Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38982/2023 del 25/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che lo ha ritenuto responsabile di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale. Il motivo unico dedotto è la violazione di legge e vizio di motivazione per aver qualificato il fatto relativo alla tenuta delle scritture contabili come bancarotta documentale fraudolenta anziché semplice (art. 217, comma 2, l. fall.). La difesa sostiene che non sarebbero stati accertati fatti di reato anteriori al 2011 e che il curatore aveva espresso solo una presunzione di inattendibilità dei dati contabili al 31/12/2010, per cui la fattispecie avrebbe dovuto rientrare nell'ipotesi di bancarotta documentale semplice. Quanto alla bancarotta distrattiva, il ricorrente lamenta insufficiente valutazione della prova e carenza di motivazione in ordine all'elemento soggettivo, sostenendo che i prelievi sarebbero stati destinati a scopi personali o familiari (testimonianza del brigadiere Manin) e non dimostrando il dolo richiesto dalla fattispecie.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità delle censure e per l'assenza di controdeduzioni efficaci sul piano probatorio rispetto ai rilievi dei giudici di merito. In particolare, la Corte ha ritenuto che: (i) in tema di bancarotta distrattiva la mancata giustificazione dei prelievi da parte dell'amministratore è indice idoneo a fondare la responsabilità, non essendo stata fornita alcuna spiegazione plausibile dal ricorrente; (ii) quanto alla bancarotta documentale, la mancanza sistematica della documentazione a partire dal 2011 è stata considerata sintomatica di una scelta volta a occultare prelievi distrattivi e quindi compatibile con la qualificazione come bancarotta documentale fraudolenta. La Corte ha dunque confermato la ricostruzione e la qualificazione operate dai giudici di merito. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 216, u.c., legge fallimentare

    Norma richiamata in relazione alle pene accessorie comminate al fallito; la Corte d'appello aveva modificato la durata delle pene accessorie, decurtandole da dieci a tre anni

  • art. 217, comma 2, legge fallimentare

    Prevede la bancarotta documentale semplice per chi, nei tre anni precedenti la dichiarazione di fallimento, non abbia tenuto i libri o li abbia tenuti irregolarmente. La Corte ha ritenuto che la situazione fattuale (mancanza sistematica della documentazione a partire dal 2011) fosse invece compatibile con la bancarotta documentale fraudolenta, essendo la condotta omissiva funzionale all'occultamento di atti depauperativi

  • art. 87 legge fallimentare

    Riferito in materia di obbligo di verità dell'imprenditore/interpellato dal curatore; giustifica la sollecitazione a fornire elementi idonei a scardinare le conclusioni in ordine alla distrazione dei beni e la possibile inversione "apparente" dell'onere probatorio a carico dell'amministratore

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Norma procedurale richiamata ai fini della trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze processuali della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione, tra cui la condanna al pagamento delle spese processuali e la possibile sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La mancata documentazione contabile sistematica a partire da una certa data può essere interpretata come scelta dolosa volta a occultare atti depauperativi del patrimonio e giustificare la qualificazione come bancarotta documentale fraudolenta
  • In caso di prelievi societari non giustificati, l'amministratore ha l'onere di spiegare la destinazione delle somme: la mancata prova della destinazione può costituire indice di distrazione e fondare la responsabilità per bancarotta distrattiva
  • La testimonianza che indichi uso "personale o familiare" dei prelievi non esonera dall'obbligo di fornire giustificazioni documentali: l'assenza di prova contraria rafforza la ricostruzione accusatoria
  • Il dolo richiesto per la bancarotta fraudolenta patrimoniale è il dolo generico: è sufficiente la consapevolezza che le operazioni sul patrimonio possano arrecare danno ai creditori; indici oggettivi (prelievi in contanti, assenza di giustificazioni, scomparsa della contabilità) possono supportare la prova del dolo
  • Le censure in cassazione devono essere specifiche e fondate: deduzioni generiche o non corroborate da elementi di fatto non valgono a sovvertire il convincimento dei giudici di merito e possono portare all'inammissibilità del ricorso
  • Quando il curatore non trova documentazione o trova solo parti di scritture contabili, e gli imputati non forniscono chiarimenti, si può ritenere impossibile la ricostruzione del patrimonio e configurarsi la bancarotta documentale fraudolenta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.