in quanto il datore di lavoro, approfittando della propria posizione e del contesto di mercato, ha costretto la lavoratrice ad accettare pagamenti 'sottobusta' e a partecipare alla messinscena di regolarità (conto a lei intestato con gestione esclusiva da parte del datore e uso della carta associata), indicatori di effettivo ricatto. È stata dunque respinta la richiesta di derubricazione in appropriazione indebita e negata la speciale tenuità del danno e il riconoscimento delle attenuanti per risarcimento. La Corte ha altresì censurato l'argomento difensivo secondo cui la stabilizzazione del rapporto e la durata avrebbero escluso la coazione. Per effetto dell'inammissibilità del ricorso, ogni eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza d'appello non è stata presa in considerazione; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 606, lett. b ed e, cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione: il ricorso deve motivare violazione di legge e/o omessa/contraddittoria motivazione; la Corte ha ritenuto i motivi invocati manifestamente infondati e ripetitivi, giustificando l'inammissibilità.
art. 629 cod. pen.
Definisce il reato di estorsione (minaccia finalizzata ad ottenere un ingiusto profitto). La Corte l'ha interpretata in chiave estensiva anche nel contesto del rapporto di lavoro, ritenendo che la prospettazione del licenziamento e il sistema di pagamento fittizio costituiscano minaccia idonea a coartare la volontà del lavoratore.
art. 129 c.p.p.
Prevede l'annullamento senza rinvio quando manca il fatto o quando il fatto è estinto. La difesa aveva chiesto l'annullamento senza rinvio per i reati già dichiarati prescritti in appello in caso di accoglimento del primo motivo; la Corte ha però respinto il primo motivo, rendendo inapplicabile tale richiesta.
art. 62, n. 4 e n. 6, cod. pen.
Riguardano le circostanze attenuanti (speciale tenuità del danno e il risarcimento). La Corte ha ritenuto che le somme sottratte e la modalità sistematica delle appropriazioni non consentivano il riconoscimento della tenuità né l'efficacia del risarcimento per ottenere le attenuanti.
art. 61, n. 11, cod. pen.
Aggravante per abuso di relazioni di convivenza o di ufficio o professionali; la Corte l'ha applicata per lo sfruttamento della posizione di vantaggio datoriale che ha trasmodato in abuso.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese per il ricorso inammissibile; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Sentenza Corte Costituzionale n. 120/2023
Richiamata dalla difesa in relazione alla valutazione della speciale tenuità; la Corte di Cassazione ha osservato che, alla luce delle circostanze accertate, la questione non giustificava il riconoscimento della tenuità e che la questione non era stata adeguatamente devoluta in appello dopo la pubblicazione della pronuncia costituzionale.
Massime di principio
- La prospettazione, anche implicita o "larvata", della perdita del posto di lavoro da parte del datore costituisce minaccia idonea a integrare il reato di estorsione quando sia inserita in un meccanismo di controllo e sottrazione delle retribuzioni (pagamenti 'sottobusta', conto fittizio, richiesta di firme sulle buste paga).
- La durata del rapporto di lavoro, la stabilizzazione contrattuale o il rapporto fiduciario non escludono di per sé la sussistenza della minaccia estorsiva: ciò che conta è la capacità pratica del datore di coartare la volontà del lavoratore e il contesto fattuale che dimostri assenza di alternative concrete per la vittima.
- Non è necessario provare una particolare vulnerabilità economica della vittima: l'estorsione si realizza quando il datore, approfittando della sua posizione e del mercato del lavoro, costringe il lavoratore ad accettare condizioni retributive inique.
- La qualificazione del fatto come appropriazione indebita può essere esclusa quando la sottrazione di retribuzione avvenga nell'ambito di un sistema coercitivo e di controlli sul pagamento (quindi la condotta integra estorsione se accompagnata da minacce o forme di ricatto), mentre la semplice appropriazione materiale dei salari può talvolta prospettare l'ipotesi di appropriazione indebita se mancano elementi di coartazione.
- In sede di legittimità la Corte esercita un controllo limitato sulla determinazione della sanzione: è sindacabile solo per vizi di legge, contraddittorietà o manifesta illogicità motivazionale, non per discrezionalità del giudice di merito.
- Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, eventuali eventi processuali successivi (per es. la maturazione della prescrizione) non incidono sul rapporto processuale: la sentenza di inammissibilità non può essere "sanata" da fatta sopravvenuta prescrizione.
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