Sentenza n. 767/2026 - Firenze, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza n. 226 del 25.06.2024, emessa dal Tribunale di Prato, Sezione Lavoro, all’esito del procedimento iscritto al n. 671/2023 R.G.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o incompleta esecuzione della sentenza del Tribunale di Prato che riconosceva il diritto alla Carta elettronica del docente e al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza n. 226 del 25 giugno 2024 del Tribunale di Prato, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto a ottenere la Carta elettronica del docente per l’anno scolastico oggetto della domanda, per l’importo di 500 euro, oltre interessi o rivalutazione, e aveva condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite. Il ricorrente ha dedotto la mancata completa esecuzione del giudicato e ha chiesto, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il ricorso è stato ritenuto ammissibile perché la sentenza era stata notificata al Ministero presso la sede reale, erano decorsi inutilmente i 120 giorni previsti dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e la pronuncia era passata in giudicato. La documentazione prodotta dal Ministero, attestante un pagamento effettuato l’8 gennaio 2026, non ha comprovato l’integrale pagamento di tutte le somme dovute in esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, ove non avesse già provveduto nelle more, di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Prato e di corrispondere al ricorrente tutte le somme liquidate dal giudicato, entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta dell’interessato successiva alla scadenza infruttuosa del termine ministeriale. Il TAR ha inoltre applicato una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza fino al saldo. Il Ministero è stato condannato anche alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro, oltre contributo unificato e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e disporre, ai sensi del comma 4, lett. e), una penalità di mora per ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza fino al saldo.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso inutilmente del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce presupposto per la proponibilità dell’azione di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione debitrice.
l. n. 107/2015
È la fonte del diritto alla Carta elettronica del docente riconosciuto dal giudicato posto in esecuzione.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
È richiamato dal giudicato ottemperando quale fondamento della corresponsione di interessi o rivalutazione dalla data di maturazione del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è ammissibile nei confronti di un’amministrazione quando il titolo esecutivo sia stato notificato presso la sede reale dell’amministrazione, siano decorsi inutilmente i 120 giorni previsti dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e il titolo sia passato in giudicato.
- La produzione di documentazione relativa a un pagamento non dimostra l’integrale esecuzione del giudicato se non consente di verificare il pagamento di tutte le somme riconosciute dal titolo, comprese quelle accessorie eventualmente dovute.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per l’esecuzione completa del giudicato e nominare sin d’ora un commissario ad acta, destinato a intervenire dopo l’inutile decorso del termine assegnato.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere fissata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo saldo.
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